SICUREZZA ALIMENTARE E CONSUMATORI A CURA DI MARCO DIDIER, PRESIDENTE REGIONALE LC PIEMONTE E ILENIA DALMASSO LC CUNEO
Il problema della sicurezza alimentare, oggi giorno, è considerato come un tema di primaria importanza in materia di diritto dei consumatori.
Se è vero quanto affermato da Feuerbach, che siamo ciò che mangiamo, verrebbe da chiedersi che razza di mostri siamo diventati, vista la diffusione di prodotti geneticamente modificate, storie di mozzarelle blu e di cetrioli killer. Sembra che sia diventato sempre più difficile scegliere cosa essere, dal momento che pare difficile essere sicuri di ciò che arriva sulle nostre tavole, tant’è che la nostra era è stata definita da Sandro Ambrosino, l’ era dell’insicurezza generalizzata in cui dilagano i pericoli e i rischi per la salute umana.
Gli alimenti sono un elemento indispensabile per la nostra vita, di cui non possiamo fare a meno, e siccome è proprio in essi che si possono celare gravi minacce per la nostra salute, il diritto appare come lo strumento indispensabile per ripristinare l’ordine e ridurre le situazioni di incertezza.
Nell’era del mercato comune e della globalizzazione, la materia della sicurezza alimentare non può essere solo di interesse del singolo legislatore nazionale, ma deve essere frutto di una concertazione con il legislatore comunitario e internazionale.
Il legislatore comunitario ha riconosciuto tra i propri obiettivi, quello di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e delle piante attraverso misure coerenti “ dalla fattoria alla tavola “ e un monitoraggio adeguato, garantendo al tempo stesso il funzionamento del mercato interno. Principi analoghi sono stati affermati dal legislatore internazionale.
Per poter garantire la circolazione di alimenti sicuri e sani nel mercato esterno, è necessario che non siano previste differenze significative in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi da uno Stato all’altro. Occorre, inoltre, avviare anche una collaborazione a livello internazionale con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
Secondo quanto statuito all’Articolo 14 del regolamento CE 178/2002 contenente i principi fondamentali in materia di diritto alimentare, per garantire la sicurezza dei cittadini, è stata vietata l’immissione sul mercato di alimenti a rischio, ovvero dannosi per la salute o quelli inadatti al consumo umano.
Uno degli interventi più significativi del legislatore europeo in materia di sicurezza alimentare, è stata la creazione nel 2002 dell’EFSA ( European food safety authority ), che secondo quanto si legge nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare, rappresenta la risposta più appropriata a garantire un elevato livello di sicurezza alimentare. La funzione principale di questa agenzia europea è quella di rendere più efficiente e al passo con i tempi e con le nuove esigenze, il sistema di assistenza tecnica e scientifica.
Affinché venga garantita la sicurezza del consumatore in materia alimentare, è fondamentale che il consumatore conosca il prodotto che acquista e che sia informato correttamente sulle caratteristiche del prodotto.
In tempi di crisi come questo, il consumatore è sempre più attratto dalla convenienza del prodotto e talvolta questo lo porta a rinunciare a prodotti di qualità.
Uno dei diritti fondamentali del consumatore, è il diritto ad essere informato. È facile comprendere l’importanza di tale diritto, se si considera che il consumatore è il soggetto che si trova in una condizione di maggior debolezza e precarietà rispetto agli altri attori del mercato. Nel vasto mare del mercato, infatti, si aggirano pericolosi squali predatori pronti a far cadere i poveri consumatori nelle proprie reti, attraverso slogan accattivanti e bombardamenti pubblicitari.
Se il consumatore non è in grado di difendersi da solo da queste insidie, si pone necessario l’intervento del legislatore a sostegno del consumatore.
I principali strumenti che permettono al consumatore di conoscere i prodotti offerti sul mercato sono le etichette e la pubblicità.
Molte informazioni sui prodotti le possiamo ricavare dall’etichetta, ovvero un riquadro contenente tutte le informazioni necessarie ad orientare la scelta del consumatore. Secondo quanto si legge al considerando n.8 della Direttiva CE 13/2000, un’etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, che consente di operare la sua scelta con cognizione di causa, è il mezzo più adeguato, in quanto crea meno ostacoli alla libera circolazione delle merci.
La Direttiva CE 13/2000 è molto importante, perché oltre a introdurre l’obbligo di etichettatura per tutti i prodotti alimentari, mira a ravvicinare le legislazioni nazionali in materia alimentare.
L’etichetta deve essere tale da non indurre il consumatore in errore e le informazioni in essa contenute devono essere chiare e facilmente comprensibili. Ciascuna etichetta deve indicare obbligatoriamente alcune informazioni, quali la denominazione di vendita, il termine di conservazione e la data di scadenza ecc.. Nel 2003, con la direttiva 2003/09, il legislatore europeo ha fatto un passo importante verso una maggior sicurezza alimentare, sancendo l’obbligo di indicare nell’etichetta,la presenza di sostanze potenzialmente allergeniche. Questa scelta risponde alla considerazione che anche se l’etichetta non deve essere considerata come l’unico strumento di informazione che sostituisce il ruolo dei medici, è tuttavia opportuno aiutare per quanto possibile i consumatori che soffrono di allergie o di intolleranze, fornendo loro un’informazione più completa sulla composizione dei prodotti alimentari.
In considerazione delle diverse considerazioni dei consumatori in materia di ogm, con regolamento 258/97 si è affermato l’obbligo di etichettatura per tali prodotti.
Al fine di garantire un livello sempre più elevato di protezione dei consumatori, il 25 ottobre 2011,a seguito di un lungo e acceso dibattito tra Commissione, Parlamento europeo e Consiglio, è stato approvato il Regolamento 1169/2011.
L’intento primario di questa nuova normativa è quello di rendere le etichette maggiormente chiare, comprensibili e leggibili. I numerosi studi in materia hanno dimostrato che una buona leggibilità costituisce un elemento importante per far si che l’informazione contenuta nelle etichette possa influenzare al massimo il pubblico e che le informazioni illeggibili sui prodotti sono una delle principali cause di i insoddisfazione dei consumatori nei confronti dei prodotti alimentari.
Con questo intervento, il legislatore comunitario mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e una sempre maggiore protezione della salute e dei consumatori.
Gli elementi chiave della riforma possono essere sintetizzati in sette punti:
1. maggior leggibilità delle etichette, le informazioni obbligatorie vanno apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente individuate. Di grande importanza, le nuove previsioni in materia di sostanze allergeniche che devono essere particolarmente visibili, per tale motivo viene imposto l’utilizzo di un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti, per dimensione, colore o stile di fondo.
2. sull’etichetta dovrà essere indicato il paese di origine delle carni suine, ovine, caprine e del pollame, siano esse fresche, refrigerate o congelate;
3. nuovi oneri per i produttori, che dovranno indicare espressamente se un ingrediente generalmente utilizzato per un prodotto è stato sostituito con un altro e questo nuovo ingrediente deve essere specificato nella lista degli ingredienti;
4. obbligatorietà dell’informazione nutrizionale, attraverso la specificazione della quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Una grande novità in materia è rappresentata dall’introduzione di una tabella nutrizionale obbligatoria;
5. obbligo di indicare la presenza di nano materiali, indicando tra parentesi la voce nano seguita dalla denominazione degli ingredienti.
6. regole più rigide in materia di responsabilità degli operatori, affermando la responsabilità dell’operatore che appone il proprio marchio, nome o ragione sociale, circa la veridicità e completezza delle informazioni riportate sull’etichetta nel caso di prodotti provenienti da un paese comunitario; laddove il prodotto provenga da un paese extraeuropeo, il responsabile è l’importatore;
7. Obbligo di apporre sul prodotto la dicitura “ scongelato “ , nell’ipotesi in cui l’alimento, prima della vendita, sia stato congelato o surgelato, e poi rivenduto scongelato.
Un altro strumento che consente l’informazione del consumatore è la pubblicità.
Questo canale informativo può essere particolarmente pericoloso per il consumatore, in quanto con essa non si vuole solo informare, ma si vuole anche convincere il destinatario ad acquistare il prodotto.
È assolutamente lecito valorizzare attraverso il messaggio pubblicitario le caratteristiche positive di un bene, anche comparandolo con altri beni per sottolinearne la convenienza o la superiorità.
Ci sono però alcuni limiti che le imprese devono tener ben presenti, esse infatti non possono fornire informazioni false, non trasparenti e poco chiare idonee a falsare in maniera apprezzabile il comportamento del consumatore. Il legislatore ha predisposto una particolare tutela per alcune categorie di individui, considerati come particolarmente vulnerabili, quali i minori, gli anziani, persone affette da disturbi fisici ecc..
Per capire come si traduca in concreto tutto ciò, può essere utile analizzare qualche provvedimento dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del mercato) in materia di pubblicità ingannevole.
Un caso che è stato sottoposto all’attenzione all’AGCM a seguito di segnalazioni da parte dei consumatori e che può essere interessante analizzare è quello di una nota impresa produttrice di biscotti.(tratto dal sito www.agcm.it)
Il caso
La società opera nella produzione e commercializzazione di biscotti ed altri prodotti alimentari. La società ha messo in commercio una specifica linea di prodotti denominata “0,001 di colesterolo”. Tale claim è presente, in verticale, con grande evidenza grafica sul lato destro delle confezioni. Sul retro, le confezioni dei prodotti “0,001 di colesterolo” recano la tabella nutrizionale (calorie, proteine, carboidrati, grassi totali, grassi saturi, grassi monoinsaturi, polinsaturi, colesterolo, fibre, sodio, per 100 g di prodotto e per biscotto) e l’indicazione delle calorie, dei grassi totali e dei grassi saturi per una razione di prodotto, anche in percentuale dei rispettivi valori del totale giornaliero consigliato.
Per alcuni dei prodotti “0,001 di colesterolo” è inoltre indicato: “con il […]% (30%, 35% o 40%, a seconda del prodotto) di grassi in meno rispetto alla media dei frollini tradizionali più venduti”
La normativa in materia di presentazione dei prodotti alimentari
Il colesterolo alimentare è menzionato nel Decreto Legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, emanato in attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990, riguardante l’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari[L’etichettatura nutrizionale è facoltativa, ma diviene obbligatoria quando un’informazione nutrizionale figura in etichetta o nella pubblicità dei prodotti alimentari.].
Tale etichettatura comporta l’elencazione delle indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di proteine, carboidrati e acidi grassi, ovvero l’indicazione del valore energetico e della quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, grassi saturi, fibre alimentari e sodio. È facoltativa la specificazione delle quantità di acidi grassi monoinsaturi, di acidi grassi polinsaturi e di colesterolo. Qualora queste ultime sostanze siano indicate, diventa obbligatorio fare riferimento anche alla quantità di grassi saturi (articolo 4 del Decreto Legislativo n. 77/1993).
Le informazioni nutrizionali, se presenti, devono essere ben visibili e figurare su un’unica tabella, con le cifre incolonnate. Ove lo spazio non consenta l’incolonnamento, le informazioni possono essere disposte su una o più righe (articolo 7 dello stesso decreto).
Il successivo Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181, a sua volta, è stato emanato in attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tale decreto reca alcune disposizioni di carattere generale volte ad evitare comunicazioni ingannevoli relativamente ai prodotti alimentari.[Ai sensi di tale decreto, l’etichettatura deve essere tale da:
· non indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto alimentare;
· non attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede;
· non suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
· non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia.]
Infine, il Regolamento n. 1924/2006/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 2006 disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale. Esso stabilisce, tra l’altro, che l’impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute [Per indicazione nutrizionale si intende qualsiasi indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute al valore calorico o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, non contiene o contiene in proporzioni ridotte o accresciute. È indicazione sulla salute quella che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute.] non deve essere ambiguo o fuorviante (articolo 3, lettera a) ed è consentito soltanto se sono rispettate alcune condizioni di carattere generale, tra le quali (articolo 5):
· è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento di una sostanza nutritiva o di altro tipo, rispetto alla quale è fornita l’indicazione, ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;
· la sostanza rispetto alla quale è fornita l’indicazione: i) è contenuta nel prodotto in una quantità tale da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettata, o ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;
· la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità, della sostanza cui si riferisce l’indicazione, tale da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;
· si possa ritenere che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell’indicazione.
Lo stesso Regolamento 1924/06 stabilisce, poi, condizioni specifiche per l’impiego di indicazioni nutrizionali o sulla salute. In particolare, le indicazioni nutrizionali sono consentite soltanto se comprese nell’elenco allegato al Regolamento [Quale misura transitoria, è stato stabilito che le indicazioni nutrizionali utilizzate in uno Stato membro anteriormente al 1° gennaio 2006, ai sensi di disposizioni nazionali ad esse applicabili e non incluse nell’allegato, avrebbero potuto essere impiegate fino al 19 gennaio 2010 (art. 28, comma 3, del Regolamento 1924/06).] (articolo 8) e quelle sulla salute soltanto se autorizzate con determinate procedure nelle quali viene consultata l’EFSA - Autorità europea per la sicurezza alimentare (artt. 10 e ss.).
L’Allegato al Regolamento 1924/06 elenca le indicazioni nutrizionali consentite e, tra esse, quelle relative al contenuto di grassi. In particolare, con riferimento ai grassi sono elencate le seguenti indicazioni nutrizionali:
· “a basso contenuto di grassi”: se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g (per i prodotti solidi);
· “senza grassi”: massimo 0,5 g;
· “a basso contenuto di grassi saturi”: la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans non deve superare 1,5 g;
· “senza grassi saturi”: la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans non deve superare 0,1 g (sempre per 100 di prodotto solido).
Il colesterolo alimentare non è menzionato.
Lo stesso Allegato inoltre prevede alcune indicazioni nutrizionali potenzialmente utilizzabili per qualsiasi sostanza ulteriore:
· “contiene […] (nome della sostanza nutritiva o di altro tipo)”: “l’indicazione che un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nel presente regolamento, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili del presente regolamento, in particolare all’articolo 5” (cfr. par. 21);
· “a tasso accresciuto di […] (nome della sostanza)”: indicazione ammessa se l’aumento del contenuto è pari ad almeno il 30% rispetto ad un prodotto simile;
· “a tasso diminuito di […] (nome della sostanza nutritiva)”: ammessa se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30% rispetto a un prodotto simile [L’Allegato è stato integrato con il Regolamento n. 116/2010/UE della Commissione del 9 febbraio 2010, adottato a seguito di consultazione dell’EFSA. Con tale regolamento sono state definite le indicazioni nutrizionali “fonte di acidi grassi omega-3”, “ricco di acidi grassi omega-3”, “ricco di grassi monoinsaturi”, “ricco di grassi polinsaturi”, ricco grassi insaturi”.]
Infine, l’articolo 4 del Regolamento 1924/06 prevede la definizione, da parte della Commissione, dei “profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, nonché le condizioni concernenti l’uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti in relazione ai profili nutrizionali. I profili nutrizionali definiti per gli alimenti e/o loro categorie sono elaborati tenendo conto, in particolare:
· delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altro tipo contenute nel prodotto alimentare, quali grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio;
· del ruolo, dell’importanza e del contributo dell’alimento, o delle categorie di alimenti, nella dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio, compresi i bambini;
· della composizione nutrizionale globale dell’alimento e della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto”.
Per le indicazioni sulla salute, al fine di garantire che risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori, il Regolamento CE predispone un’articolata procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea, la quale si avvale della necessaria collaborazione dell’EFSA - Autorità Europea per la sicurezza alimentare, in modo da giungere ad una valutazione scientifica del più alto livello possibile e armonizzata tra gli Stati membri (considerando 23 e articolo 4).
Valutazioni conclusive
Le condotte del professionista, oggetto di valutazione nell’ambito del presente procedimento, e concernente la presentazione dei prodotti “0,001% di colesterolo” integra una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.
Al riguardo, occorre precisare che la valutazione riguarda esclusivamente i claim utilizzati dal professionista al fine di caratterizzare il prodotto, posti sulle confezioni con particolare evidenza grafica e in altri mezzi promozionali, e non le indicazioni contenute nelle tabelle nutrizionali. Va ricordato che i claim sono soggetti alla disciplina del Reg. 1924/06, mentre per le tabelle nutrizionali la disciplina è quella di cui alla Direttiva 90/496/CEE.
Il claim “0,001% di colesterolo”, che caratterizza una linea di prodotti del professionista, risulta ingannevole in merito alle caratteristiche del prodotto ed ai risultati che si possono attendere dal suo consumo, ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo.
Con tale dicitura il professionista intende suggerire il consumo dei prodotti di cui trattasi a tutti quei consumatori che hanno una specifica preoccupazione o sensibilità per la colesterolemia, creando l’impressione che la loro assunzione eviti l’aumento del livello di colesterolo. In tal modo, viene prospettata l’esistenza di una chiara relazione, con valenza anche salutistica, tra il consumo del prodotto e la colesterolemia.
In primo luogo, va evidenziato che, proprio per la sensibilità della materia, le diciture nutrizionali apponibili sui prodotti sono sottoposti ad una precisa regolamentazione di fonte comunitaria, il Reg. 1924/2006/CE, che individua condizioni e limiti per l’indicazione di tali proprietà sui prodotti alimentari, al fine di fornire ai consumatori informazioni corrette e non suscettibili di indurli in errore sul contenuto e le specifiche caratteristiche nutrizionali dei prodotti stessi
Nel caso di specie i prodotti, tranne uno, non potrebbero fregiarsi delle indicazioni elencate nell’Allegato “senza grassi/grassi saturi” e “a basso contenuto di grassi/grassi saturi”, avendo un tenore di grassi totali e di grassi saturi superiore alla soglie previste. La tabella nutrizionale presente sulle confezioni infatti specifica che per 100 grammi di prodotto sono presenti:
· nei “più integrali”: grassi 18,5 g di cui saturi 6,7 g, monoinsaturi 6,5 g, polinsaturi, 5,3 g, colesterolo 1,0 mg;
· nei “leggeri plus”: grassi 13,0 g, di cui saturi 4,9 g, monoinsaturi 4,7 g, polinsaturi, 3,4 g, colesterolo 1,0 mg;
· nei “più leggeri”: grassi 10,8 g, di cui saturi 3,5 g, monoinsaturi 3,5 g, polinsaturi, 3,8 g, colesterolo 1,0 mg;
· nei “risosuriso” frollini: grassi 11,8 g, di cui saturi 1,8 g, monoinsaturi 3,5 g, polinsaturi 6,5, colesterolo 1,0 mg;
· nei “risosuriso” 25 cracker: grassi 10,6 g, di cui saturi 1,5 g, monoinsaturi 3,0 g, polinsaturi 6,1, colesterolo 1,0 mg;
· nei “mais”: grassi 12,5 g, di cui saturi 1,9 g, monoinsaturi 3,5 g, polinsaturi 7,1 g, colesterolo 1,0 mg;
· negli “oliva”: grassi 12,0 g, di cui saturi 1,8 g, monoinsaturi 8,8 g, polinsaturi 1,4 g, colesterolo 1,0 mg.
Quindi dal punto di vista nutrizionale e specificamente dell’apporto di grassi, si tratta di prodotti che non possono essere presentati con specifici vanti nutrizionali, e rispetto ai quali un’indicazione relativa al solo contenuto di colesterolo alimentare appare non significativa. Nella stessa disciplina prevista per l’etichettatura nutrizionale dei prodotti (Direttiva 496/90), è stabilito che l’indicazione eventuale e facoltativa del contenuto del colesterolo – così come quella dei grassi monoinsaturi e polinsaturi - deve essere accompagnata dall’indicazione del contenuto di grassi saturi e del totale dei grassi.
Occorre infine aggiungere che l’ingannevolezza di tale dicitura risiede nella sua valenza salutistica. Sebbene non si tratti di un claim salutistico ovvero che pone un diretto rapporto fra alimento (rectius uno dei suoi componenti) e la salute, è indubbio che la menzione di “colesterolo” veicolata attraverso una percentuale assolutamente marginale quale “0,001%” sia volta a richiamare nei consumatori il problema della colesterolemia, presentando il prodotto alimentare come destinato a tutti quei consumatori che vogliono appunto controllarne il livello consumando tale prodotto.
Alla luce di quanto indicato in precedenza, anche sotto tale profilo, pertanto, il messaggio appare ingannevole e non rispettoso del parametro di diligenza cui il professionista deve attenersi nel presentare i propri prodotti.
Risulta pertanto ingannevole, in merito alle caratteristiche del prodotto ed ai risultati che si possono attendere dal suo consumo, ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, la presentazione dei prodotti incentrata sull’indicazione “0,001% di colesterolo”; inoltre, mancano, nella stessa presentazione, ulteriori informazioni chiare ed esaurienti, in merito alla composizione del prodotto e ai vari fattori, alimentari e non, che possono influire sulla colesterolemia.
La pratica commerciale è da ritenersi inoltre contraria alla diligenza professionale di cui all’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto posta in essere a fronte di una regolamentazione comunitaria della presentazione dei prodotti alimentari nella quale viene in particolare evidenza l’esigenza di tutela del consumatore da indicazioni nutrizionali o sulla salute infondate o fuorvianti.


