NOTIFICA DI MULTE DA PARTE DALL'ESATRI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

La cartella esattoriale e' una richiesta coattiva di un tributo di varia natura emesso da un agente della riscossione iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento da parte di un cittadino debitore rilevato da un controllo od accertamento dell'amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.

Possono essere riscosse con cartella tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali, tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.

Sono comprese le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.

A partire dal 01.10.2006 il sistema di affidamento in concessione e' stato soppresso, e la funzione di riscossione e' stata attribuita all'Agenzia delle entrate e all'Inps, attraverso la società "Equitalia spa" (ex' "Riscossione spa"), direttamente o tramite partecipate che di solito sono le stesse societa' che operavano precedentemente come "concessionarie", come la Cerit che è Equitalia Cerit, Esatri - Equitalia Esatri.

La cartella esattoriale, in generale, puo' essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.

Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore con la relata di notifica, che serebbe la dichiarazione di attestazione di data, ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati.

Se viene inviata attraverso la posta la relata di notifica deve essere scritta prima dell'invio e completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce). La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell'avvenuta notifica.

La relata di notifica e' un atto pubblico ed è opponibile o contestabile solo con una querela penale.

Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto l'ufficiale annota tale rifiuto sulla relata e la notifica si da' comunque per avvenuta.

Se il destinatario ha cambiato indirizzo, tale cambiamento ha effetto decorsi 30 giorni dalla variazione anagrafica regolarmente fatta in Comune. Quindi le notifiche fatte in questo arco di tempo al vecchio indirizzo sono valide.

In caso di mancata variazione anagrafica la notifica al vecchio indirizzo e' sempre valida, ovviamente.



TEMPISTICHE


Se le somme addebitate sono dovute il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, a rate qualora si sia raggiunto con il concessionario un accordo in tal senso.

Si può effettuare il pagamento presso gli sportelli dell'agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca.

Ricordiamo che in merito alla rateizzazione non esiste alcun obbligo di legge.

E’ prevista la possibilità di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi.

La domanda va presentata od inviata agli uffici dell'esattore che ha emesso la cartella (Equitalia Cerit, Equitalia Esatri etc.), redatta in carta semplice, con le ragioni della temporanea difficoltà e allegando copia della cartella. Consigliamo vivamente l’invio la domanda per raccomandata a/r.

Si intendono come temporanee difficoltà:

- la carenza temporanea di liquidità finanziaria;

- lo stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, etc.);

- la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;

- la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi;

- la precaria situazione reddituale.



HO DIMENTICATO DI PAGARE, COSA SUCCEDE?

 

Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica l'agente della riscossione puo' mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu' opportune dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo nella misura massima di un quinto.

Scattano anche ulteriori addebiti (in parte specificati sulla cartella stessa) calcolati sul dovuto, ovvero compensi di riscossione aggiuntivi, interessi di mora calcolati giorno per giorno dalla data di notifica della cartella, e ovviamente le spese inerenti le procedure di riscossione coattiva dette sopra, la cui quantificazione non puo' essere preventivata. Gli interessi di mora sono fissati da decreti del Ministero delle Finanze.



COME AFFRONTARE UN RICORSO FORMALE

La cartella esattoriale può essere contestata solo per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell'atto precedente.

Se però l'atto precedente risulta regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella puo' essere impugnata solo per vizi propri (vedi anche Cassazione, sentenza 20751/06), e l'atto precedente rimane valido.

Le sanzioni amministrative come le multe stradali possono essere contestate, e qui è intervenuta ripetutamente la Cassazione, con un principio secondo cui se il verbale che precede la cartella esattoriale non è stato notificato regolarmente e quindi la cartella è il primo atto con il quale il cittadino viene a conoscenza della violazione e della richiesta, insieme al contenuto del verbale stesso, ovvero si possono utilizzare questioni di merito riguardo alla sanzione originaria "recuperando" così il diritto alla difesa che non si è potuto esercitare in precedenza (sentenze 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 17445/2007).

I termini di ricorso cambiano a seconda del tributo. Le imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali, prevedono 60 giorni e la domanda deve essere rivolta alla commissione provinciale tributaria.

I contributi previdenziali hanno un termine di 40 giorni e ci si deve rivolgere al giudice del lavoro.

Le sanzioni amministrative hanno un termine di 30 giorni e ci si può rivolgere al giudice di pace della zona ove e' avvenuta l'infrazione.

Per la tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di intermediari finanziari e il valore oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al tribunale ordinario.