ACCESSO AGLI ATTI DELL'ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONI

A norma dell’art. 3 della legge n. 57/2001, il contraente, l’assicurato e il danneggiato ha diritto di accedere agli atti della Compagnia di assicurazione che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno causati da incidenti stradali.

Tale richiesta può essere fatta

1         - se il danneggiato ha già avuto un’offerta di risarcimento

2        - se la compagnia di assicurazione comunica che non intende fare offerta e ne precisa i motivi

3        - se la compagnia di assicurazione non ha fatto alcun genere di offerta.

 

In conformità al D.M. n. 74/04 il richiedente può fare richiesta di accesso mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio oppure consegnata a mano e gli uffici riceventi devono comunicare entro 15 giorni se la richiesta è irregolare o incompleta e devono indicare il responsabile a cui è stato assegnato la trattazione del sinistro.

L’assicurato o il danneggiato deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’impresa di assicurazione: in caso contrario può rivolgersi all’ISVAP.

 

 

Interruzione dei termini di prescrizione richiesta risarcimento danni

 

Per evitare che la richiesta di risarcimento danni vada in prescrizione (un anno, salvo per RC Auto che è di 2 anni) inviare alla compagnia di assicurazione una raccomandata A.R.