IL RISARCIMENTO DIRETTO

ASSICURAZIONI

La procedura che consente di richiedere il risarcimento diretto alla propria Compagnia di Assicurazione, si applica nei seguenti casi:

·         L’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli, escludendo le macchine agricole.

·         Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2005.

·         Eventuali lesioni riportate dal conducente nell’incidente non devono essere gravi, vale a dire che non comportano invalidità superiore al 9%.

·         Se su uno dei due veicoli coinvolti nell’incidente altre persone hanno subito lesioni anche gravi (cioè superiori al 9%.

 

La richiesta di risarcimento può essere consegnata a mano al proprio assicuratore, oppure inviata a mezzo raccomandata a.r., o telegramma, o fax, oppure , se non escluso dal contratto, a mezzo e-mail.

 

Per i danni alle cose e/o al veicolo, l’assicuratore deve formulare un’offerta di risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.   Per i danni alla persona entro 90 giorni.

Se i due conducenti hanno sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.), il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni.

Il  modulo di constatazione amichevole (C.A.I.) può essere firmato anche da un solo conducente, ma in questo caso il tempo di offerta di risarcimento rimane di 60 giorni.

 

Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l’assicuratore è tenuto a richiedere l’integrazione della richiesta.

 

Se si dichiara l’accettazione dell’offerta, la compagnia di assicurazione deve effettuare il pagamento entro 15 giorni.

In caso di mancato accordo sull’offerta del proprio assicuratore, si potrà agire per via giudiziaria solo nei suoi confronti.

 

Per tutti i gli incidenti che non rientrano nei casi sopraindicati, si dovrà chiedere il risarcimento alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile.

In caso di veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta andrà fatta all’impresa designata ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso Consap.

 

Se il terzo trasportato subisce lesioni personali, dovrà fare richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava.   Questa indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra indicati ( 60,30 o 90 giorni a seconda dei casi) fino all’importo del massimale minimo di legge (€. 774.685,35) a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.

Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato ha diritto di richiedere la parte eccedente alla compagnia di assicurazione del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore.

 

In caso di incidente, è bene compilare sempre il modulo blu di constatazione amichevole. E’ bene, inoltre, informare sempre la propria compagnia di assicurazione, anche quando si ritiene di aver ragione (denuncia cautelativa).

 

In caso di concorso di colpa o, comunque, nel caso che la compagnia accantoni una quota per far fronte ad eventuale richiesta di risarcimento danno della controparte, scatterà automaticamente alla scadenza annua successiva il “malus” con conseguente maggiorazione del premio.

Tuttavia, se non ci sarà alcun risarcimento e quindi il sinistro verrà eliminato come “senza seguito” la compagnia di assicurazione deve provvedere al rimborso del maggior premio pagato, alla riattribuzione della corretta classe di merito e inviare al contraente l’attestato rettificato, anche se nel frattempo questi ha cambiato compagnia.

 

L’indennizzo diretto non riduce alcun diritto dell’assicurato; se ritiene non adeguata o congrua la proposta di risarcimento, sono fatti salvi tutti i diritti di ricorso ai professionisti.

 

Per conservare la classe di merito è consigliabile rimborsare alla compagnia di assicurazione i sinistri di modesta entità, in modo da evitare il “malus” e il conseguente maggior premio.

  

Contestazione aumento premio

 

Quando è previsto il rinnovo tacito della polizza, in genere la compagnia di assicurazione comunica all’assicurato l’aumento del premio entro 60 giorni prima della scadenza. Se la compagnia non dà comunicazione dell’aumento del premio oppure lo comunica oltre i termini previsti in contratto, la polizza si rinnova alle vecchie condizioni.

 

Disdetta Polizza RC Auto

 

Il termine di disdetta è di 15 giorni.

Qualora sia previsto un rinnovo tacito, la disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata A.R. o fax.

Se l’aumento del premio (purché non sia dovuto per l’applicazione del Malus) risultasse superiore al tasso programmato di inflazione, la disdetta può essere fatta fino al giorno di scadenza della polizza.

Per i contratti stipulati via internet, in genere non è necessario inviare la disdetta in quanto l’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno della scadenza.

Da tener presente che in tal caso non è prevista la proroga della copertura per ulteriori 15 giorni.