LA PUBBLICITA' INGANNEVOLE

Autorita'  (Antitrust, per l'Energia, per le Garanzie nelle Comunicazioni)

La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta

 

Si intende per pubblicità ingannevole, qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il oro comportamento economico (art. 20 e ss. D.Lgs. n. 206/05 e artt. 21, 22 e 23 del D.Lgs. n. 146/047). I fattori di ingannevolezza possono riguardare:

 

-          i messaggi non riconoscibili come pubblicità, in quanto mascherati sotto altre forme (es. offerte di lavoro)

-          informazioni sui prodotti o servizi non veritiere (es. disponibilità, origine, prove di affidabilità, risultati ottenibili, ecc.)

-          mancanza di informazioni sull’indirizzo geografico e identità del professionista

-          condizioni e prezzi non chiari (modalità di calcolo, spese aggiuntive, ecc.)

-          mancato rispetto da parte del professionista degli impegni assunti

-          omissione di informazioni riguardanti i rischi per la salute e la sicurezza

-          omissione di informazioni rilevanti sul prodotto o sul servizio che impediscono di prendere decisioni consapevoli

-          asserire, contrariamente al vero, che un prodotto o servizio è stato accettato o approvato da un organismo pubblico o privato

-          dichiarare, contrariamente al vero, che un prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato in modo da ottenere una decisione immediata.

-          far credere, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l’attività o traslocare

-          comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato tali da indurre all’acquisto a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle normali.

 

La segnalazione di pubblicità ingannevole all’Autorità garante, va completata

 


  • se fatta a mezzo stampa, con fotocopia del messaggio

  • se fatta mezzo TV o radio, indicando l’emittente, il giorno e l’ora di trasmissione del messaggio

  • se fatta a mezzo Internet, con copia della pagine del sito, completa di indirizzo del sito e indicando il giorno e l’ora di rilevamento del messaggio

  • se fatta a mezzo telefono, specificare il luogo, il numero telefonico di chi ha ricevuto la chiamata, il giorno e l’ora della telefonata.