GIUDICE DI PACE
E’ un magistrato onorario che fa parte dell’ordinamento giudiziario:
· ha un mandato di quattro anni, su delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e decreto del
Ministro della Giustizia, al termine di un concorso per titoli e un tirocinio di sei mesi,
· è tenuto ad applicare la legge ed è soggetto a responsabilità disciplinare;
· non ha un rapporto di impiego con lo Stato ed è retribuito con una indennità in relazione al lavoro effettivamente svolto, alle udienze tenute, ai provvedimenti adottati.
La competenza è per:
- CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI FINO AD €. 5.000,00 (Modifica con L. 69/2009— GU 140/2009)
Crediti per forniture merci o di altra natura, crediti delle amministrazioni condominiali
- CAUSE RELATIVE A SINISTRI STRADALI FINO AD €. 20.000,00 (Modifica con L. 69/2009— GU
140/2009) Risarcimenti a cose e persone per danni provocati dalla circolazione stradale
- OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA CIRCOLAZIONE STRADALE
Si tratta delle contestazioni operate dalle Polizie Locali o dalla Polizia Stradale per violazione delle norme del Codice della Strada.
- CAUSE PER IMMISSIONI MOLESTE DI RUMORI, FUMI, ODORI
Si tratta di controversie fra persone in stabili adibiti a civile abitazione.
- CAUSE PER APPOSIZIONI DI TERMINI
Quando sono certi i confini fra terreni ma occorre rendere evidenti le linee di demarcazione.
- CAUSE RELATIVI AL RISPETTO DI DISTANZE DA ALBERI E SIEPI
Se non sono osservate le distanze previste dalla legge o da regolamenti locali in ordine a piantagioni o alberi e siepi.
- CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E MODALITA’ DI SERVIZI CONDOMINIALI
Quando sono certe le partecipazioni in millesimi ai servizi ed alle spese comuni, ma si controverte sul modo di utilizzare, ad esempio: il cortile comune non suddiviso, accensione o spegnimento o temperatura del riscaldamento comune, impianti comuni di acqua o scarico, impianti comuni di energia elettrica.
- CAUSE RELATIVE AD INTERESSI O ACCESSORI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Cause relative a interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali ed assistenziali (Modifica con L. 69/2009— GU 140/2009).
FUNZIONE CONCILIATIVA DEL GIUDICE DI PACE
Si tratta della convocazione dinanzi a sé di parti che siano in disaccordo e che non vogliono promuovere una lite giudiziaria; l’udienza di comparizione personale si svolge senza obbligo di formalità ed è diretta a raggiungere un accordo che possa prevenire successive liti o risolvere quelle esistenti. Il verbale redatto dinanzi al Giudice di Pace, e sottoscritto dalle parti interessate, ha valore di titolo esecutivo per le materie di competenza del Giudice di Pace e comunque di scrittura privata autentica.
GIUDIZIO DI EQUITA’
Per cause civili di valore fino ad €. 1.100, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità, cioè senza seguire strettamente le norme di diritto, ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e comunque nel rispetto delle norme costituzionali.
Il Giudice di Pace ha competenza penale esclusiva per alcuni reati.
Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta QUERELA. Con questo atto la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito. Può essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e va depositata alla Procura della Repubblica oppure alle Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri) oppure recandosi di persona alla Polizia o ai Carabinieri esponendo a voce il caso che verrà trascritto in un verbale e sottoscritto dall’utente/querelante.
Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un RICORSO IMMEDIATO che è simile alla querela, ma che deve redatto da un avvocato. Il termine, sia per presentare la querela che il ricorso immediato, è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza. In tutti i casi, alla prima udienza, il Giudice tenterà la conciliazione delle parti.
Al Giudice di Pace inoltre, è stata attribuita la competenza per il cosiddetto Reato di Clandestinità (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato) inserito con l’art. 10 bis al Dlgs 286/98 (L. 94 del 15 luglio 2009 pubblicata con GU n. 170 del 24 luglio 2009).