IL GIUDICE UNICO

giustizia ordinaria

Dopo anni di dibattiti, iniziati con la previsione di un ampliamento delle competenze pretorili, si è infine giunti alla decisione di unificare i Tribunali e le Preture, dando origine ad un unico Tribunale per il primo grado, configuratosi nell'Ufficio del Giudice Unico, destinato ad assorbire anche tutte le competenze delle vecchie Preture. Ciò sia in sede civile (comprese questioni relative a lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie) sia -adesso- in sede penale.


Giudice unico non vuol dire giudice monocratico: vista la tendenza alla semplificazione ed all'ottimizzazione delle forze, sono infatti sicuramente prevalenti i procedimenti che vedranno un solo soggetto come organo giudicante, ma la collegialità non è stata eliminata.


Il principio in base al quale tale riforma è stata decisa era la semplificazione dell'accesso all'utente medio, eliminare le problematiche che -in casi specifici- non consentivano di individuare la specifica competenza, per difficoltà di valutazione dell'ammontare della causa etc (rischiando così di adire il tribunale sbagliato).

Altro obiettivo era quello di potenziare alcuni tribunali che -trovandosi ad affrontare un carico di pendenze maggiore rispetto al numero dei giudici assegnati, specie in sede penale- si trovavano sull'orlo del collasso per carenza di organico. Il metodo: Eliminare molti uffici periferici ed accentrare il personale -togato ed amministrativo- nei centri di maggiore concentrazione abitativa; istituire nuovi Tribunali nei centri a maggiore densità, modificando ed accorpando le assegnazioni territoriali, consentendo così una migliore corrispondenza tra strutture e realtà socio-geografica.

Del resto, l'esistenza delle Preture era dovuta all'esigenza di avvicinare -in un certo qual modo- la legge ai centri più piccoli ed isolati. Oggi, grazie ad una mobilità più facile, questo problema è diventato secondario. Naturalmente, nei casi di altre concentrazioni di popolazione, al posto delle Preture sono state istituite sezioni distaccate di Tribunale. Senza considerare il fatto che un nuovo giudice ha praticamente preso il posto del vecchio Pretore: il Giudice di Pace è presente sul territorio in modo capillare e -anche se in alcuni casi in modo un po' approssimativo- con tempi e modi molto più veloci ed immediati di quanto si verificasse con il Pretore.

Non secondaria -per la chiusura di alcune Preture marginali- è anche la riduzione delle spese dello Stato.


I punti che hanno contraddistinto l'iter della riforma processuale, finalizzata alla semplificazione, non si limitano solo all'introduzione del giudice unico.

A fiancheggiare e potenziare l'iniziativa sono state varate altre innovazioni. La modifica e semplificazione dei registri penali, l'unificazione delle spese per gli atti giudiziari, l'attribuzione di competenze limitate in materia penale al giudice di pace, la depenalizzazione di numerosi reati ed ancor di più la nascita dei tribunali metropolitani, sono tutti tasselli che -pur con le loro potenziali imperfezioni- sono diretti a determinare la nascita di un diritto processuale più semplice e più vicino all'utenza.


Dal punto di vista pratico, l'eliminazione dei vecchi e conosciuti palazzi giuridici, con conseguente spostamento degli uffici, ha causato -specie negli operatori del diritto dei centri più grandi- una certa confusione ed un certo spiazzamento, causando anche errori e ritardi.

Generalmente, però, l'iniziativa sembrerebbe da apprezzare: i procedimenti dovrebbero poter essere più veloci e più curati (sia per l'aumento numerico degli addetti sia per il maggiore numero di casi valutabili in sede monocratica -ossia da un giudice solo e non da un collegio) e molti errori e confusioni di competenze dovrebbero essere eliminati. Non ci aspettiamo che questa iniziativa comporti la risoluzione delle carenze croniche della situazione giudiziaria italiana, però, dei miglioramenti, almeno teoricamente sarebbero ipotizzabili.

Le Procure della Repubblica non subiscono modifiche sostanziali. Vengono eliminate le Procure presso le Preture, ma concretamente uffici e competenze rimangono.

Inalterata anche la situazione delle Corti d'Appello, salvo l'incremento delle competenze (vedi l'istituzione di una specifica sezione adibita in via esclusiva alla trattazione in appello delle controversie di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatorie).




Tratto dal manuale dell'operatore della Lega Consumatori a cura di Matteo Crestani