Banche fallite: pubblicato il decreto, ma per i rimborsi?

18/06/2019

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero dell’Economia che regola le modalità di rimborso dei risparmiatori truffati delle banche fallite. Indennizzo automatico per chi ha un reddito sotto i 35 mila euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100 mila euro (se la UE vorrà, elevabili a 200 mila). Gli altri dovranno dimostrare di essere stati truffati davanti a un'apposita commissione. Si attende ora la creazione della piattaforma per le domande.

Indennizzi ai risparmiatori, decreto del Mef con le disposizioni attuative In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l’atteso provvedimento del ministero dell’Economia e delle Finanze attuativo delle disposizioni sui ristori ai risparmiatori. Si tratta del decreto del MEF del 10 maggio 2019, sulle modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), pubblicato in GU lo scorso 11 giugno (allegato). Il provvedimento è stato messo a punto in applicazione della Legge n. 145/2018, e, in particolare, delle disposizioni di cui al relativo articolo 1, commi da 493 a 507.

Con questo, si rammenta, è stata prevista l'erogazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del TUF. Nel nuovo testo, sono individuati i termini e le procedure per richiedere gli indennizzi anche se, per la definitiva operatività dei ristori, occorrerà attendere un ulteriore provvedimento che disciplini la composizione della Commissione tecnica chiamata a esaminare le richieste d’accesso al fondo.

Chi può chiedere il ristoro?

Il decreto del MEF individua, in primis, i soggetti “aventi diritto” a chiedere l'indennizzo del FIR, ossia: i risparmiatori - ovvero la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro - in possesso degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione; i relativi successori, per causa di morte, di questi che hanno acquisito la titolarità dei citati strumenti finanziari; i familiari, ovvero il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado, che hanno acquisito la titolarità dei medesimi strumenti finanziari a seguito di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi. Gli aventi diritto o i loro rappresentanti potranno chiedere l'erogazione dell'indennizzo presentandone la relativa istanza, nelle forme che verranno indicate con delibera della costituenda Commissione tecnica. Misura degli indennizzi Si prevede, così, che l’indennizzo sia determinato: nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100mila euro per ciascun avente diritto; in caso di obbligazioni subordinate che non abbiano beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100mila euro per ciascun avente diritto. 

A cura di Maria Stella Anastasi