bozza di proposta per le aziende comparto energetico

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LINEE GUIDA PER UNA PROPOSTA E INIZIATIVA UNITARIA NEI RAPPORTI CON LE AZIENDE DEL COMPARTO ENERGETICO PER IL PERCORSO DI INNOVAZIONE DELLA CONCILIAZIONE PARITETICA CON L’OBIETTIVO DEL SUO RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA DIRETTIVA 2013/11/ U.E.

 

PERCHÉ LE LINEE GUIDA.

 

Il riconoscimento ai fini della direttiva è un obiettivo impegnativo. Non possiamo andare all’incontro con le aziende, come associazioni dei consumatori in ordine sparso.

Come associazioni dobbiamo mirare alla costruzione di un sistema di conciliazione paritetica il più possibile omogeneo, fondato nelle motivazioni, nelle regole e nelle norme di riferimento.

 

Per tale obiettivo nella elaborazione delle presenti linee guida, sono partito dalle acquisizioni già maturate, ho fatto riferimento puntuale agli orientamenti e direttive comunitarie, e alle esigenze di omogeneità del modello paritetico tra comparto della energia, comparto delle telecomunicazioni e comparto dei servizi pubblici locali di cui all’accordo unificato pubblicato nella G.U. 29.13.2013.

 Questa proposta parte dalla convinzione che questa volta e per il duplice obiettivo che ci proponiamo: la realizzazione piena della conciliazione paritetica (non solo la procedura paritetica ma la gestione paritetica della procedura) e il riconoscimento di essa ai sensi della direttiva 2013/11/U.E disponiamo di una normativa italiana ed europea in grado di tracciarci la strada.

 

  1. PUNTO N.1: PARTIAMO DALLA DIRETTIVA:

 

Gli stati membri che decidono di consentire le procedure di cui all’art. 2, comma 2  lettera a) come procedure ADR ai sensi 1 e 5 , tali procedure soddisfino i seguenti requisiti :

  1. Le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie siano nominate da o facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle associazioni dei consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominati a seguito di una procedura trasparente;
  2. Le persone fisiche incaricate della gestione delle controversie dispongano di un mandato di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della loro azioni;
  3. Le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie si impegnino a non lavorare per il professionista o per una organizzazione professionale o una associazione di imprese di cui il professionista sia membro per un periodo di tre anni dopo la cessazione del loro incarico nell’organismo di risoluzione delle controversie;
  4. Che l’organismo di risoluzione delle controversie non abbia collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista, sia chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista, e abbia a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti distinte dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi compiti;
  1. Facciamo riferimento alla normativa già attuata in materia di riferimento italiano.

 

  1. PUNTO N. 2: CONTINUIAMO CON IL PRIMO RECEPIMENTO DECISIVO DEL PARLAMENTO ITALIANO

 

A tale proposito ecco il testo definitivo, approvato dal Senato il 17 settembre scorso, dell’art.8 della Legge di Delegazione Europea-secondo semestre, che reca i principi e i criteri direttivi da adottare per il recepimento della Direttiva 2013/11/UE. Articolo 8 che si prefigge lo scopo di disciplinare, valorizzare e riconoscere come procedure ADR anche le Conciliazioni paritetiche svolte sulla base di protocolli ed accordi fra Imprese ed Associazioni dei Consumatori.

  1. Articolo 8
  2. (Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE -- direttiva sull'ADR per i consumatori)
  3. “1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
  4. a) esercitare l'opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  5. b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero eguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.
  6. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
  7. Un elemento importante, del quale si dovrà tener conto nella fase di recepimento della Direttiva 2013/11/UE.

C). PUNTO N. 3: LAVORIAMO SULLO SCHEMA DI PROCEDURA DI CONCILIAZIONE CONTENUTO NELL’ACCORDO DELLA CONFERENZA UNIFICATA ATTI 94/26/08/2013 G.U SERIE GENERALE N. 254 DEL 29.10.2013.

Nel procedere teniamo conto che si tratta di schema condiviso dal MISE, dalla Conferenza Unificata delle Regioni e, per quanto io sappia visto preventivamente a livello U.E.

Ecco pertanto i tre articoli (ripresi e integrati dallo schema citato) che possono costituire il cuore dell’aggiornamento anche qualitativo della intesa con le imprese del comparto energetico :

Regolamento di conciliazione:

Art. 1 IL COMITATO PARTETICO DI GESTIONE 

Tra le parti viene costituito il Comitato Paritetico di Gestione che presiede a tutta l’attività prevista dal presente regolamento:

Il Comitato paritetico di gestione è composto da un numero pari di rappresentanti della azienda e delle associazioni dei consumatori firmatarie del presente protocollo e regolamento. I primi di nomina aziendale i secondi di nomina delle associazioni dei consumatori secondo un criterio turnario. 

Essi dispongono di un mandato di tre anni.

I componenti il Comitato Paritetico di Gestione si impegnano a non lavorare per l’azienda firmataria del Protocollo e  del Regolamento o di associazioni di imprese di cui l’azienda  faccia parte per un periodo di tre anni dopo la cessazione del loro incarico nel Comitato stesso.

 

Il Comitato Paritetico di gestione non ha collegamenti gerarchici o funzionali con l’azienda, è separato dai suoi organismi operativi e dispone di un budget finanziario sufficiente per lo svolgimento dei suoi compiti distinto dal bilancio generale dell’azienda. ;

 

Il Comitato paritetico si avvale della segreteria di conciliazione e della Commissione dii Conciliazione.

 

Art. 2. LA SEGRETERIA DI CONCILIAZIONE E IL COMITATO PARITETICO DI GESTIONE.

La segreteria di conciliazione è concordata nel Comitato Paritetico di Gestione, ha il compito di fornire il supporto giuridico e organizzativo per le attività disciplinate dal presente regolamento, ha sede presso l’azienda e va intesa come soggetto terzo.

Compito del Comitato Paritario di Gestione è quello di valutare eventuali ricorsi in materia di composizione delle commissioni di conciliazione sotto il profilo della loro indipendenza e di vigilare sull’osservanza dei codici deontologici da parte dei conciliatori. Il Comitato deve adottare un unico codice di condotta.

 

ART. 3 . LA COMMISIONE DI CONCILIAZIONE.

 

La commissione di conciliazione è formata da un rappresentante dell’azienda e da un rappresentante di una delle associazioni firmatarie del presente regolamento designata dall’utente, ovvero, in assenza di una sua indicazione, designata secondo un criterio turnario tra i rappresentanti del presente regolamento inseriti in un apposito elenco.

Le spese relative al funzionamento delle procedure sono da ritenere tra quelle stanziate dal CESE, o da apposito fondo istituzionale, come previsione di rimborso per il tempo impegnato per l’istruzione della pratica e la seduta di conciliazione dei componenti la Commissione di Conciliazione che operano in rappresentanza dei consumatori. 

 

D). PUNTO 4: INNOVARE LE PROCEDURE ATTUALI PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2013/11 COMPORTA UN SALTO DI QUALITÀ.

 

Con le singole aziende dell’energia il riconoscimento della conciliazione paritetica ai sensi della Direttiva 2013/11/U.E non può ridursi ad una operazione di cosmesi. Si tratta di un salto necessario di qualità, intorno a tre articoli sopra elaborati che ribadiamo costituiscono il cuore del percorso di riconoscimento.

Per questo con le singole aziende si tratta di costituire un organismo ADR dotato di:

  1. Nome, cognome, indirizzo di contatto, sito Web.
  2. Comitato di Gestione Paritetico nominato con procedura trasparente:
  3. Accesso alle informazioni sulla sua natura, struttura, e sul suo funzionamento comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato, sul loro datore di lavoro.
  4. Proprie norme procedurali (Il regolamento NDR).
  5. Delle tariffe se del caso.
  6. Della durata media delle procedure delle controversie.
  7. Della lingua o le lingue usate.
  8. Della dichiarazione sui tipi di controversie trattate mediante le procedure di risoluzione delle controversie. (Il Report. Annuale)
  9. Dei motivi per i quali un organismo di risoluzione delle controversie può rifiutare il trattamento di una determinata controversia.

 

Questi nove sono i requisiti indicati dalla Direttiva 2013/11/U.E che l’organismo di conciliazione paritetica negoziato con l’azienda o con più aziende deve possedere, documentare e trasmettere alla Autorità Competente (Il Mise) per essere considerati organismi ADR ai sensi della Direttiva 2013/11/U.E. Infatti all’art. 19 essa afferma: “gli organismi ADR che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi della Direttiva conformemente all’art. 20 paragrafo 2, trasmettono alla Autorità competente (il MISE):

  1. Nome, cognome, indirizzo di contatto, sito Web.
  2. Informazioni sulla loro struttura, e sul loro funzionamento comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato, sul loro datore di lavoro.
  3. Le proprie norme procedurali (Il regolamento NDR).
  4. Le tariffe se del caso.
  5. La durata media delle procedure delle controversie.
  6. La lingua o le lingue usate.
  7. Una dichiarazione sui tipi di controversie trattate mediante le procedure di risoluzione delle controversie. (Il Report. Annuale)
  8. I motivi per i quali un organismo di risoluzione delle controversie può rifiutare il trattamento di una determinata controversia.

Possiamo pertanto sostenere che è la stessa Direttiva a fornire la Linea Guida per l’elaborazione del decreto attuativo richiesto per l’attuazione dell’art.141 del Codice del Consumo.

Il decreto di natura non regolamentare (art. 141 comma 2 del Codice del Consumo) che il Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro della Giustizia, avrebbe dovuto emanare per dare attuazione all’articolo 141 del Codice del Consumo, che serve alla composizione del previsto elenco degli organismi extragiudiziari in materia di consumo pertanto è a portata di mano.

Con esso anche la possibilità di inserire nel percorso di attuazione dell’art. 141 del Codice del Consumo un Fondo specifico per il sostegno alla conciliazione oggi affidato a Invitalia e alla CESE.

E). PUNTO N. 5: IL FALSO PROBLEMA.

Si afferma che non si può procedere creando organismi ADR riconosciuti dalla Direttiva procedendo Azienda per Azienda. Gli organismi sarebbero troppi. Guardando alle grandi aziende sarebbero al massimo una trentina, rispetto ai mille della mediazione professionale. Pertanto l’obiezione non regge. Tuttavia se si pensa che la soluzione possibile è quella dell’organismo di comparto, si può procedere in quella direzione evitando però di trincerarsi dietro l’alibi: lo facciamo se è di comparto senza puntare di fatto su di essa , tentando di mantenere l’attuale stato delle cose.

F) PUNTO N. 6: LA POSTA IN PALIO.

Le procedure paritetiche di conciliazione sono nettamente in crisi. La ragione è che di fatto si riducono alla discussione dei reclami e delle controversie dove spesso il conciliatore dell’azienda specie nelle orfanelle non riferisce neppure cosa propone l’utente, si limita a fare la sua proposta e questa non è conciliazione. La Direttiva invece chiede che l’organismo ADR operi con interventi rapidi, efficaci, gratuiti o poco onerosi ma al tempo stesso procuri luoghi e momenti di analisi delle cause del contenzioso, di elaborazione di norme e di indicazioni per prevenirlo e ridurlo. Noi dobbiamo essere per un sistema pluralistico nel quale ci siano più modelli ADR, in leale concorrenza tra loro, così che il consumatore possa scegliere il migliore: in questo quadro tuttavia vogliamo dare risalto alla originalità della conciliazione paritetica così riassumibile:

  1. Essa diventa lo strumento e il luogo nel quale le associazioni dei consumatori e le imprese possono svolgere un ruolo diretto e con il quale praticare concretamente interventi rapidi, efficaci, gratuiti o poco onerosi per i cittadini consumatori e utenti.
  2. Essa non svolge solo una funzione “riparatrice “ma contestualmente una funzione innovatrice, propositiva  e modernizzante: l’organismo di conciliazione paritetica è in grado di offrirsi come percorso per un rapporto stringente fra associazioni di consumatori informati ed esigenti e impresa moderna che accetta il confronto convinta di trarne vantaggio in chiave di innovazione e concorrenza nel mercato,
  3. Essa si presta per essere scelta dall’impresa moderna che intende affrontare la crisi con capacità di gestire efficacemente le esternalità rispetto all’ambiente naturale ( cura del rapporto con il territorio di insediamento) e all’ambiente umano ( cura del rapporto con i dipendenti e collaboratori e con i cittadini consumatori e utenti).

La conciliazione paritetica diventa pertanto una espressione reale e viva di economia civile.

Milano 14 novembre  2014                                              Pietro Praderi