Canone RAI 2018

03/04/2018

Canone Rai 2018

A cura di Laura Praderi - Caporedattore "Passaparola" - rivista on line della Lega Consumatori

 

L’importo previsto per il pagamento del Canone Rai per il 2018 è di 90 euro.

Chi si appresta a stipulare un nuovo contratto di erogazione dell’energia elettrica vedrà addebitarsi in bolletta a partire dal 1° gennaio 10 euro al mese.

Tale addebito non avviene nei casi di dichiarazione di esenzione o con addebito sulla pensione, ma se si dovesse verificare un addebito erroneo, l’utente potrà chiedere il rimborso utilizzando il modulo sotto riportato.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Canone+TV/Modelli+e+istruzioni+canone+TV/Modello+rimborso+canone+TV/informativa%2Bmodello.pdf

E’ prevista una soglia per chi ha più di 75 anni e un reddito di 8.000 euro all’anno, ma questa esenzione non avviene in automatico, deve entrare nel meccanismo di esenzione dopo aver presentato l'apposita domanda.

Ci sono alcune novità che riguardano la seconda casa e l’utenza intestata ad altro famigliare. Si potrà inviare una autocertificazione alla RAI, che non potrà richiedere il pagamento del canone, ma dovrà, a sua volta, inviare alla Agenzia delle Entrate questa dichiarazione e sarà quest’ultima e dover richiedere al contribuente la prova di quanto dichiarato.

Altra novità è l’abolizione del Suggellamento del Televisore (Legge di Stabilità, Articolo 1, commi 72-79 – Canone RAI e Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione).

Quando posso chiedere la disdetta del canone RAI?

Dal 2016 il canone viene versato una volta sola e solo sulle abitazioni principali adibite a residenza del nucleo famigliare, escludendo così seconde case, abitazioni ereditate e oggetto di investimento, apparecchi ceduti o rottamati (con regolare certificazione e documentazione attestante il corretto smaltimento o cessione), apparecchi appartenuti a persone decedute, abitazioni date in affitto con utenza luce intestata al titolare dell’immobile, ma dove, di fatto, il televisore è di proprietà degli inquilini e, infine, gli aventi diritto all’esenzione perché di età superiore ai 75 anni e con un reddito di 8.000 euro.

In caso di disdetta del contratto luce entro il 1 luglio 2018 l’utente ha tre soluzioni:

  1. Qualora non avesse un’altra fornitura attiva non vedrà addebitarsi le rate del canone, ma l’Acquirente Unico segnalerà la sua posizione all’Agenzia delle Entrate che invierà cartella di pagamento.
  2. Qualora attivasse una nuova utenza entro fine settembre, si vedrà addebitato l’intero canone in una sola rata in bolletta.
  3. Qualora attivasse un nuovo contratto tra ottobre e dicembre, riceverà a gennaio 2019 le rate scadute solo a partire dal mese di attivazione, mentre quelle mancanti saranno contenute in una cartella inviata dalla Agenzia delle Entrate.

In caso di disdetta del contratto dopo il 1 luglio 2018

Se l’attivazione del contratto avviene entro settembre, l’utente si vedrà addebitato l’intero canone in questo modo: da gennaio a giugno le rate scadute sulla fornitura attiva fino al primo luglio, sulla nuova fornitura quelle mancanti.

Se l’attivazione del contratto avviene dopo settembre: sulla bolletta attiva fino a luglio si troverà addebitato il canone da gennaio a giugno; quelle successive, ovvero quelle fino al mese di disattivazione, saranno addebitate con la bolletta di gennaio 2019.

Qualora a gennaio non vi fosse una utenza attiva, il recupero del canone non pagato verrà effettuato dalla Agenzia delle Entrate.

Modalità di invio della disdetta

Come dicevamo inizialmente, si deve inviare una raccomandata a/r indirizzandola all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino con l’autocertificazione entro il 30 giugno 2018, ma l’esonero scatterà del 1 luglio (farà fede il timbro postale).

Oppure disdetta e autocertificazione non possesso tv possono essere inviate:

  • Tramite una specifica applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali che la stessa Agenzia rilascerà.
  • Tramite intermediari abilitati che dovranno rilasciare copia della ricevuta rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, mentre avranno l’obbligo di conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante insieme alla copia del documento di identità, nonché conservare la delega del dichiarante alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva.

Nel link sottostante troverai tutte le informazioni e la modulistica, se nutri dubbi o desideri essere accompagnato nello svolgimento della pratica, rivolgiti alla Lega Consumatori e troverai operatori preparati e disponibili ad aiutarti

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/canone+tv/informazioni+generali+esonero+tv