MANUTENZIONE URGENTE IN CONDOMINIO: I POTERI DEL SINGOLO CONDOMINO

16/07/2020

Sarà utile ai consumatori che vivono in condominio sapere che nel caso in cui ci sia l'urgenza di effettuare lavori di manutenzione straordinaria sulla cosa comune, se l’amministratore non si attiva e l’assemblea non può essere convocata in tempi brevi, ogni singolo condòmino può disporli, anticipando le relative spese, per evitare il deterioramento o danni alla cosa o a terzi .

 

A prevederlo è il Codice civile che, all'art. 1134 c.c., dispone che: «Il condòmino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente».

Si pensi alla riparazione del tetto scoperchiato, a un tubo condominiale che sta generando infiltrazioni all’interno dell’appartamento, a un cornicione pericolante che minaccia di cadere sulla strada o sui passanti.

 

Quindi, sebbene il linea generale il singolo condòmino non possa intervenire nella gestione del condominio, quando si è in presenza di opere che non possono essere rinviate senza che si corra il rischio di un danno o pericolo (anche se non certo) al bene comune o a terzi, da valutarsi secondo il criterio del "buon padre di famiglia", il singolo condòmino può provvedervi anticipando le spese per le riparazioni.

 

Una volta che ha sostenuto la spesa per l’interesse comune, il singolo condòmino ha diritto al rimborso dei costi; spetta però a lui dimostrare l’urgenza dei lavori, la loro non differibilità e il fatto di non aver potuto in tempi ragionevoli avvertire l’amministratore o gli altri condomini (Cass. 18759/2016).

 

Naturalmente, la situazione andrà valutata caso per caso ed occorre molta prudenza nell'azione, perchè si potrebbe rischiare che il Condominio non ritenga l'intervento urgente e che, pur ricorrendo in giudizio per ottenere il rimborso delle spese anticipate, il Giudice dichiari l'intervento non urgente, con la conseguenza che non si otterrebbe il rimborso richiesto.

 

Il consiglio è sempre quello di informare l'amministratore nel caso di urgenza, ove possibile, e di cercare di ottenere che sia proprio questi ad intervenire per disporre l'intervento urgente. Ricordiamo a questo proposito che la legge individua proprio nell'amministratore il soggetto col dovere di intervenire, anche senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, nel caso in cui sia necessario, indifferibile ed urgente intervenire con lavori di manutenzione straordinaria (si veda l'art. 1135, comma 2 del codice civile).

 

a cura dell'Avv. Donatella Picaro - Responsabile Lega Consumatori Foggia