Decreto Fiscale: modifiche al Codice della Strada sull’obbligo della Rca

14/01/2019

 

L’art. 23 bis D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 recante disposizioni urgenti in materia di circolazione ha introdotto alcune modifiche all’art. 193 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La norma - introdotta in forma di emendamento durante l’esame al Senato - inasprisce le sanzioni per i trasgressori dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, prevedendo per chiunque circoli senza la copertura dell'assicurazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396, precisando che nei casi indicati dal comma 2 bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

Occorre ricordare che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare (Corte Giustizia UE Grande sezione, 4 settembre 2018, n. 80). In altri termini, l’obbligo della copertura r.c.a. sussiste anche se l’autoveicolo è fermo non influendo detta scelta da parte del proprietario dello stesso, sul rispetto dell’obbligo legale assicurativo.

L'art. 196 C.d.S. estende al proprietario del veicolo l'obbligo al pagamento delle sanzioni pecuniarie per gli illeciti commessi da altri soggetti tramite quel mezzo: un'obbligazione a titolo solidale con l'effettivo autore della violazione. L’art. 196 C.d.S. consente al proprietario del veicolo di esonerarsi da questa presunzione di responsabilità solo se  riesce a fornire la prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà.

Il proprietario del veicolo non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo contro la sua volontà.

Il comma 2 bis della norma sopra citata, in tema di recidiva, dispone che quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II.

In tali casi, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 c.d.s. e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista.

Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata di premio, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c.. Ne consegue che, una volta spirato il suddetto termine, il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione - e chi l'ha messo in circolazione incorrerà nella relativa sanzione amministrativa - a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa ma impedisce la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1901 c.c., comma 3 (Cass. civ. sez. III, 14 marzo 2014, n. 5944).

La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo. Inoltre la sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell’art. 193 è ridotta alla metà quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, comma 2, c.c.

La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione ed alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2 della stessa norma citata.

Indicazioni riassuntive del nuovo illecito amministrativo

Circolazione veicolo senza copertura assicurativa

sanzione amministrativa da € 849 ad € 3.396.

In caso di recidiva

sanzione amministrativa pecuniaria raddoppiata.

Quando sussiste la recidiva? 

commissione da parte dello stesso soggetto in due anni, di una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte.

Sanzione amministrativa accessoria

all'ultima infrazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. 

Fermo amministrativo

in caso di pagamento della sanzione con il pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi il veicolo è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista.

Restituzione del veicolo

è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.

Riduzione sanzione amministrativa

a. La sanzione amministrativa da Euro 849 ad Euro 3.396 è ridotta alla metà quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, comma 2, c.c. 
b. La sanzione amministrativa da Euro 849 ad Euro 3.396 è altresì ridotta alla metà quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione ed alle formalità di radiazione del veicolo.

Cauzione per demolizione e radiazione veicolo

l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale prevista. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

a cura di Laura Locatelli

Fonte: Altalex