MAXI CONGUAGLI? NO GRAZIE! Lega Consumatori Venezia

20/03/2018

Con l’ultima legge di bilancio del 2018 vi è stata inserita una norma che riguarda da vicino i consumatori e argina la cattiva abitudine delle ditte del comparto Energia di effettuare maxi conguagli chiedendo all’utente sino a cinque di consumi non fatturati precedentemente. Capita spesso che vi sia una certa pigrizia nella rilevazione dei consumi, specie laddove la normativa obbliga il distributore locale di effettuare almeno un tentativo di lettura che tradotto spesso si coniuga nella sistematica applicazione dei presuntivi. I presuntivi in questo sistema sono una iattura per il consumatore poco accorto che non effettua le autoletture perché se sovrastimate comportano un esborso eccessivo ma se sottostimate potrebbero mettere in ginocchio l’utenza con debiti spesso elevatissimi. Per evitare ciò la Legge 27/12/2017 nr. 205, la legge di bilancio appunto, all’art. 1 comma 4 prevede che nei contratti di fornitura di Luce Gas e Acqua la prescrizione passi da cinque a due anni come da raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Nello stesso comma viene posta una pietra miliare dei rapporti tra le aziende e consumatori che non sono più sudditi perché ha stabilito che in caso di contestazione dei conguagli il consumatore ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. Il successivo comma 5 pone una clausola che evita le richieste strumentali per cui la sospensiva non si applica qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente. Però ce da dire che il legislatore è stato timido nell’introdurre questo sacrosanto diritto perché il successivo comma 10 stabilisce uno scadenziario decisamente troppo dilazionato le fatture devono avere scadenza successiva:

per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;

per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

 

dr. Patrizio Negrisolo

vice presidente della Lega Consumatori di Venezia

 

fonti:

[1] Legge 27/12/2017 nr. 205 art. 1 commi 4, 5 e 10

[2] raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003