I FURBETTI DELLE BOLLETTE

17/04/2018

FURBETTI IN BOLLETTA

Con delibera del 1 febbraio 2018 nr. 50/2018/R/EEL della Autorità di Regolamentazione dell’Energia delle Reti e dell’Ambiente (di seguito ARERA) consentiva la facoltà di recupero da parte degli operatori per il mancato incasso degli Oneri generali di sistema. La delibera è sta ripresa dall’articolo del Sole 24 Ore con cui si comunicava che si sarebbe “spalmato” il debito dei clienti morosi su tutti gli utenti virtuosi. Che ha suscitato un giusto sdegno

COSA SONO GLI ONERI GENERALI DI SISTEMA?

Sono gli importi fatturati per coprire i costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, e che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. In bolletta pesano circa il 20% ovvero su 100 euro 20 sono per gli Oneri

 Essi comprendono:

•messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale;

•incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate (sono la parte maggiore circa 80% degli Oneri Generali sono andati per le fonti rinnovabili ovvero il 16% della bolletta: per anni abbiamo pagato il fotovoltaico si parla di miliardi);

•copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario;

•sostegno alla ricerca di sistema;

•copertura del bonus elettrico (non viene pagato dai clienti cui è stato riconosciuto il bonus sociale);

•copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia;

•integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione efficienza energetica

QUINDI NON RIGUARDANO I CONSUMI LE CUI COMPETENZE SONO GIA’ TUTELATE CON UN ALTRO SISTEMA DI TUTELA IL C.mor

COSA SUCCEDE DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA SE NON VIENE PAGATA LA BOLLETTA?

Lo Stato li richiede alle imprese anche se queste non li hanno incassati

COS’E’ SUCCESSO?

  1. Con delibera 612/2013/R/EEL ARERA ha cercato di dare risposta al problema degli oneri non pagati obbligando le ditte a porre un deposito cauzionale nei confronti dell’Utenza, ovvero quando si ha un ha una bolletta della luce si sarebbe obbligati a lasciare una cauzione che viene poi rimborsata a termine del rapporto, come avviene per esempio con l’anticipo conversazione per il settore telefonico.
  2. le ditte non volendo pagare allo Stato gli oneri hanno ricorso al TAR (che è il primo grado di giudizio della giustizia amministrativa) e al Consiglio di Stato (Secondo grado di giudizio della Giustizia Ammnistrativa).
  3. Il Consiglio di Stato con la sentenza nr. 2182/2016 ha dato ragione agli Esercenti appellanti dicendo che l’ARERA non poteva disciplinare in tal caso ma che solo una legge poteva obbligare una soluzione diversa.
  4. L’ARERA è intervenuta con la delibera 50/2018/R/EEL prospettando una soluzione ancora peggiore ovvero “spalmare” i costi su tutti i consumatori negli oneri di sistema.
  5. L’ARERA ha dichiarato che le somme sono contenute in pochi casi e ha messo dei paletti
    1. si dovrebbe trattare di crediti inerenti a oneri irrecuperabili con inadempimento da oltre 6 mesi e fatture scadute da 12 mesi facendo obbligo in tale periodo di esperire il recupero del dovuto.
    2. il meccanismo non può comunque prevedere un riconoscimento totale degli Oneri non riscossi, ciò anche in coerenza con le disposizioni della deliberazione 109/2017/R/EEL.
    3. La delibera si applicherebbe solo ai clienti morosi con cui il venditore ha risolto il contratto

In Veneto si dice «il taccon xé pegjo del buso» bisogna riconoscere che la competenza per risolvere questo problema non deve essere di ARERA nemmeno della Giustizia (del TAR e del Consiglio di Stato e quindi potenzialmente anche del Cassazione) che deve solo applicare la legge esistente ma dal legislatore che deve intervenire con una norma che risolva il problema.

Potrà mai il legislatore fare una legge che va contro i propri interessi?

P.N.