Hai ricevuto una bolletta telefonica, della luce o del gas troppo alta e il reclamo non ha portato ad una soluzione positiva?

16/06/2022

 

Puoi utilizzare la conciliazione paritetica.

Per poter accedere alla Conciliazione, è necessario che tu abbia preventivamente presentato un reclamo – direttamente o tramite un’Associazione dei Consumatori – all’Azienda, al quale non sia stata data risposta entro un dato termine o la stessa risposta non sia considerata soddisfacente.

In tal caso potrai presentare una domanda di conciliazione all’Associazione dei Consumatori che ha in essere un protocollo con l’Azienda, la quale, verificate le condizioni di ammissibilità della richiesta e l’esistenza dei presupposti per darvi seguito, svolge una prima analisi del caso.

La Commissione di Conciliazione (la quale, preliminarmente alla formalizzazione della domanda di conciliazione, può eventualmente decidere di discutere e risolvere il caso per le vie brevi ed in modo informale) formalizza la procedura ed esperisce il tentativo di conciliazione entro il termine determinato dai singoli Protocolli/Regolamenti.

Se il tentativo di Conciliazione ha esito positivo, la Commissione di Conciliazione sottoscrive il verbale di conciliazione, avente efficacia di accordo transattivo ex art. 1965 del Codice civile. Nel caso in cui il tentativo di Conciliazione fallisca, viene invece redatto un verbale di mancato accordo.

I settori nei quali è possibile esperire un tentativo di conciliazione:

E-Commerce 

- Assicurazioni (ANIA e Allianz Direct)

- Energia

- Credito 

- Trasporti

- Turismo

- Telecomunicazioni

- Poste

LConciliazione paritetica, grazie al riconoscimento europeo, è una ADR (Alternative Dispute Resolution) quando è realizzata da almeno 2/3 delle Associazioni Consumatori, riconosciute dalla legge e facenti parte del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU), e dall’impresa o da un’organizzazione rappresentativa di più imprese.

Gli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del Codice del Consumo, devono presentare la domanda di iscrizione all’elenco delle rispettive Autorità competenti indicate dall’art. 141-octies del Codice del Consumo. Tale elenco è curato dal Ministero dello Sviluppo Economico.