Guida sul credito al consumo

30/11/-0001

Guida n° 2 - Credito al consumo

La legge definisce CREDITO AL CONSUMO la  “concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore della persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Rientrano nella definizione tutte le concessioni di credito fatte da professionisti nei confronti dei consumatori.

 

Per CREDITO AL CONSUMO, dunque, si intendono tutte quelle attività di finanziamento delle persone fisiche e delle famiglie che hanno lo scopo di sostenere i consumi o di rimandare o rateizzare i pagamenti.
In Italia gli unici soggetti autorizzati a concedere il credito al consumo sono le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi registri. Gli strumenti finanziari che sono utilizzati per accedere al credito al consumo sono: • Carte di credito; • Pagamenti posticipati o rateizzati; • Prestiti personali; • Cessione del quinto dello stipendio; • Consolidamento del debito. Non rientrano nel credito al consumo i mutui ipotecari per l'acquisto di immobili in quanto si tratta di un investimento e il debito risulta coperto dal valore dell'immobile stesso. Gli strumenti per accedere al credito al consumo possono essere suddivisi in finanziamenti finalizzati, quali la rateizzazione dell'acquisto o il pagamento degli acquisti tramite carta di credito, e finanziamenti non finalizzati quali i prestiti personali e il consolidamento del debito delle famiglie.

                                                              

COSTITUISCONO ESEMPI DI CREDITO AL CONSUMO:

 

  • i prestiti personali. Forme di finanziamento per le quali vi è una scadenza fissa e un numero prestabilito di rate;

                                  

  • i prestiti finalizzati. Finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo o di un servizio;

 

  • le aperture di credito rotativo (revolving), spesso appoggiate ad una carta magnetica tramite le quali si ottiene una possibilità di credito che può variare dietro richiesta del consumatore;

 

  • le operazioni di cessione del quinto dello stipendio. Si tratta di prestiti personali riservati ai dipendenti (pubblici e privati) con delega di pagamento di una quota dello stipendio di un quinto. Prevedono che il consumatore deleghi il proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio l’importo corrispondente alla rata del prestito che la banca (o la finanziaria) ha concesso. Le rate vengono quindi pagate con trattenuta sulla busta paga.

 

Il TUB (Testo Unico Bancario) disciplina l’attività delle banche e della vigilanza su di esse.

 

Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), effettua controlli  in materia di credito e di tutela del risparmio. Fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)  è un indice del costo complessivo del contratto di credito al consumo. Stabilisce il costo totale del credito a carico del consumatore e rappresenta lo strumento principale per garantire la trasparenza nei contratti di credito al consumo. Il costo totale del credito si calcola includendo le ulteriori spese che il consumatore deve sostenere, oltre agli interessi. Esprime - in termini percentuali rispetto al capitale erogato - il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, includendo gli oneri dovrebbe corrispondere alle banche e agli intermediari finanziari, ove decidesse di concludere il contratto. Si pone l'obiettivo di rappresentare il costo di un finanziamento. È un indicatore che rivela il costo globale del prestito.

                       

GARANZIE E TASSI DI INTERESSE. Solitamente, per accedervi, è sufficiente che il richiedente abbia un reddito, un conto corrente e non sia iscritto nella lista dei cattivi pagatori. L’adempimento dell’obbligo di restituire il capitale e di corrispondere gli interessi avviene attraverso versamenti periodici.

 

La RATA è la somma che il consumatore versa alla banca o all’intermediario finanziario per la restituzione del prestito. È composta di una quota capitale, a titolo di restituzione del prestito, e di una quota interessi, in ragione dell’applicazione del tasso di interesse praticato. Il rimborso avviene secondo scadenze temporali determinate dalle parti. Di regola sono mensili. Il mancato rispetto delle scadenze previste determina maggiori oneri per l’applicazione di interessi di mora la cui misura deve essere indicata nella documentazione precontrattuale e nel contratto.

 

Il CREDIT SCORING (punteggio di accettazione).  È un sistema usato dalle banche e dagli intermediari finanziari per valutare la solvibilità del consumatore. Il sistema combina tra loro una serie di informazioni al fine di pervenire ad un punteggio che rileva il rischio di credito del richiedente in un determinato arco di tempo. In funzione del punteggio, l'intermediario trae elementi utili per accettare o rifiutare il finanziamento per determinare l’entità del finanziamento e il tasso di interesse. Le notizie più rilevanti sono relative: al richiedente; alle caratteristiche del finanziamento; al bene da finanziare; al grado di indebitamento del richiedente il credito.

 

CONTENUTO DEL CONTRATTO. Il contratto deve contenere:

a) ammontare e modalità del finanziamento; b) numero, importo e scadenza delle rate; c) TAEG e modalità di modifica; d) oneri non compresi nel TAEG; e) garanzie richieste; f) assicurazioni richieste; g) descrizione analitica dei beni e dei servizi; h) indicazione del prezzo di acquisto in contanti, del prezzo stabilito dal contratto, l’ammontare dell’acconto; i) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà (quando non immediato).

 

DIRITTO DI ADEMPIMENTO ANTICIPATO. Il consumatore può adempiere in via anticipata o recedere dal contratto senza penalità e con un’equa riduzione del costo complessivo del credito.
Nel caso di restituzione anticipata, l’importo del capitale residuo da restituire, si determina quale somma del valore di tutte le rate non ancora scadute e rimborsate alla data della restituzione.

 

In caso di inadempimento del fornitore, il consumatore può agire nei confronti del finanziatore. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo di rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni.

 

SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (S.I.C.). Una serie di informazioni sono trasmesse a banche dati, che vengono chiamate “centrali rischi”. Queste sono tenute a rispettare le norme sulla privacy. Le informazioni sono trasmesse dalla banca/finanziaria. La comunicazione dei dati deve essere fatta ogni fine mese, fino al termine del rapporto. Le informazioni riguardano la persona che chiede il prestito, ma solo in riferimento all’operazione da effettuare (non possono essere trasmessi dati personali sensibili o giudiziari). I dati registrati sono: dati anagrafici; dati relativi al finanziamento; dati contabili (rimborsi effettuati e debito esistente, andamento dei pagamenti); dati relativi ad attività di recupero/cessione credito. Le informazioni sull’andamento dei pagamenti, possono essere: positive (il consumatore paga con regolarità); negative (ritardi o mancati pagamenti).

 

Modalità della Pubblicità in materia di credito al consumo: gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, devono riportare informazioni chiare, concise e graficamente evidenziate con l’impiego di un esempio rappresentativo. Le informazioni da evidenziare sono: tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile; spese comprese nel costo totale del credito; importo totale del credito; TAEG e relativo periodo di validità; esistenza di servizi accessori necessari per ottenere il credito; durata del contratto; importo totale dovuto dal consumatore; ammontare delle singole rate.
Il cliente ha diritto di ottenere una copia del contratto (comprensiva del documento di sintesi) prima di aderire. Nelle banche, inoltre, deve essere affisso un avviso contenente tutti i diritti e gli strumenti di tutela previsti dalla legge. Esso deve essere di facile lettura ed il cliente deve poterne ritirare copia.
La banca deve fornire fogli informativi contenenti: informazioni sulla banca o finanziaria; caratteristiche e rischi tipici del servizio;

 

Credito al consumo (credito rateale)

 

Le condizioni di un contratto di credito al consumo

 

Contenuto obbligatorio del contratto (artt.117 e 121 e seguenti del Testo Unico Bancario)

 

  1. Il contratto deve avere forma scritta;
  2. una copia del contratto deve essere consegnata al consumatore;
  3. il contratto deve indicare chiaramente il datore (finanziatore) ed il beneficiario del credito (consumatore);
  4. il beneficiario deve essere identificato tramite documento e codice fiscale;
  5. nel contratto devono essere specificati l’importo e le modalità del finanziamento
  6. il numero, l’ammontare e le scadenze delle singole rate;
  7. il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e quello nominale (TAN). Il TAEG è il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo di tutti gli interessi, oneri e spese da sostenere per utilizzare il credito;
  8. le eventuali condizioni analitiche che possono determinarne la variazione in corso di rapporto (cd. ius variandi);
  9. l’importo e la causale degli oneri esclusi dal calcolo del tasso annuo effettivo globale
  10. le eventuali spese supplementari (interessi di mora) in caso di ritardati rimborsi
  11. le eventuali garanzie richieste
  12. le eventuali coperture assicurative richieste dal consumatore e non incluse nel calcolo del tasso annuo effettivo globale
  13. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi (cd. credito finalizzato), esso deve inoltre indicare:

      a) la descrizione analitica dei beni e servizi,

b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto,

c) le condizioni per il trasferimento della proprietà qualora ciò non avvenga immediatamente.

 

 

 

Le principali clausole (a volte vessatorie) del contratto di credito al consumo cui prestare attenzione:

 

  1. La decadenza dal beneficio del termine: in caso di mancato pagamento di due rate del prestito, la società erogatrice può richiedere il rimborso in un‘unica soluzione del residuo debito; in pratica non è più possibile rimborsare a rate il prestito ricevuto.

 

  1. Interessi di mora: il ritardo nel rimborso delle rate determina l‘applicazione a carico del cliente di interessi di mora.

 

  1. Estinzione anticipata del debito: il cliente ha la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito mediante il versamento dell‘ultima rata, del capitale residuo dopo il pagamento di tale rata e di un compenso non superiore all‘1 per cento del capitale residuo.

 

  1. Inadempimento del venditore: attenzione; in caso di inadempimento del fornitore (vizi, difetti, risoluzione del contratto di vendita) il consumatore rimane obbligato ad effettuare i versamenti rateali a favore del soggetto finanziatore, a meno che non provi che vi sia un accordo (venditore-finanziatore) che attribuisce al finanziatore stesso l‘esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore oppure a meno che non provi che esiste un collegamento funzionale fra i due contratti, di vendita e di finanziamento (cosa entrambe non sempre semplici da dimostrare).

 

  1. Sottoscrizione di contratti accessori: al cliente può essere richiesta o proposta la sottoscrizione di un contratto di polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, infortunio ed invalidità.

 

  1. Rilascio di eventuali garanzie: il soggetto finanziatore può richiedere che la concessione del finanziamento sia subordinata al rilascio di precise garanzie, quali effetti cambiari, ipoteche sul bene finanziato (es. auto) o fideiussioni di terzi.

 

  1. Vendita con riserva di proprietà: è un particolare tipo di vendita a rate (usata ad es. nel caso di vendita di automobili): l‘art. 1523 c.c. prevede infatti che “il compratore acquisti la proprietà della cosa col pagamento dell‘ultima rata del prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”.

 

Responsabilità e danno dovuti ad omesse informazioni in materia di intermediazione finanziaria

 

Le banche nel operazioni di fornitura di servizi di investimento devono comportarsi con diligenza informando sempre e continuativamente gli investitori. Le banche sono obbligate a tale comportamento dal D.Lgs n. 58 del 1998 e dal Regolamento Consob del 1998.  In sostanza, gli istituti di credito devono agire con "diligenza, correttezza e trasparenza" (sin dall'inizio e al momento della proposta di investimento), devono fornire durante gli investimenti tutte le informazioni necessarie al cliente per la corretta gestione del proprio patrimonio, devono consigliare i clienti solo dopo averli adeguatamente informati rischi, costi, ipotesi di investimento ecc.).  Nei contratti di investimento non possono  essere introdotte specifiche pattuizioni di esonero per la banca dal fornire tutte quelle informazioni di cui alla detta normativa.

La violazione di tali norme è causa di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero è causa di nullità del contratto per violazione di norme imperative.

Il cliente potrà richiedere alla banca la restituzione del capitale investito

 

Divieto della capitalizzazione degli interessi trimestrali

 

Dopo oltre 40 anni, la giurisprudenza, grazie ad una ormai famosa sentenza della cassazione (n. 2374/1999), ha mutato indirizzo dichiarando che le capitalizzazioni trimestrali degli interessi, per decenni applicate dalle banche nei contratti di conto corrente, sono nulle perchè in violazione delle disposizioni imperative previste dall'art. 1283 del codice civile.   Il cliente, sia nell'ipotesi di risoluzione del contratto che in quella di nullità, avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni e a vedersi così restituire tutte le somme investite con gli interessi

 

Gli interessi bancari nell'affidamento e nello scoperto di conto corrente

 

Occorre ricordare di controllare sempre l'estratto conto trimestrale per verificare se la banca abbia o meno applicato il tasso concordato.

Tale controllo è necessario se si considera che può accadere che la banca ne applichi uno superiore. Sembrerà strano, ma proprio chi ha richiesto e ottenuto uno scoperto di conto corrente o affidamento non verifica mai le singole partite o operazioni indicate nell'estratto conto che trimestralmente invia la banca.

Il cliente in questo caso controlla esclusivamente il risultato finale: la disponibilità del fido, la diminuzione o l'aumento dell'esposizione (in realtà credo che neppure questo accada, in quanto l'affidato che usa lo scoperto richiede allo sportello più volte, il saldo; per avere in qualsiasi momento il controllo della situazione).

In ogni caso, anche nella ipotesi in cui si avvedesse della applicazione di un tasso superiore, non sempre il cliente potrebbe evidenziare. Infatti, se di errore si fosse trattato, certo la banca vi porrebbe rimedio. Ma se la banca ha consuetudine propria di aumentare i tassi per poi comunicare la variazione con l'estratto trimestrale al fine di sanare la posizione? Il cliente avrebbe in questo caso il potere contrattuale di resistere ad una richiesta, per esempio, di rientro immediato dello scoperto? Un correntista che, invece, ha un conto corrente attivo controlla effettivamente gli estratti conto trimestrali, in ogni loro partita, e se nota qualcosa che non va, immediatamente fa valere le proprie ragioni. E ha il potere contrattuale per farlo!

La questione, pertanto, è se l'invio dell'estratto conto sani e convalidi l'aumento del tasso passivo operato unilateralmente dalla banca.  Il 1° comma dell'art. 1832 civile specifica che l'estratto conto s'intende approvato se non contestato nel termine pattuito o previsto dagli usi e al comma 2 che l'estratto deve essere impugnato entro il termine decadenza per errori o di scritturazione o di calcolo. Ma la mancata contestazione e/o impugnazione non preclude la contestazione relativa alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti o gli accrediti: in sostanza, può sempre impugnarsi (nel termine di prescrizione di dieci anni) l'applicazione di un tasso d'interesse passivo superiore al pattuito.

Infatti, l'art. 1284 del codice civile prevede che gli interessi ultralegali debbano essere pattuiti con atto scritto e tale forma scritta è richiesta ad substantiam. In difetto, sono dovuti gli interessi legali o, naturalmente, quelli pattuiti in misura inferiore ed è possibile richiedere alla banca quanto indebitamente percepito negli ultimi dieci anni.

Il cliente può richiedere la restituzione di tutte le somme corrisposte alla banca nel corso degli ultimi dieci anni (termine di prescrizione che si interrompe con semplice raccomandata con ricevuta di ritorno), con i relativi interessi

Il cliente può richiedere la restituzione di tutte le somme corrisposte alla banca nel corso degli ultimi dieci anni (termine di prescrizione che si interrompe con semplice raccomandata con ricevuta di ritorno), con i relativi interessi.

 

LA RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA BANCARIA

 

Può avvenire:

 

A) con la CONCILIAZIONE PARITETICA

 

Lega Consumatori ha sottoscritto protocolli di conciliazione PARITETICA con i seguenti istituti:

 

1) INTESASANPAOLO:  http://www.intesasanpaolo.com/info/reclami-ricorsi-conciliazione.jsp

2) UNICREDIT: https://www.unicredit.it/it/info/reclami/la-conciliazione-paritetica.html

3) MONTE DEI PASCHI DI SIENA http://www.mps.it/Reclami/Procedura+Conciliativa.htm

4) BANCO POSTA http://www.poste.it/azienda/chisiamo/conciliazione.shtml

 

Caratteristiche di tutte queste PROCEDURE:

1) L'utente deve prima presentare il reclamo: per farlo può avvalersi dell'apposito modulo online e dopo 30 giorni, (90 giorni per i servizi di investimento) in caso di mancata risposta o risposta non soddisfacente presentare domanda di conicliazione

2) sono procedure GRATUITE per l'utente       

3) Veloci

4) Vincolanti per l'impresa

 

LIMITI:

Valgono solo per i PRODOTTI indicati in regolamento

 

B) ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO http://www.arbitrobancariofinanziario.it/

 

per controversie tra clienti e banche o altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari promosso e funzionante presso la Banca d'Italia per tutti gli istituti che non hanno un protocollo di conciliazione paritetica e se la conicliazione ha avuto esito negativo.

  • Si tratta di un sistema alternativo alla giustizia ordinaria
  • Non necessaria assistenza legale
  • E' poco costoso: € 20 (rimborsabili alla fine della procedura se il cliente ottiene ragione)
  • Le decisioni non sono vincolanti (come una sentenza di un Tribunale ordinario) ma se l'intermediario non le rispetta il suo indempimento diventa pubblico 

 

 

 

NOTE NEGATIVE

 

- Vengono esaminati i ricorsi solo se le operazioni o i comportamenti su cui è

sorta lite sono successivi al 1 gennaio 2009 (quindi sono esclusi i vari crack

finanziari Argentina, Cirio, Parmalat ecc. perché precedenti)

  • la tempistica si è allungata perché vi sono moltissimi ricorsi pendenti.

 

C) CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB http://www.camera-consob.it/

 

L'utente può ricorrervi in caso di:

Controversie insorte tra risparmiatori e banche o altri intermediari finanziari circa l'adempimento di obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione del risparmio (fondi comuni) collettiva.

CONSOB ad inizio 2014 ha avviato con le AACC il progetto cd. CARTA DEGLI INVESTITORI che prevede che la camera di conciliazione venga trasformata sul modello dell'Arbitro Bancario e Finanziario con OBBLIGATORIETA' per l'intermediario di aderire alla conciliazione.  

 

Lettera tipo  n. 2.1

Richiesta di rimborso di interessi anatocistici 

 

 

Lettera tipo n. 2.2

Richiesta di cancellazione dei propri dati personali detenuti da una società che rileva i rischi finanziari.  (SIC  -  sistema di informazioni creditizie)

 

 

Lettera tipo n. 2.3 e 2.4

Contestazione carte di credito

Contestazione carte di credito

 

 

Lettera tipo  n. 2.5

Annullamento contratto di investimento

 

 

Lettera tipo n. 2.6

Richiesta di copia della documentazione contrattuale del rapporto di c/c

 

 

Lettera tipo n. 2.7

CONTESTAZIONE "MASSIMO SCOPERTO"

 

 

Lettera tipo n. 2.8

CONTESTAZIONE POLIZZE VITA - CONTI DORMIENTI