Crollo ponte Genova: L’ABI avvia le procedure per la sospensione dei rimborso dei mutui

29/08/2018

Guida n° 2 - Credito al consumo

L’ABI avvia le procedure per la sospensione dei rimborso dei mutui collegati al tragico evento di Genova.

Con un  comunicato stampa pubblicato il 29 agosto u.s. l’ABI rende nota la sospensione del rimborso dei mutui collegati al tragico evento del ponte di Genova, fino al perdurare dello stato di emergenza.

"La decisione è stata assunta sia in via autonoma da alcune banche sia in termini più generali attraverso una apposta ordinanza della Protezione civile del 20 agosto, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto [...] che dà attuazione all'accordo stipulato da Abi, dalle Associazioni dei consumatori e dalla Protezione civile nel 2015 proprio per contribuire far fronte tempestivamente ad eventi calamitosi".

Per facilità, troverete qui di seguito  l'art. 13 dell'Ordinanza che disciplina la sospensione dei mutui.

Articolo 13

(Sospensione dei mutui)

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 15 agosto 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Per maggiori informazioni e tutela vi invitiamo a contattare la Sede di Genova della Lega Consumatori allo 010/2530640