PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

30/11/-0001

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Pratiche commerciali scorrette: artt. 18 - 27 quater del Codice del Consumo.

 

Art. 18 definizioni; Art.19  ambito  di applicazione; Art. 20 divieto delle pratiche commerciali scorrette; Art.21 azioni ingannevoli; Art.22 omissioni ingannevoli; Art. 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli. Art.24 pratiche commerciali aggressive; Art.25 ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento; Art.26 pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive; Art.27 tutela amministrativa e giurisdizionale; Art.27bis codici di condotta.

 

Progetto “INFORMACON” spesa finanziata dal Ministero Sviluppo Economico ai sensi del Decreto 28 maggio 2010

 

 

Articolo 18 Definizioni

 

1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; c) “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; d) “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori” (di

seguito denominate: “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; e) “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; f) “codice di condotta”: un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici; g) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; h) “diligenza professionale”: il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista; i) “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; l) “indebito condizionamento”: lo sfruttamento di una posizione i potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole; m) “decisione di natura commerciale”: la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla; n) “professione regolamentata”: attività professionale, o insieme di attività, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o modalità, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.

 

Il presente titolo del Codice disciplina le cosiddette pratiche commerciali, dando delle stesse una definizione ampia, comprensiva di qualsivoglia comportamento posto in essere dai professionisti nei confronti dei consumatori prima, durante e dopo, l’instaurazione di rapporti di consumo. Si tratta nella sostanza di norme che intendono tutelare i consumatori nei rapporti con i professionisti sin dal primo contatto con questi, dalle prime informazioni, anche pubblicitarie. La rilevanza pratica della presente regolamentazione è facilmente intuibile, considerando il fatto che le strategie commerciali dei professionisti possono essere tali da incidere sulla libertà di scelta dei consumatori, condizionandoli, attivandone l’interesse ed orientandone le preferenze, ma anche suscitando in essi nuovi bisogni. Del resto lo stesso Codice del consumo ha posto tra i diritti fondamentali dei consumatori (art. 2), il diritto ad una corretta pubblicità e ad un esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà. L’art. 18 comprende un elenco di definizioni fondamentali per capire cosa si intende per pratiche commerciali sleali o scorrette. Tali descrizioni caratterizzano sia i soggetti a cui si rivolgono le norme, che il loro contenuto. In particolare: il consumatore: in questo caso, viene preso in considerazione qualsiasi individuo che, operando per fini privati, estranei alla sua occupazione (personale o professionale), potrebbe essere fuorviato da una pratica commerciale scorretta.  Tra gli altri, in base a tale definizione,  risulta “consumatore”, qualsiasi pubblico destinatario dei messaggi pubblicitari trasmessi dai media; il professionista: è colui (persona, ente, società o rappresentante dei suddetti) il quale, operando nel campo della sua mansione, (nel settore commerciale, industriale, artigianale o professionale, non dunque per uno scopo strettamente privato), utilizza una comunicazione commerciale per persuadere il consumatore all’acquisto; il prodotto: ai fini dell’applicazione della disciplina delle pratiche commerciali, si estende a comprendere oltre ai beni materiali anche i diritti e le obbligazioni, ovvero i poteri ed i vincoli giuridici nascenti dai contratti, quindi le prestazioni dovute dai singoli contraenti. Ci si riferisce non soltanto ad un bene tangibile che viene prospettato con una pratica commerciale come la pubblicità, ma anche ad un servizio, come una vacanza, un piano tariffario offerto da una compagnia di telefonia mobile, una finanziaria; la pratica commerciale: consiste nell’azione persuasiva messa in pratica attraverso la comunicazione commerciale, proposta dal professionista per promuovere, vendere o fornire un prodotto al consumatore cui si sta riferendo; “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: pratiche tese a limitare e condizionare la libertà di scelta dei consumatori, ovvero a determinarli ad una scelta di consumo che altrimenti, in una situazione di corretta consapevolezza, non avrebbero preso. È la azione che, chi vuole trasmettere il messaggio commerciale, ottiene per mezzo di un utilizzo sconsiderato di asserzioni ingannevoli o omissioni; il codice di condotta: rappresenta un complesso di direttive che l’impresa stabilisce di utilizzare e onorare per assicurare alti standard di qualità  e maggiori garanzie per i consumatori; il responsabile del codice: è colui che risulta responsabile della compilazione e dell’aggiornamento dei codici,  e che ricopre l’incarico di compiere i necessari accertamenti  affinché tutti gli impegni assunti vengano rispettati; la diligenza professionale: è la cura, il rigore e la scrupolosità, che il professionista deve mettere in pratica nello svolgimento delle funzioni che esercita  e che hanno come finale, il consumatore; l’invito all’acquisto: rappresenta l’informazione commerciale, il messaggio promozionale, che annovera indicazioni su caratteristiche e costo di un determinato prodotto pubblicizzato; l’indebito condizionamento: comportamento del professionista il quale, godendo di una posizione di superiorità nei confronti dei consumatori, la sfrutta al fine di esercitare pressioni, limitandone la capacità di prendere decisioni consapevoli in ordine all’acquisto, alle modalità d’acquisto o all’esercizio di un diritto; la decisione di natura commerciale: rappresenta la propensione espressa dal consumatore in riferimento a diverse aspetti dell’acquisto la professione regolamentata: consiste in quella funzione lavorativa il cui accesso, esercizio, sono autorizzati solo se si possiedono determinate qualifiche professionali.

 

Articolo 19 : Ambito di applicazione

 

1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

2. Il presente titolo non pregiudica: a) l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto; b) l’applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti; c) l’applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale; d) l’applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.

3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie  e nelle norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette, prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.

4. Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

 

L’articolo 19 chiarisce, innanzitutto, che i principi concernenti le pratiche commerciali, la pubblicità e alle altre comunicazioni commerciali, si utilizzano in qualunque momento del rapporto tra professionista e consumatore,  (prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto). La vigilanza e l’assistenza dedicata al consumatore in base a tali disposizioni, si somma (e quindi non rimpiazza) alle diverse forme di garanzia individuate da altre regole. Il consumatore, nel caso in cui riscontri  la violazione di un suo diritto, può stabilire se: • far valere le regole in tema di pratiche commerciali scorrette; • ricorrere alla tutela offerta da altre leggi. Viene inoltre spiegato che, l’applicazione delle norme riguardanti le pratiche commerciali scorrette, non compromette l’applicazione delle regole  relative alla tutela dello stato fisico dei consumatori e della sicurezza dei prodotti.  Si tratta di responsabilità che possono essere armonizzate, in modo da garantire una  maggiore tutela ai consumatori.

 

Articolo 20: Divieto delle pratiche commerciali scorrette

 

1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.

2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale,  ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.

5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.

 

L’articolo 20 definisce i casi in cui  una pratica può essere considerata scorretta ed è quindi vietata. Il Codice del Consumo recepisce il divieto, di matrice comunitaria, delle pratiche commerciali scorrette. Tali sono, in via generale, le condotte che: a) violano delle regole di diligenza professionale (quindi sono poste in essere senza la competenza e lo scrupolo che è legittimo attendersi dal professionista); b) consistono in una falsa informazione o comunque sono idonee ad alterare le determinazioni negoziali del consumatore medio in modo apprezzabile, sì da fargli compiere una scelta di consumo che non avrebbe preso in assenza della pratica commerciale. In particolare è scorretta la pratica che: • È antitetica alla diligenza professionale, ovvero non corrisponde ai canoni di buon senso, competenza e operosità, messe in campo da un professionista,

nei loro confronti. Discutiamo un giudizio di portata generale, nel quale confluiscono diverse accezioni: può includere le specifiche competenze tecniche, ma anche l’onestà morale, l’integrità professionale, ecc.; • Distorce in tutto o in parte il messaggio  e, quindi, per il metodo utilizzato e la forma in cui è impostata, stimola il consumatore e lo persuade ad un acquisto che non corrisponderà alle aspettative; • È in grado di falsare volontariamente ed in misura notevole la condotta finanziaria di un insieme di consumatori che, a causa della loro infermità fisica o mentale (persone che soffrono di una malattia) o della loro età, o ingenuità (i minori), non sono totalmente padroni delle loro scelte riguardo l’acquisto un prodotto. Il parametro di riferimento per la valutazione della eventuale scorrettezza di una pratica commerciale è dunque il consumatore medio, quale è inteso dalla giurisprudenza comunitaria, che lo definisce come il consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.  Il Codice predispone peraltro una tutela rafforzata per i consumatori particolarmente deboli: se una pratica commerciale è destinata ad un pubblico ampio, ma è prevedibilmente suscettibile di deviare le scelte economiche di un gruppo determinabile di consumatori, i quali siano vulnerabili per età o infermità, il parametro per valutare la correttezza della pratica stessa è il consumatore medio che sia esponente di tale determinato gruppo. È al contrario consentita la cosiddetta pubblicità superlativa (di contenuto semplicemente esagerativo o iperbolico, che non costituisce illecito in quanto consistente in vanterie inidonee a trarre in inganno i soggetti cui è indirizzata) ossia l’azione commerciale consistente in dichiarazioni talmente sproporzionate e fantasiose da non poter essere prese alla lettera dal consumatore medio, in quanto spudoratamente esagerano e decantano le qualità del prodotto senza che questo possa influenzare la scelta del potenziale acquirente. In ogni caso, la determinazione della scorrettezza della pratica commerciale non potrà prescindere dalla sussistenza di una violazione della diligenza professionale e dall’idoneità della pratica ad alterare la decisione commerciale del consumatore.

 

Articolo 21: Azioni ingannevoli

 

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l’esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice.

2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con prodotti, marchi, denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita; b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.

3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

 

Nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette, il Codice colloca le pratiche commerciali ingannevoli, distinguendo in esse tra azioni ed omissioni. Sono considerate azioni ingannevoli quelle attività che determinano, o possono determinare il consumatore medio ad effettuare una scelta d’acquisto che altrimenti non avrebbe preso e a) consistono nel dare informazioni non veritiere (in ordine a qualsivoglia aspetto della pratica commerciale), o b) sono comunque formulate in modo tale da indurre lo stesso consumatore in errore in ordine ad una serie di caratteristiche del prodotto o servizio, analiticamente previste dalla norma (ed afferenti, in via esemplificativa, alle caratteristiche del prodotto, agli impegni del professionista, al prezzo, ai diritti del consumatore). Vengono anche definite ingannevoli quelle pratiche commerciali che, in concreto, siano tali da determinare il consumatore ad una scelta di consumo ed includano attività di confusione con altrui marchi o segni distintivi, ovvero il riferimento a codici di condotta adottati ma non rispettati. Attraverso l’articolo 21, si definisce la pratica commerciale ingannevole di tipo commissivo in quanto conseguente ad una’azione. Essa : • consta di dichiarazioni o comportamenti contenenti informazioni false, concernenti una sequenza di elementi da identificare caso per caso; • sebbene corretta dal punto di vista dell’informazione, induce di fatto, o potrebbe indurre in astratto, il consumatore in errore. Affinché l’azione sia ingannevole basta che la pratica commerciale adottata dal professionista sia in grado di condizionare negativamente la libertà di scelta in merito ad un prodotto, a prescindere, dunque, da una eventuale conclusione vera e propria di un contratto. La norma, oltre a ciò, comprende una classificazione molto ampia di tutti gli elementi da prendere in considerazione per determinare l’ingannevolezza della pratica commerciale, la quale può scaturire dalla falsità o inesattezza delle informazioni relative a diversi aspetti che riguardano un prodotto (la natura del prodotto, le sue caratteristiche, la composizione, gli accessori, la data di fabbricazione...). L’articolo dichiara, poi, che è da valutare ingannevole quella pratica che, anche se attendibile in relazione alle informazioni, è organizzata in maniera da trarre in inganno in qualunque modo il suo destinatario a causa della sua presentazione complessiva. Ciò indica che l’ingannevolezza di una pratica commerciale può essere desunta, a prescindere dal contenuto più o meno veritiero, anche dalla sua manifestazione esteriore. È in ogni caso considerata azione ingannevole quella tale da indurre, o idonea ad indurre, il consumatore a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare ciò avviene: • nel caso di una attività di commercializzazione di un prodotto che genera confusione con i prodotti, i marchi, il nome ed altri segni distintivi di un concorrente; • quando il professionista indica nella pratica commerciale che egli è vincolato al rispetto di un codice di condotta e poi non si attiene ad esso. Nel caso di pratiche ingannevoli che hanno ad oggetto prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza, i consumatori godono di una tutela rafforzata. Ed infatti, la pratica commerciale è da considerare scorretta quando omette di indicare la potenziale pericolosità o nocività di un prodotto così da indurre i consumatori a non mettere in atto le normali misure di prudenza ed attenzione. La regola concerne tutti quelle merci che, nonostante implichino determinati pericoli per la salute e la sicurezza, mettono a disposizione prerogative e benefici (forno a microonde, lampada abbronzante, ecc.). La semplice lettura degli articoli in esame consente di rilevare il fine, che il Codice si pone, di tutelare la libertà di autodeterminazione del consumatore, prevenendo l’influenza negativa di informazioni mendaci. È bene precisare che nel valutare la fallacia di una pratica commerciale non viene attribuito rilevo alcuno all’atteggiamento psicologico del professionista (non importa che esso voglia o meno ingannare il consumatore), né all’effettiva realizzazione dell’inganno. Il Codice accosta alle azioni ingannevoli le pratiche commerciali, definite scorrete, che omettono l’indicazione dei rischi connessi all’uso di un prodotto, in modo tale da indurre i consumatori ad un uso imprudente. Si ricava un obbligo positivo del professionista di informare specificamente il consumatore circa la pericolosità. In passato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sancito l’ingannevolezza delle diciture Lights , Ultra Lights , Ultra Slim Leggera e Super Ligths riportate sulle confezioni di alcune sigarette, in quanto tali da indurre in errore i consumatori circa la minore pericolosità del prodotto specifico rispetto alle normali sigarette (provv. n. 11809 del 13.3.2003). Sono invece del tutto vietate le pratiche commerciali suscettibili di raggiungere i minori mettendone anche solo potenzialmente a repentaglio la sicurezza e la salute, sotto il profilo fisico o morale. Laddove infatti il destinatario non fosse in grado di percepire la totale assurdità delle azioni compiute nel messaggio, le immagini e il tono complessivo del filmato risulterebbero capaci di impressionare fortemente, essendo finanche suscettibili di produrre effetti di ordine psicologico. Il Cod. del Cons. intende salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore imponendo all’operatore commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella comunicazione.

 

Articolo 22 : Omissioni ingannevoli

 

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce, o è idonea ad indurre in tal modo, ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2. Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell’uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.

4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali o, qualora tali spese non possano essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per prodotti e operazioni commerciali.

5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni compresa pubblicità e commercializzazione del prodotto.

 

L’articolo 22 qualifica le pratiche commerciali ingannevoli che si propongono sotto forma di omissione. Sono quelle in cui il professionista tralascia indicazioni utili al consumatore per non cadere  in errore nelle sue scelte di natura commerciale. Si può parlare di omissione ingannevole nel momento in cui, il professionista, per quanto non ometta le indicazioni essenziali, presenti informazioni ambigue, poco chiare e indecifrabili per il consumatore. Questi può essere “ingannato” e indirizzato a una determinata scelta di consumo non solo dalle azioni del professionista, ma anche da sue omissioni. Poiché il professionista è tenuto a condursi secondo diligenza, deve rendere al consumatore, nei limiti del possibile, le informazioni che gli siano necessarie per compiere un’avveduta scelta di consumo. Si può parlare di omissione ingannevole anche quando il professionista, diffondendo una informazione o rendendo pubblico un concetto, in maniera non esplicita, sta facendo pubblicità ad un prodotto. Sono questi i casi della pubblicità occulta. Si ha un caso di pubblicità occulta quando, per scopi promozionali, viene esibito il marchio di un prodotto di un’impresa in un contesto che dovrebbe essere di puro intrattenimento. Le informazioni devono essere fornite in modo tale che possano essere sempre comprese adeguatamente. L’eventuale scorrettezza dell’omissione informativa va naturalmente valutata in ragione delle circostanze del caso concreto, ed in particolare con riferimento alle eventuali restrizioni connesse al mezzo di comunicazione adottato. Anche nel caso di omissioni informative non assume rilievo, per valutare l’ingannevolezza della pratica commerciale, l’atteggiamento psicologico del professionista: la pratica commerciale che ometta le informazioni rilevanti è scorretta a prescindere dall’intento fraudolento o dalla mera negligenza del professionista. Il Codice del consumo, fatto salvo quanto previsto dal diritto comunitario, predispone un’elencazione delle informazioni ritenute rilevanti. Le informazioni considerate rilevanti, in tale ambito, attengono alle caratteristiche principali del prodotto, al nome ed alla sede del produttore, al prezzo finale di vendita, alle modalità di esecuzione, alla possibilità di reclami ed al diritto di recesso. Si tratta di elencazione considerata non tassativa perché integrabile in relazione alle singole fattispecie concrete di rapporto di consumo. Trattasi di prescrizione invero già desumibile dalla disciplina privatistica sulle trattative e sull’adempimento dei contratti, che prescrive ad ogni parte contraente di condursi secondo il precetto giuridico di buona fede, il quale impone di fornire alla controparte ogni elemento rilevante ai fini della stipulazione e dell’esecuzione del contratto, che la stessa parte conosca o debba conoscere con l'ordinaria diligenza. Nel caso specifico dell’invito all’acquisto, le informazioni considerate rilevanti, la cui omissione da parte del professionista costituisce una pratica commerciale scorretta, sono:  adeguate informazioni sulle qualità essenziali del prodotto;  indirizzo geografico e identità del professionista, sua denominazione sociale e - se pertinente - indirizzo geografico e identità del professionista per conto del quale egli agisce;  prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo, più le eventuali spese aggiuntive di spedizione, oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;  modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;  esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

 

Articolo 23 : Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli.

 

1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta; e) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti; f) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 1) rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto. g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole; h) impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell’operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l’operazione; i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto è lecita; l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista; m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore; n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto; o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore; p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti; q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l’attività o traslocare; r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte; s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d’indurre il consumatore all’acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole; v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto; z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto; aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore; bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto.

 

L’articolo 23 cita tutti quei comportamenti che sono da definire ingannevoli ed in quanto tali, sanzionati dall’Autorità. L’articolo in esame recepisce un’elencazione di condotte commerciali già espressa nella direttiva europea 2005/29/CE. Si tratta di un elenco tassativo di comportamenti, specificamente individuati e vietati in tutto l’ambito della Unione europea, la cui realizzazione è sufficiente a far presumere l’ingannevolezza della pratica commerciale considerata. Sono considerate ingannevoli le seguenti prassi: • dichiarare falsamente di aderire ad un codice di condotta, cioè ad un codice di iniziativa privata che è stato adottato da una categoria professionale al fine di elevare lo standard di comportamento degli operatori e rafforzare le garanzie già previste dalla legge; • pubblicizzare un marchio senza avere l’autorizzazione o  i requisiti richiesti per fornire un prodotto o un servizio; • indicare una falsa origine geografica di un prodotto,  attribuendogli proprietà, pregi e qualità non veritiere; • invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti: tale comportamento si verifica quando il venditore attira l’attenzione del consumatore che si accinge all’acquisto per la convenienza dell’offerta pubblicizzata, come nel caso delle offerte della grande distribuzione che, spesso, invita il consumatore con una miriade di volantini con appetitose promozioni su vari prodotti a prezzi vantaggiosissimi, ma in realtà in quantità limitate; • dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole; • affermare che la vendita di un prodotto è autorizzata dalle autorità competenti senza che ciò sia vero; • presentare i diritti che spettano ai consumatori per legge come una concessione fatta dal professionista; • far leva sulla preoccupazione per la salute del consumatore al fine di vendere un prodotto; • utilizzare un marchio che richiami per colori, messaggi o addirittura per nome un prodotto famoso molto simile; • annunciare falsamente di effettuare una vendita straordinaria di liquidazione per chiusura dell’attività con l’acquisto di prodotti a prezzo di realizzo; • affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte; • comunicare informazioni inesatte sulla possibilità di acquistare il prodotto, al fine di indurre il consumatore ad accettare condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato. La definizione “sottocosto” suggerisce che i prodotti vengano offerti ad un prezzo inferiore al costo di ingrosso, il quale per sua stessa natura risulta normalmente inferiore al prezzo comunemente praticato al dettaglio, ma ciò non si verifica nei fatti; • dichiarare o lasciare intendere che il professionista non agisca nel quadro della sua attività commerciale, o addirittura cercare di presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore: tale prassi viene utilizzata per privare i consumatori delle tutele previste dalla legge. Infatti è bene ricordare che le tutele offerte al consumatore  nei rapporti con i professionisti sono maggiori di quelle previste nei rapporti tra consumatori; • lasciar credere ai consumatori che i servizi post-vendita offerti relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto, in modo da indurre erroneamente il consumatore a pensare di avere maggiore assistenza. Le singole condotte elencate dalla norma in esame sono ritenute idonee a compromettere la libera e consapevole scelta da parte del consumatore e comunque possono indurre ad invalidare o privare di efficacia il contratto eventualmente concluso.

 

Articolo 24 : Pratiche commerciali aggressive. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

 

L’articolo 24 prende in considerazione le pratiche aggressive, le quali rappresentano un’ulteriore tipologia di pratiche scorrette e sleali, accanto a quelle ingannevoli. Le pratiche commerciali aggressive, così come quelle ingannevoli, possono gravare sulla libertà di scelta o di azione del consumatore, il quale viene persuaso a prendere decisioni i natura commerciale che diversamente non avrebbe preso. Mentre però le pratiche commerciali ingannevoli si contraddistinguono perché non mmettono a disposizione informazioni utili al consumatore che deve assumere una decisione consapevole, le pratiche aggressive, si manifestano in atti di vera e propria coercizione, fisica o psicologica, che limitano la libertà di scelta del consumatore, intesa come libertà di comportamento. La norma presenta questi comportamenti in ordine di gravità: • molestie (azioni di natura psicologica, fortemente afflittive, che condizionano le scelte); • l’indebito condizionamento (sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, in modo da limitarne notevolmente la capacità di scelta); • la coercizione (utilizzo di forza o minacce).

 

Articolo 25 : Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.

 

L’articolo 25, nell’individuare le pratiche commerciali aggressive, individua ulteriori principi da tenere in considerazione per definire un comportamento del professionista come molestia, coercizione o indebito condizionamento: • è necessario valutare i tempi ed i luoghi in cui viene posta in essere la pratica commerciale, nonché se la pratica stessa sia stata persistente; • occorre valutare se il professionista abbia usato minacce fisiche o verbali; • è necessario verificare se il professionista è riuscito a condizionare il consumatore facendo leva su una circostanza tragica o sul verificarsi di fatti gravi; • è necessario verificare se il professionista pone degli ostacoli per l’esercizio dei propri diritti da parte del consumatore: per esempio, il caso in cui il consumatore voglia esercitare il diritto di sciogliere il contratto o cambiare prodotto ed il professionista crea delle difficoltà, rendendo per il consumatore difficile esercitare tali diritti, caricandolo di costi aggiuntivi;  • è necessario verificare se il professionista, al fine di condizionare il consumatore, lo induca ad effettuare la scelta di natura commerciale in merito al proprio prodotto, minacciandolo di intentare una causa nei suoi confronti qualora non aderisca alla sua offerta, senza che ne abbia alcun diritto.

 

Articolo 26 : Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive.

 

1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche: a) creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali fino alla conclusione del contratto; b) effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale; c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’art.58 e l’art. 130 del decreto 30/6/2003 n. 196; d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali; e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31/7/2005 n.177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano adulti ad acquistare i prodotti reclamizzati; f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall’art.54 comma 2 secondo periodo; g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista; h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi.

 

L’articolo 26, come l’articolo 23, propone una classificazioni di comportamenti ed iniziative del professionista che sono da reputare sempre e comunque aggressive ed, in quanto tali, sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nel momento in cui si verificano tali situazioni, l’Autorità Garante, alla quale sarà sottoposto il proprio caso consumatore, dovrà condannare la pratica commerciale senza che sia nemmeno necessario effettuare una valutazione dell’illegittimità del comportamento. Come già per le pratiche ingannevoli, il legislatore prevede un’elencazione di condotte da sussumersi nella fattispecie normativa delle pratiche commerciali aggressive. Il Codice definisce in ogni caso aggressive le condotte che, prescindendo dalla valutazione delle circostanze concrete o dell’idoneità ad influenzare i consumatori, consistono nel far credere al consumatore di non poter uscire dai locali commerciali prima di aver concluso il contratto, nel presentarsi al domicilio del consumatore ignorando la contraria volontà dello stesso, nell’insistere con sollecitazioni commerciali mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza, nell’invitare con la pubblicità i bambini a comprare un prodotto o a convincere genitori o adulti ad acquistarlo, nel pretendere che un consumatore paghi, restituisca o custodisca prodotti che non ha richiesto ma che gli sono stati ugualmente forniti, nel comunicare al consumatore che dalla sua scelta di consumo dipende il lavoro o il mantenimento del professionista, nel lasciare intendere falsamente al consumatore di poter vincere un premio compiendo una determinata azione, oppure nel subordinare l’ottenimento del premio al versamento di denaro o al sostenimento di costi. Sono questi, casi che hanno l’obbiettivo di intimorire il consumatore per far sì che egli adotti un atteggiamento diverso da quello che generalmente avrebbe tenuto se fosse stato libero di scegliere da solo: • porre il consumatore in una condizione di pressione psicologica tale da creare l’impressione di non potersi allontanare dal locale commerciale in cui si trova fino alla conclusione di un eventuale contratto. • recarsi presso l’abitazione del consumatore ed ignorare l’invito ad andare via. Qui la tecnica propone di insistere ed invadere per condizionare le scelte commerciali dei consumatori. • effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza,  a meno che, o vi sia stato un accordo contrattale in tal senso,  o, come previsto dal Codice di protezione dei dati personali  (Decreto legislativo n. 196/20037), vi sia stato il consenso del consumatore. • ostacolare richieste di risarcimento dei danni, pretendendo che vengano presentati documenti  che in realtà non sono necessari per verificare il diritto ad essere risarcito. • ostacolare il riconoscimento di un diritto del consumatore non rispondendo alle sue sollecitazioni. • utilizzare un messaggio pubblicitario diretto ai bambini, in modo che convincano i genitori all’acquisto di un prodotto. • fornire al consumatore un prodotto, senza che questi lo richieda e, successivamente, chiedere allo stesso di pagarne il prezzo, immediatamente o mediante una rateizzazione, o chiedere di averlo restituito o di tenerlo in custodia.  • informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio, saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista.

 

Articolo 27 : Tutela amministrativa e giurisdizionale

 

1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata “Autorità”, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l’applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.

2. L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l’Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi. L’ intervento dell’Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio

dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

3. L’Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’art.14 comma 2, della legge 10/10/1990 n.287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.

5. L’Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe al professionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l’impatto della pratica commerciale sui consumatori.

6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L’Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.

8. L’Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista,  la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un’apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro.

10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.

11. L’Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa.

13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni nel capo I sez.I e negli artt. 26,27,28,29 della legge 24/11/1981 n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo.

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