Salute

30/11/-0001

Salute - IL SISTEMA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

IL SISTEMA DEL SERIVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

Il Servizio sanitario nazionale (SSN) italiano è un sistema pubblico di carattere universalistico e solidaristico, cioè garantisce l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito, lavoro. Il SSN assicura un accesso ai servizi nel rispetto dei principi della dignità della persona, dei bisogni di salute, di equità, qualità, appropriatezza delle cure e economicità nell’impiego delle risorse. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito delle strutture pubbliche e private accreditate. Tutte le strutture che operano nell’ambito del SSN o per conto del SSN devono possedere specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi come individuati dal DPR 14 gennaio 1997.  Il Servizio sanitario nazionale è finanziato attraverso la fiscalità generale e, in particolare, con imposte dirette (addizionale IRPEF ed IRAP) ed indirette (compartecipazione all’IVA, accise sulla benzina) il cui gettito rappresenta un’entrata propria delle Regioni, e residuali trasferimenti erariali. Inoltre, le aziende sanitarie locali dispongono di entrate dirette derivanti dai ticket sanitari e dalle prestazioni rese a pagamento. In base al “principio di sussidiarietà” costituzionale, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo: livello centrale
(lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza); livello regionale
(le Regioni hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese. Le Regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato).

 

Tutti i paesi avanzati hanno un proprio sistema sanitario. Ed ogni sistema sanitario è diverso da tutti gli altri. E’ vero che è possibile classificarli e raggrupparli secondo differenti modelli-base di riferimento, ma ogni sistema presenta delle peculiarità proprie che si fondano su aspetti politici, economici, giuridici, sociali e culturali propri di ogni paese. L’importanza di un sistema sanitario non risiede solamente nella sua principale finalità, vale adire quello di garantire la salute dei cittadini, sia prevenendo le malattie che curandole, ma anche nella crescente importanza che esso ha nel tessuto economia di uno Stato, sia con riferimento al suo finanziamento che a quello dell’allocazione delle risorse.

 

Il Sistema Sanitario è l’insieme organizzato delle persone, delle istituzioni e delle risorse umane e materiali il cui fine è la promozione, il recupero e il mantenimento della salute della popolazione.

 

Il Servizio Sanitario Nazionale è un servizio pubblico che produce e distribuisce assistenza sanitaria avendo come criterio base il bisogno e non il profitto, poiché la salute è considerata sia un diritto individuale che un bene collettivo da perseguire e tutelare. Il Servizio Sanitario si propone di favorire e garantire l’accesso alle cure ad ogni individuo (cittadino) indipendentemente dalle sue disponibilità finanziarie Il modello del Servizio Sanitario Nazionale si fonda sui seguenti principi: Criterio del Bisogno nella distribuzione dei servizi sanitari; Eliminazione nella copertura dei delle barriere di rischi di malattia accesso; Gratuità del Servizio; Redistribuzione delle risorse a favore dei servizi sanitari Sanitario dei più bisognosi. Il Servizio Sanitario Nazionale è stato istituito con la Legge n. 833 del 1978. Le sue finalità sono riportate nel testo dell’articolo 1 “Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione…” I principi ispiratori della legge sono i seguenti: • Universalità del diritto all’assistenza sanitaria per tutte le persone e le forme di malattia, evitando il compimento di atti che possano determinare discriminazioni, limiti di tempo e di costo • Globalità di erogazione dei servizi alle persone e alla collettività • Unicità di gestione dei servizi da parte delle ASL/USL • Eguaglianza dei cittadini riguardo ai bisogni di salute ed Uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale • Democrazia, intesa come partecipazione e controllo sulla gestione della sanità • Decentramento del prelievo fiscale e delle decisioni di spesa • Programmazione nell’offerta di servizi e della spesa.

 

L’articolo 2 della Legge n. 833/78 afferma che le finalità precedentemente elencate saranno conseguite mediante i seguenti punti: 1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’ adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità; 2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro; 3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; 4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica; 5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di lavoro; 6) l’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell’uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata; 7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare lefficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto; 8) la formazione professionale e permanente nonché l’aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.

 

Allo stato spettano funzioni di programmazione generale, di indirizzo e di coordinamento per gli altri livelli nonché di salvaguardia degli interessi nazionali. Le regioni hanno compiti di programmazione operativa traducendo, cioè gli obiettivi della programmazione sanitaria in piani sanitari territoriali ai comuni spettano l’erogazione delle prestazioni sanitarie tramite le aziende sanitarie locali o mediante strutture private convenzionate. Lega Consumatori, tra gli strumenti ritenuti di particolare importanza nella tutela del cittadino utente, ha organizzato il Centro di Tutela del Malato e del Disabile, contenitore di risorse umane (gli operatori dell’associazione) e professionali (specialisti medici ed avvocati) la cui finalità é quella di sostenere gli iscritti nella valutazione della prestazione ricevuta da un professionista sanitario (medico o struttura ospedaliera).

Il Centro di Tutela cerca, nello svolgimento della propria missione, di contemperare “due esigenze” apparentemente in opposizione, eppure entrambe fondamentali nell’ambito del rapporto tra medico e paziente: quella di non mortificare l’iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso d’insuccesso e quella, contraria, di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie dal professionista.

L’agire medico, occorre sottolineare con energia, opera nell’ambito di beni fondamentali e personalissimi dell’individuo, quali il diritto alla salute, sanzionato dall’art.32 Costituzione, ed il diritto all’inviolabilità della libertà personale di cui all’art.13 Costituzione. Correttamente dunque esso non va percepito come sacro e non censurabile, ma al contrario il professionista medico dovrà sempre più valorizzare il coinvolgimento del proprio paziente, ovvero la sua massima partecipazione alle decisioni che lo riguardano.

Il Centro di Tutela del Malato e del Disabile, ispirato dalla sensibilità della Lega Consumatori, persegue dunque l’obiettivo di ottenere, da parte del professionista medico, un operare rispettoso della salute e della libertà del paziente. E libertà del paziente significa innanzitutto la consapevolezza circa il contenuto e le conseguenze degli interventi a cui si trova sottoposto e la relativa adesione.

In premessa ad ogni considerazione sulla qualità della prestazione sanitaria, il Centro di Tutela pone dunque particolare importanza al valore del consenso informato come fondamento della relazione medico-paziente. L’informazione tra medico e paziente infatti, oltre ad essere chiara e completa, deve essere globale, tale cioè da coprire l'intervento nel suo complesso in ogni singola fase dello stesso e parametrata al quid di attività medica che vi si svolge.

L’informazione ed il correlativo consenso ovviamente non sono causa di esonero della responsabilità, ma valgono a rendere edotto il paziente sul rischio normale degli atti medici cui si sottopone, accettando di andare incontro alle eventuali conseguenze negative che possono verificarsi nonostante la corretta e diligente esecuzione della prestazione da parte del medico.

Naturalmente il medico o l'ente ospedaliero, a prescindere dal consenso informato ricevuto dal paziente, rimangono responsabili –e sono perciò tenuto a risarcire il danno- se incorrono in errore colpevolmente nello svolgimento della pratica sanitaria.

La colpa del professionista sanitario può configurasi ancora nella prima fase del rapporto, nella non ponderata accettazione dell’incarico malgrado la consapevolezza di non possedere la preparazione necessaria per intervenire, e poi durante tutto l’iter della prestazione (diagnosi, cura, assistenza post intervento).

Essa infine si configura nelle diverse figure:

  • della negligenza, quando il medico agisce con trascuratezza o disattenzione o con inadeguata preparazione omettendo lo svolgimento attività diagnostiche o terapeutiche etc. indispensabili;
  • dell’imprudenza, quando agisca con temerarietà sperimentale e senza valutare adeguatamente il rapporto tra rischi e benefici;
  • dell’imperizia (carattere che, per disposto dell’art.2236 C.c. è fonte di responsabilità attenuata), quando a connotati di gravità, ovverosia quando il medico risulti non conoscere le nozioni fondamentali e di ignorare quegli aggiornamenti clinici, diagnostici e terapeutici già sperimentati e consolidati nella prassi medica ovvero quando il caso non presenti caratteristiche di straordinarietà o eccezionalità e non sia stato adeguatamente studiato dalla scienza medica o sperimentato dalla prassi.

 

Ovvio che la colpa del professionista medico dev’essere provata da chi l’afferma, non essendo sufficiente constatare l’insuccesso della cura essendo la prestazione del professionista sanitario di mezzi e non di risultato.

L’intervento dell’Operatore del Centro di Tutela del Malato e del Disabile si limita solo ed esclusivamente al reclamo di un utente sulla prestazione ricevuta da un medico, ovvero dal personale sanitario di una struttura sanitaria. Ben specificando all’utente che qualsiasi successiva azione andrà valutata opportunamente da un professionista, sia esso medico o avvocato. L’operatore accompagna l’utente innanzitutto quale supporto alla raccolta delle informazioni relative al trattamento sanitario oggetto di contestazione. Si potrà adottare, a tal fine, la minuta che segue:

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA COPIA CARTELLA MEDICA

 

 

            Formuliamo la presente in nome e per conto della ns. associata, sig.ra ___________, Sua paziente dal _____ al _______, la quale accusa attualmente problematiche (“________________”) che risulterebbero riconducibili al trattamento svolto presso il Suo studio.

Al fine di consentirci ogni migliore valutazione in merito, La invitiamo a voler cortesemente predisporre una copia della cartella clinica relativa al trattamento da Lei operato nei confronti della sig.ra _____________ comprensiva della documentazione relativa alla fase iniziale della diagnosi, alla fase della cura ed allo status di fine cure, così da metterla a disposizione della ns. associata che -previo Suo avviso- provvederà al relativo ritiro; con avvertimento che, in difetto di un Suo riscontro entro 15 giorni dalla data di ricevimento della presente ci vedremo costretti, nostro malgrado, a suggerire alla nostra associata di rivolgersi ad un legale, al fine di ottenere la migliore tutela del proprio buon diritto, con aggravio di spese a Suo carico.

Distinti saluti

 

 

                                                                       Lega Consumatori

 

 

 

Ricevute le informazioni richieste, l’utente sarà in possesso di tutte le informazioni necessarie che gli consentiranno di rivolgersi ad un avvocato e ad un medico specializzato in perizie con i quali valuterà l’opportunità di avviare un procedimento giudiziario o meno.

 

 

 

 

MALPRACTICE MEDICA

 

Lega Consumatori, in collaborazione con medici-legali ed avvocati, ha organizzato il Centro di Tutela del Malato e del Disabile la cui finalità è quella di sostenere gli iscritti nella valutazione della prestazione ricevuta da un professionista sanitario (medico o struttura ospedaliera) attraverso l’ausilio di un pool di medici specialistici.

 

La colpa del professionista medico deve essere provata da chi l’afferma, non essendo sufficiente constatare l’insuccesso della cura essendo la prestazione del professionista sanitario di mezzi e non di risultato.

Fondamentale, pertanto, al fine di evitare spiacevoli conseguenze anche di carattere economico per il paziente, è sottoporre preliminarmente la questione ad un medico-legale specialista.

 

L’Operatore, una volta investito dal reclamo di un utente sulla prestazione ricevuta da un medico, ovvero dal personale sanitario di una struttura sanitaria, dovrà innanzitutto, laddove possibile, procedere alla raccolta di tutta la documentazione medica e delle informazioni relative al trattamento sanitario oggetto di contestazione. A tal fine si potrà adottarla seguente  minuta:

 

 

                                                                                                              Luogo, data

Gentile sig.ra

Dott.ssa __________

Via ______________

________________               _                                                             raccomandata a.r.

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE MEDICA

 

 

                Formuliamo la presente in nome e per conto della ns. associata, sig.ra ___________, Sua paziente dal _____ al _______, la quale accusa attualmente problematiche (“________________”) che risulterebbero riconducibili al trattamento svolto presso il Suo studio.

 

 

Al fine di consentirci ogni migliore valutazione in merito, La invitiamo a voler cortesemente predisporre una copia della cartella clinica relativa al trattamento da Lei operato nei confronti della sig.ra _____________ comprensiva della documentazione relativa alla fase iniziale della diagnosi, alla fase della cura ed allo status di fine cure, così da metterla a disposizione della ns. associata che -previo Suo avviso- provvederà al relativo ritiro; con avvertimento che, in difetto di un Suo riscontro entro 15 giorni dalla data di ricevimento della presente ci vedremo costretti, nostro malgrado, a suggerire alla nostra associata di rivolgersi ad un legale, al fine di ottenere la migliore tutela del proprio buon diritto, con aggravio di spese a Suo carico.

 

 

Distinti saluti.

 

 

Ricevute le informazioni richieste, l’Operatore dovrà contattare la Sede Nazionale della Lega Consumatori affinché la pratica venga gestita da specialisti in possesso delle competenze atte a valutare la qualità del trattamento sanitario goduto in linea con la sensibilità e serietà  proprie della Lega Consumatori.

 

 

CARTELLA CLINICA

La cartella clinica è il diario di un paziente in cui viene trascritta e registrata tutta l’attività medica (esami, diagnosi, terapie, prescrizioni ecc.). Si tratta di un atto ufficiale che raccoglie gli esami oggettivi, l'anamnesi del paziente e le attività diagnostico-terapeutiche praticate. La sua compilazione deve essere tempestiva e deve essere conforme alla realtà, ogni sua alterazione o manomissione è punibile penalmente.

La cartella clinica ha non solo scopi clinici ma anche medico-legali ed economico-amministrativi di notevole importanza e, pertanto, è bene che venga richiesta da ogni paziente al termine di ogni ricovero/intervento.

La cartella clinica potrà essere rilasciata esclusivamente: 1. al diretto interessato se maggiorenne; 2. al tutore o a chi ne esercita la potestà genitoriale; 3. ad una persona munita di apposita delega scritta.

Laddove l’utente abbia difficoltà a reperire presso la Struttura Ospedaliera od il medico di riferimento la propria cartella clinica si potrà adottare la seguente minuta: 

 

                                                                                                                                             Luogo e data

 

Spettabile

Ospedale ______________

Azienda Ospedaliera

Via ___________________

 

 

OGGETTO: RICHIESTA COPIA DI CARTELLA CLINICA

 

La/il  sottoscritta/o _________________, nata/o a _________ il _______________, Vostra/o paziente dal ____ al ____ chiede copia integrale di tutta la documentazione sanitaria (comprensiva delle cartelle cliniche, della documentazione radiografica, delle indagini e delle analisi effettuate) inerente al proprio ricovero ed ai singoli trattamenti ricevuti presso la Vostra Azienda Ospedaliera  a partire dal _______________ e  sino al ____________.

               

 

            Delega, inoltre, il signor _______________, nato a ______________ il _________________a  ritirare per proprio conto copia della suddetta documentazione sanitaria.

 

            In fede

_________________

 

 

 

EROGAZIONE DI AUSILI E PROTESI

 

Possono richiedere ausili specialistici che rientrano nella protesica maggiore (carrozzina, stampelle, letto ortopedico, cuscino antidecubito, girello ecc.) e nella protesica minore (pannoloni, forniture per il diabete ecc.):

 

  1. i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità (invalido civile, di guerra, di servizio, privo di vista, sordomuto); 
  2. i minori di anni 18 (per prevenzione, cura e riabilitazione di una menomazione e/o disabilità permanente); 
  3. i soggetti che sono in attesa di riconoscimento dell'invalidità (per i quali l'invalidità è stata già accertata dalla commissione medica) o in attesa di accertamento dell'invalidità che si trovano nelle condizioni previste dall’art.1 della L.11 febbraio 1980, n.18  (ossia nell’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua); 
  4. i ricoverati in strutture pubbliche o private bisognosi di protesi e ausili prima delle dimissioni ospedaliere; 
  5. i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obblighi all'allettamento.

 

La prescrizione dei dispositivi protesici viene effettuata, previa richiesta di visita specialistica da parte del proprio medico di famiglia, da un Medico specialista, competente per la tipologia di menomazione o disabilità.

 

La prescrizione dello Specialista viene redatta su apposita modulistica (Modello 03 e Piano Terapeutico).

 

Dopo la certificazione medica o specialistica attestante la patologia con la valutazione della disabilità e del programma riabilitativo, i soggetti in questione devono presentare un'apposita domanda alla Asl di competenza, che rilascerà l'autorizzazione previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica e i dispositivi codificati dal nomenclatore nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto della modalità e dei tempi di rinnovo.  

 

L’utente potrà poi recarsi presso uno dei fornitori liberamente scelto tra quelli  accreditati della Regione e ricevere la protesi.

Il fornitore completerà la procedura con l’Asl, senza che l’utente abbia ulteriori incombenze, eccetto che per il collaudo nei casi previsti.

 

 

 

INVALIDITA’ CIVILE

 

Per la legge italiana sono considerati mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

 

La domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile può essere presentata:

  • dall’interessato personalmente;
  • da chi rappresenta legalmente l’invalido.

Chi intende presentare domanda per il riconoscimento di una infermità invalidante deve:

  1.  recarsi dal proprio medico curante al fine di ottenere il certificato introduttivo che attesti la natura dell’infermità e la patologia invalidante. Il medico curante deve essere in possesso di un codice Pin, rilasciato dall’Inps, con il quale lo stesso potrà accedere ad una piattaforma informatica per compilare il certificato. Dopo la compilazione on line il medico stampa il certificato e lo consegna all’utente. Tale certificato ha una validità di 30 giorni, trascorsi i quali, senza che l’utente abbia richiesto la visita medica, sarà necessario presentare una nuova richiesta al medico curante.
  2. Presentare, esclusivamente per via telematica, la domanda di riconoscimento dei benefici all’Inps. In questo caso l’utente può presentare la richiesta in autonomia, dopo aver richiesto e ottenuto dall’Inps un proprio Pin personale, oppure farsi affiancare da enti abilitati quali associazioni di categoria, patronati, CAAF, altre organizzazioni associative.
  3. Effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL  di competenza, integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata a mezzo lettera raccomandata. L’utente dovrà  presentarsi alla visita con un valido documento di identità , il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in suo possesso. Sarà possibile per il richiedente farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

In caso di assenza ingiustificata il richiedente verrà invitato a nuova visita. Nel caso di due assenze consecutive la domanda presentata perderà efficacia e bisognerà ripetere l’iter.

Al termine della visita viene redatto il verbale, contenente l’esito della stessa, i codici nosologici internazionali e l’eventuale indicazione di patologie che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.

Il verbale contenente il giudizio, di accoglimento o di rifiuto, della Commissione medica verrà validato dall’INPS ed inviato al domicilio dell’interessato.

 

In caso di esito negativo l’utente potrò fare ricorso all’Inps entro 180 giorni dalla notifica del verbale.