Salviamo alberghi, bar e ristoranti!

01/12/2020

#SALVIAMOALBERGHIBARERISTORANTI

Ci siamo già occupati dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19, del problema dei contratti a prestazione continuata e periodica e della tutela prevista dall’art. 1464 del codice civile, quando l’impegno economico assunto con un contratto a canoni periodici diventa non più sostenibile ed  eccessivamente oneroso a causa degli effetti negativi dell’emergenza sanitaria sull’economia.

Oggi vogliamo affrontare questo tema con riferimento al SETTORE TURISMO, guardandolo non  dal punto di vista del consumatore bensì da quello di chi è dall’altro lato della barricata, ovvero quello dei titolari delle strutture alberghiere, turistiche e ristorative.

Non è difficile immaginare quanto, in questo momento storico, alberghi e strutture ricettive in genere siano in difficoltà: il turismo e la mobilità delle persone sono praticamente fermi tra zone molti-colore e restrizioni varie e quindi il settore è a dir poco in ginocchio!

Con la seconda ondata del virus molti bar, ristoranti ed hotels sono destinati a chiudere; il calo del fatturato è di oltre l’80% ma i canoni di locazione e le spese da sostenere non sono state diminuite e, purtroppo, nella legislazione d’emergenza manca una legge che tuteli i titolari di queste attività.

Molti si sono già rivolti ai tribunali, ottenendo tuttavia sentenze difformi in tutta Italia, proprio perché non c’è una normativa specifica ed univoca; eppure, la dichiarazione della OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) di “pandemia” comporta che l’emergenza sanitaria in corso costituisce senza dubbio un evento imprevisto ed imprevedibile utilizzando l’ordinaria diligenza, né in alcun modo evitabile e configura la c.d. “forza maggiore” che è causa di esonero della responsabilità da un lato e di risoluzione contrattuale dall'altro.

Purtroppo, quindi, a fronte dei decreti ingiuntivi e richieste di sfratto che negli ultimi mesi si sono moltiplicati, a carico di strutture turistiche che non sono riuscite a pagare i canoni di locazione degli immobili in cui esercitano la loro attività, le opposizioni presentate dai gestori mnon hanno sempre trovato accoglimento da parte dei Magistrati: solo alcuni Tribunali hanno applicato il principio della riduzione del canone locativo a fronte del mancato utilizzo dei beni!

Ad esempio, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 27.08.2020 sul punto costituisce importante precedente ma non è sufficiente. Il Giudice, in questo caso ha stabilito che, ferma restando la necessità che il contratto stipulato tra le parti rimanga valido ed efficace nel tempo, tuttavia,   anche qualora non esistano clausole contrattuali che impongono la rinegoziazione dello stesso, qualora si ravvisino fatti sopravvenuti - come quelli determinati dalla pandemia - la parte che riceve uno svantaggio deve poter rinegoziare il contenuto del contratto e ciò in ossequio al generale principio di buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto, art. 1372 c.c; oltre al principio di solidarietà ex art. 2 della Costituzione, al fine di ricondurre il contratto nei limiti della normale alea.

Il Tribunale di Roma ha quindi ridotto per causa Covid-19 il canone di locazione sia in modo retroattivo per i mesi di aprile e maggio 2020, sia per il futuro, fino a marzo 2021: la ragione di questa decisione sta nel fatto che le locazioni commerciali vengono stipulate sul presupposto di un impiego dell’immobile per l’effettivo svolgimento dell’attività produttiva.

Il Tribunale di Venezia non ha convalidato lo sfratto per morosità intimato a seguito del mancato pagamento dei canoni, sempre nel periodo della pandemia, per non avere dapprima il locatore concesso al conduttore la riduzione dei canoni stessi. Il tribunale ha convenuto che il mancato godimento dei locali destinati ad attività turistica del conduttore, a causa della pandemia in corso, ha comportato una impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione del locatore e pertanto il conduttore, ai sensi del 1464 c.c. ha il diritto di recedere dal contratto e/o domandare la riduzione del canone.

Fortunatamente, sempre più Tribunali si stanno adeguando a questo orientamento e soprattutto la loro posizione è condivisa dalla FIPE Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi; tuttavia, restano ancora troppo i Tribunali che adottano decisioni di senso contrario, con la conseguenza che molti imprenditori si vedono negata la tutela necessaria in questa situazione di straordinaria difficoltà; alcuni imprenditori hanno richiesto la risoluzione dei propri contratti e in alcuni casi ciò è addirittura stato negato dal locatore: in questa situazione, la continuità dell’attività imprenditoriale è a serio rischio.

Per questa ragione, un’importante catena alberghiera ha lanciato una petizione per porre in evidenza la profonda crisi che sta colpendo il settore ormai dal mese di febbraio 2020 senza che nulla venga fatto di concreto e senza, soprattutto, che alcuna tutela specifica venga prevista!

Già quasi 1.300 persone hanno firmato la petizione (http://chng.it/MpgZw6yP).

I Giudici che sino ad ora si sono espressi in favore della risoluzione dei contratti o della riduzione dei canoni di locazione hanno potuto attingere da principi giuridici già esistenti nel nostro ordinamento e validamente applicabili, tuttavia, in assenza di una disciplina specifica ed univoca e di un intervento governativo ad hoc, la loro applicazione rimane soggetta alla discrezionalità del Magistrato, con la conseguenza che potrebbero rimanere prive di tutela situazioni identiche, con conseguente disparità di trattamento!

Con la petizione in corso i ristoratori e tutto il settore recettivo chiedono un intervento mirato a salvare le nostre la continuità aziendale nel settore turistico alberghiero che rappresenta In Italia più del 5% del ^Pil nazionale.

 

a cura dell'Avv. Donatella Picaro

Lega Consumatori Foggia