I viaggi e i rimborsi mancati

15/04/2021

Da più di anno a questa parte moltissimi consumatori hanno richiesto il nostro aiuto per districarsi dal vortice normativo, che ha visto un susseguirsi di interventi normativi, -a partire dal D.L. 9/2020- finalizzati a bilanciare tre diverse esigenze. In primis, quella di contingentare la libera circolazione delle persone, allo scopo di tutelare la salute pubblica. In secondo luogo, quella di salvaguardare il diritto dei consumatori all’ottenimento di un rimborso economico pari a quanto già versato; ma evitando, allo stesso tempo, il tracollo finanziario delle compagnie aeree, e di tutti gli altri soggetti del settore turistico già fortemente penalizzate dalla pandemia.

A tal riguardo è bene puntualizzare che l’Europa, sul finire dello scorso anno, ha assolto l’Italia, la quale aveva consentito a tali operatori economici di emettere voucher come unica forma di risarcimento nel caso di viaggi annullati a causa dell’emergenza Covid-19.

Come già affrontato in precedenti articoli, nel mirino di Bruxelles era finito l’art. 88 bis, D.L. n. 18/2020, in quanto poneva in capo all’operatore turistico la scelta tra l’offrire al viaggiatore, alternativamente, il rimborso del corrispettivo versato per il servizio ovvero un voucher di pari valore della validità di 12 mesi, senza che fosse necessaria l’accettazione del viaggiatore; inoltre, non era previsto alcun rimborso nel caso, in cui alla scadenza del voucher, il servizio turistico non fosse stato comunque fornito.

In risposta a tale procedura d’infrazione dello scorso luglio, il governo italiano optò per un cambio di rotta, modificando l’incriminata disposizione normativa con la successiva Legge n. 77/2020. Si riportano, di seguito, i punti più salienti introdotti dalla nuova disciplina.

  1. In primo luogo, pur rimanendo in capo all’operatore turistico la scelta tra il rimborsare, o l’offrire un voucher di pari valore a quanto versato dal consumatore, la durata di quest’ultimo viene estesa – con effetto retroattivo – da 12 a 18 mesi. A divenire fondamentale è pertanto la prenotazione del servizio turistico entro il nuovo termine di 18 mesi; mentre, di conseguenza, la fruizione del medesimo potrà anche essere successiva.

Tuttavia, se alla scadenza del voucher, il viaggiatore non abbia né usufruito del servizio turistico, né lo abbia prenotato, avrà diritto al rimborso di quanto versato, entro 14 giorni dalla scadenza. Si precisa ancora che, limitatamente ai voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre), il rimborso può essere richiesto decorsi dodici mesi dall’emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.

  1. Viene ulteriormente stabilito che il voucher possa essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente al medesimo gruppo societario.
  2. L’emissione dei voucher, a seguito dell’esercizio del diritto di recesso – da parte del viaggiatore o del fornitore/ vettore – e manifestato da questi entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Nei casi di recesso esercitato in data successiva, invece, l’offerta del voucher deve essere necessariamente accettata dal viaggiatore, altrimenti il fornitore del servizio o del pacchetto turistico deve procedere al rimborso.
  3. Ulteriore importante novità riguarda la costituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un fondo, per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell’articolo 88 bis, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.

Per effetto di tale correzione normativa, in data 30 ottobre 2020, la Commissione ha archiviato la procedura di infrazione, ritenendo tale modifica conforme alla normativa europea di riferimento.

 

Ad ogni modo, fatte le dovute premesse normative, ci preme consigliare a tutti i consumatori che ci leggono, di non mettersi MAI in viaggio, senza aver prima consultato i seguenti link di rinvio alle linee guida fornite rispettivamente da ENAC, e dal Ministero della salute ai passeggeri:

https://www.enac.gov.it/news/coronavirus-covid-19-informazioni-ai-passeggeri

http://www.salute.gov.it

 

Qualora doveste scontrarvi con operatori turistici con porgono orecchie da mercante dinanzi alle vostre legittime pretese, NON esitate a chiedere il nostro supporto.

Ed infine, vi invitiamo al continuo rispetto delle disposizioni anti contagio da Covid-19, e alla scrupolosa adozione di dispositivi di sicurezza.

Insieme, ne usciremo.

Autore: Elena Feltrin (Lega Consumatori Veneto)