Il sovraindebitamento: una crisi annunciata!

25/05/2020

Tutti sanno che quando un’azienda è in difficoltà e non riesce a pagare i debiti può fallire, ma cosa succede quando ad essere “SOFFOCATO” dai debiti è un cittadino privato/consumatore, un professionista, una piccola azienda che non ha i requisiti per fallire o un’azienda agricola?

Non tutti sanno che, anche per queste categorie esiste “UN’ANCORA DI SALVEZZA” e che quest’àncora è costituita dalla LEGGE N. 3/2012, più conosciuta come LEGGE SALVA SUICIDI.

Essa è così definita perché offre alle indicate categorie la possibilità di uscire dalla situazione di “sovraindebitamento” in cui versano, con ricorso ad uno dei seguenti strumenti:

IL PIANO DEL CONSUMATORE O L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

ovvero proposte per stabilire come ripianare l’intera esposizione debitoria mediante un piano di rientro dilazionato, la moratoria di un certo periodo oppure mediante la liquidazione del proprio patrimonio o, infine, in maniera mista.

Il discrimine tra i due strumenti è costituito dalla tipologia dei debiti:

a) il piano del consumatore sarà applicabile nel caso di obbligazioni assunte da persona fisica esclusivamente per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;

b) l’accordo di ristrutturazione sarà invece applicabile per le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa da parte del professionista, imprenditore o azienda che non hanno i requisiti previsti dalla Legge Fallimentare per accedere alle procedure concorsuali.

Questo significa, quindi, che un consumatore, un professionista o un’impresa che, come detto, non possono accedere alle procedure concorsuali, possono invece ricorrere alla procedura prevista dalla legge n. 3/2012 quando si trovino in una situazione di cd “sovraindebitamento”, meglio definita come  situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà o la definitiva incapacità di adempiervi.

L’accesso avviene attraverso apposita istanza ad un Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento ovvero, in mancanza, al Tribunale territorialmente competente affinché nomini un Gestore.

Più esattamente, la legge n. 3/2012, come successivamente integrata e modificata dal D.L. n. 179/2014 e dal D.M. n. 202/2014, ha istituito i cosiddetti OCC, Organismi di Composizione della Crisi, che hanno il compito di nominare un Gestore, ovvero una figura professionale altamente specializzata - che può essere un avvocato, un commercialista o un notaio a ciò abilitati - che affiancherà il debitore, in primo luogo, individuando lo strumento applicabile tra i due a disposizione (Piano del Consumatore o Accordi di Ristrutturazione) e, quindi, adottando la migliore soluzione per la “gestione” e l’uscita dalla crisi.

Una volta redatti, sotto la guida e la responsabilità del Gestore, il Piano o l’Accordo dovranno essere presentati al Giudice competente (di solito un magistrato della sezione fallimentare), che provvederà all’omologa.

Tecnicamente, le due procedure presentano alcune differenze, legate sostanzialmente alla diversa tipologia dei debiti: personali nel piano del consumatore, professionali nell’accordo di ristrutturazione, ed il maggiore discrimine tra le due è costituito dalle condizioni per l’omologa stessa.

Nel piano del consumatore è richiesto il rispetto del criterio della “meritevolezza” ovvero che il debitore non abbia “colpevolmente” contribuito all’ingenerarsi della situazione di sovra-indebitamento (ad esempio condotta irresponsabile o sconsiderato accesso al credito) mentre nell'accordo di ristrutturazione è previsto il consenso del 60% dei creditori, che dovranno esprimerlo durante la fase giudiziale della procedura.

L’obiettivo, in entrambi i casi, è ottenere l’omologazione del piano o dell’accordo da parte del magistrato incaricato e ciò perché con essa si verifica la SOSPENSIONE delle procedure esecutive pendenti a carico del debitore, il quale può iniziare ad eseguire il piano approvato ed, alla fine, essere definitivamente liberato dai debiti.

Per concludere, è evidente la portata innovativa e sociale della legge n. 3/2012, arrivata proprio a seguito della crisi economica che qualche anno prima aveva interessato il nostro Paese, che finalmente ha dato uno spiraglio e la possibilità di ripristinare un’esistenza dignitosa e serena a tutti coloro, consumatori in primis, che, eccessivamente indebitati, non avevano alcuna forma di tutela.

Scrivi a segnalazioni@legaconsumatori.it per avere maggiori informazioni, ti risponderanno consulenti professionali preparati sulla materia.

 

a cura dell'Avvocato Donatella Picaro

Responsabile Lega Consumatori Foggia