IMU PRIMA CASA: Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità della norma relativa alla residenza di tutta la famiglia nello stesso immobile

02/03/2023

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 209/2022 (decisione Camera di Consiglio del 12.09.2022) si è espressa su una questione che interessa da diversi anni i contribuenti e relativa alla richiesta del pagamento del tributo IMU, con revoca del beneficio “prima casa”, nel caso in cui due coniugi abbiano la residenza in unità immobiliari diverse e poste in distinti Comuni.

Sulla scia di una interpretazione restrittiva della Cassazione, molti Comuni italiani ritenevano che la mancanza di residenza dei coniugi in un’unica unità immobiliare determinasse la decadenza di qualsiasi beneficio dell’agevolazione IMU per la prima casa.

“I Comuni avevano, così, iniziato ad emettere avvisi di accertamento richiedendo il pagamento IMU con applicazione di sanzioni pari al 30% del tributo e gli interessi a partire dall’anno 2015. Molti avvisi sono stati impugnati e sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale con riferimento agli art. 3 (principio di uguaglianza), 31 e 53 (tutela della famiglia) della Costituzione”, spiega Cristina Cafferata, VicePresidente di Lega Consumatori Liguria.

La pronuncia della Corte Costituzionale ha accolto le doglianze dei contribuenti che ritenevano gli accertamenti discriminatori e la legge illegittima nella parte in cui pretendeva, per riconoscere l’agevolazione, che tutti i componenti del nucleo famigliare avessero la stessa residenza, senza considerare le esigenze (ad esempio lavorative o di studio) che portano la famiglia ad avere residenze diverse.

E’ stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, e successive modifiche, nella parte in cui stabilisce che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

La Corte ha dichiarato che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

“L’eliminazione del riferimento al fatto che l’intero “nucleo familiare” debba avere la residenza in un unico immobile facendo si, ad esempio, che due coniugi possano avere la propria residenza per motivi lavorativi in Comuni diversi senza che si perda il beneficio “prima casa”, spiega l’Avv. Cristina Cafferata, Vice Presidente, per la Regione Liguria, di Lega Consumatori, riequilibra situazioni discriminate (es. nucleo con un unico immobile che si era visto recapitare gli avvisi di accertamento, ridando spazio ai principi di uguaglianza e libera organizzazione della vita familiare).

Con la rimozione dalla Legge di riferimento delle parole “nucleo familiare” deve essere prevista l’esenzione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare anche nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente in immobile situato in diverso comune ad esempio per motivi di lavoro o di studio.

Si apre, ora, la fase dei possibili rimborsi per chi ha già pagato gli avvisi di accertamento precedentemente ricevuti in quanto emessi sulla base di una normativa anticostituzionale, su cui Lega Consumatori vigila con attenzione per tutelare i cittadini.