CREDITO AL CONSUMO

30/11/-0001

CREDITO AL CONSUMO

Credito al Consumo: artt. 40-43 del Codice Del Consumo.

Art. 40: credito al consumo; Art. 41: tasso annuo effettivo e pubblicità; Art. 42: inadempimento del fornitore; Art. 43: rinvio al testo unico bancario.

 

Progetto “INFORMACON” spesa finanziata dal Ministero Sviluppo Economico ai sensi del Decreto 28 maggio 2010

 

La legge definisce credito al consumo la  “concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore della persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Rientrano in questa definizione tutte le concessioni di credito fatte da professionisti (banche o finanziarie, tipicamente) nei confronti di soggetti consumatori o che operano come tali. Costituiscono esempi di credito al consumo:

 

  • i prestiti personali, cioè forme di finanziamento che possono o meno essere finalizzate ad uno specifico scopo (si va dai prestiti per gli studenti, a quelli per la cui richiesta non deve essere data alcuna giustificazione), con versamento dell’importo finanziato direttamente al richiedente e per le quali vi è una scadenza fissa e un numero prestabilito di rate;
  • i prestiti finalizzati, cioè i finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo (auto, mobili, ecc...) o di un servizio (viaggio, ecc…).  In questo caso il finanziatore paga direttamente al venditore, con il quale, di solito, ha una convenzione;
  • le aperture di credito rotativo (revolving), spesso appoggiate ad una carta magnetica tramite le quali si ottiene una possibilità di credito che può variare dietro richiesta del consumatore;
  • le operazioni di cessione del quinto dello stipendio. Si tratta di prestiti personali riservati ai dipendenti (pubblici e privati) con delega di pagamento di una quota dello stipendio di un quinto. Essi normalmente prevedono che il consumatore deleghi il proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio l’importo corrispondente alla rata del prestito che la banca (o la finanziaria) ha concesso. Le rate vengono quindi pagate direttamente dal datore di lavoro, con trattenuta sulla busta paga.

 

Il credito rotativo meglio conosciuto come credito revolving, è un sistema di pagamento che negli ultimi tempi sta avendo un successo considerevole. Il credito revolving è generalmente abbinato ad una carta di credito revolving e il suo funzionamento è simile al fido.  La società a cui ci rivolgiamo ci permette di utilizzare del denaro a credito.

 

Non rientrano nella definizione di credito al consumo:

 

 i finanziamenti di importo inferiore ai 154,94 euro o superiore ai 30.987,41 euro (valori previsti dalla legge 142/92, articolo 18, comma 3 e mai successivamente variati);

 i finanziamenti rimborsabili in un’unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri diversi dagli interessi (spese, ecc...), purché previsti dal contratto;

 i finanziamenti privi di interessi o altri oneri, con eccezione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;

 i finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di una casa o terreno (mutui).

 

   Gli articoli 40-43 del Codice Del Consumo, affrontano la questione del credito al consumo. Gli articoli indicati non aggiungono ulteriori elementi  alle norme che già sono presenti nel  Testo Unico Bancario (TUB),  ma, semplicemente, si ricollegano ad esse. Nella società moderna, le forme di finanziamento, assolvono un ruolo fondamentale perché sono in grado di condizionare l’opportunità di un bene o di un servizio in un acquisto. Gli articoli 40-43 riportano, con qualche modifica, le norme precedentemente inserite nel TUB, e danno attuazione nell’ordinamento italiano alle direttive  87/102/CEE, 88/90/CEE e 98/7/CEE. La nozione di credito al consumo è posta dall'articolo 121 del testo unico bancario secondo cui essa ricomprende "La concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Si tratta, evidentemente, di un’ampia categoria che comprende diverse tipologie di rapporto, dalla semplice dilazione di pagamento concessa direttamente dall'impresa al proprio cliente consumatore, alle finanziamento concesso al consumatore da un soggetto terzo per consentirgli di pagare immediatamente l'impresa e saldare poi successivamente il terzo finanziatore. Si noti che, mentre la concessione di credito al consumo sotto forma di dilazione di pagamento può essere operata da qualsiasi impresa (e il venditore stesso che concorda la rateazione del prezzo con il proprio cliente), la concessione di credito al consumo sotto forma di finanziamento del consumatore può essere operata solo dalle banche o dagli intermediari finanziari (quindi, se nell'operazione economica entra un terzo soggetto oltre al consumatore e all'impresa venditrice, il soggetto terzo deve appartenere necessariamente ad una di queste categorie).

   Gli articoli 40 e 41 garantiscono l'aggiornamento e l'adeguamento delle disposizioni nazionali relative al tasso annuo effettivo globale alla normativa europea. L'articolo 42 prevede che in caso di inadempimento dell'impresa il consumatore, dopo aver costituito in mora il fornitore (ovvero dopo avergli intimato di adempiere alle proprie obbligazioni senza aver ottenuto l'adempimento dell'impresa) potrà agire anche nei confronti del finanziatore se sussiste un accordo di esclusiva tra l'impresa ed il finanziatore. Dunque, nel caso in cui l'impresa abbia concluso un accordo di esclusiva con una banca o un intermediario finanziario in caso di inadempimento dell'impresa il consumatore avrà diritto di agire per la restituzione del prezzo ed il risarcimento dei danni anche nei confronti del soggetto finanziatore (nonché di altri soggetti a cui il finanziatore abbia ceduto i propri diritti): tale diritto potrà essere esercitato entro i limiti del credito concesso.

 

Il TUB (acronimo di Testo Unico Bancario) è una legge organica, in vigore dal 1 gennaio 1994, che sostituisce la legge bancaria del 1936 (e seguenti) e disciplina l’attività delle banche come “tutto ciò che ha a che fare con l’attività bancaria (intesa come "tutto ciò che ha a che fare con l'attività bancaria") e della vigilanza su di esse. Una delle novità del TUB, rispetto alla precedente disciplina, è il concetto di Banca Universale che ha natura imprenditoriale e che può esercitare congiuntamente la raccolta del risparmio presso il pubblico e, allo stesso tempo, l'esercizio del credito. La separazione fra banca d'affari e banca di risparmio era stata imposta negli Stati Uniti dal Gaoss-Steagall Act. I legislatori dell'epoca ritennero che il conflitto di interessi fra i due tipi di attività bancaria fosse alla base del crollo dei listini azionari nel 1928. Negli anni novanta questa separazione è stata progressivamente abrogata con le varie leggi di liberalizzazione del credito. I primi furono gli Stati Uniti, che approvarono questo tipo di legge negli anni '30. Col nuovo Testo Unico Bancario viene riformato in maniera radicale il sistema bancario italiano, che fino al '92 ha considerato le banche come pubblica istituzione, operante in regime di separatezza temporale, settoriale e istituzionale dell'attività bancaria. Con la riforma del TUB, le banche possono essere formate solo come S.p.A. o cooperative, ed hanno poteri più ampi di azione e di creazione di nuovi mercati, anche esteri. Ad una maggiore autonomia delle banche, ha fatto seguito una maggiore autonomia dei poteri di vigilanza, che consente di monitorare l'attività bancaria attraverso lo strumento della vigilanza prudenziale. Di conseguenza il sistema finanziario italiano è divenuto subito più articolato e complesso, per effetto della creazione di un mercato finanziario europeo che: - ha richiesto la formazione di un fondo interbancario dei depositi, per agevolare il sistema dei pagamenti; - ha richiesto la nascita o lo sviluppo di grandi gruppi bancari, per fronteggiare la concorrenza estera e per offrire ai clienti prodotti efficienti e a basso costo; - ha richiesto l'adeguatezza patrimoniale delle banche, per far fronte a improvvisi problemi finanziari, anche internazionali; - ha regolato le partecipazioni delle banche nelle società di tipo industriale; - ha permesso la nascita di nuovi organi di vigilanza.

 

Articolo 40

 

Credito al consumo

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

 

L’articolo 40 fa riferimento al  CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), che si occupa di effettuare controlli  in materia di credito e di tutela del risparmio e di deliberare in queste materie,  così da adeguare la normativa italiana  a quella della Comunità Europea.  Il CICR è composto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, che lo presiede, dal Ministro del Commercio Internazionale, dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dal Ministro dello Sviluppo Economico, dal Ministro delle Infrastrutture, dal Ministro dei Trasporti e dal Ministro per le Politiche Comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d’Italia, il quale però non ha diritto di voto, mentre è facoltà del presidente convocare altri Ministri o presidenti di altre Autorità di vigilanza che possono essere competenti sugli argomenti di cui è prevista la trattazione. Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio è un organismo facente capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano al quale il Testo Unico Bancario (Decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993) attribuisce compiti di alta vigilanza sul credito e sulla tutela del risparmio. Il comitato interviene sulla regolamentazione dell'attività degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, deliberando i criteri che regolano l'attività di vigilanza della Banca d'Italia, su proposta della Banca d'Italia stessa, e sulla trasparenza delle condizioni contenute nei contratti per servizi bancari e finanziari, ancora su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Il comitato interviene inoltre sulle emissioni obbligazionarie delle Regioni a statuto ordinario e della Valle d'Aosta, per i quali rilascia un cosiddetto "parere conforme".

 

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) : è un indice del costo complessivo del contratto di credito al consumo.  La dilazione di pagamento del prezzo viene concessa dai venditori di beni e di servizi. Il prestito viene accordato invece dalle banche ovvero dagli intermediari finanziari; quest’ultimi, come le banche, possono concedere finanziamenti in diverse forme – mutuo, credito al consumo, locazione finanziaria – ma, diversamente dalle banche, non raccolgono risparmio nella forma di depositi. Nelle forme del finanziamento, il credito al consumo, di norma, ha una durata variabile da 12 mesi a 72 mesi e non è assistito da garanzia reale (ad esempio: pegno sul bene acquistato) o personale (ad esempio: fideiussione). Nella prassi, il contratto può essere concluso presso gli esercizi commerciali convenzionati con le banche o gli intermediari finanziari dietro presentazione di documenti, tra i quali rileva l’ultima busta paga. Il bene oggetto di acquisto viene in genere messo subito a disposizione del consumatore mentre le banche e gli intermediari finanziari possono riservarsi di accordare il finanziamento entro un breve lasso di tempo.

 

Si tratta di un indice che stabilisce  il costo totale del credito  a carico del consumatore e rappresenta  lo strumento principale per garantire la trasparenza nei contratti di credito al consumo. Il costo totale del credito viene infatti calcolato includendo le ulteriori spese che il consumatore deve sostenere, oltre agli interessi. Il TAEG è in sostanza un indice del costo totale del credito a carico del consumatore e rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. Esso viene definito nella normativa come il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli obblighi finanziari (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri assunti dal creditore e dal consumatore. Il TAEG esprime - in termini percentuali rispetto al capitale erogato - il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, includendo oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse che il consumatore dovrebbe corrispondere alle banche e agli intermediari finanziari, ove decidesse di concludere il contratto (ad esempio: le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito). Alcuni oneri non sono inclusi nel TAEG, ad esempio: le spese connesse a un eventuale inadempimento, le spese per il trasferimento dei fondi, le spese per assicurazioni o garanzie, ad eccezione di quelle che, imposte dal creditore, riguardano particolari eventi della vita del consumatore, quali la morte, l’invalidità, la disoccupazione. Nell’economia complessiva della disciplina del credito al consumo, il TAEG assolve una funzione essenziale. Infatti, l’indicazione del costo complessivo del credito nella pubblicità, negli uffici commerciali dell’intermediario e nella documentazione messa a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto consentono di: a) disporre di informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito tra le diverse offerte presenti sul mercato; b) potere raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito.

   Il calcolo del TAEG presuppone che siano conosciuti in anticipo gli elementi che ne determinano il risultato (ad esempio: l’entità del finanziamento, i tempi di restituzione del finanziamento medesimo). Ove questi elementi non sono noti, è escluso che debba essere richiesto il calcolo del TAEG (ad esempio: quanto avviene per le aperture di credito in conto corrente non connesse all’utilizzo di carta di credito). Il TAEG non deve essere confuso con il Tasso Effettivo Globale (TEG).  Il TEG fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario. Le operazioni creditizie sono a tal fine ripartite in categorie omogenee (le categorie di crediti al consumo - crediti finalizzati, crediti a rotazione o revolving, prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio – e anche altre categorie di rapporti creditizi), e, all’interno delle singole categorie omogenee, suddivise per classi di importo. E’ anche importante rilevare che mentre il TAEG riguarda le sole operazioni di finanziamento concluse con i consumatori, il TEG si applica anche ai rapporti creditizi in essere con le imprese.  Il T.A.E.G. si pone l'obiettivo di rappresentare nel modo più completo ed esatto possibile il costo di un finanziamento. Si tratta di un tasso puramente virtuale. Non viene infatti utilizzato per calcolare le rate. Piuttosto è un indicatore, una cifra in grado di dichiarare il costo globale del prestito. Il grande vantaggio del TAEG è il suo utilizzo ai fini comparativi. Confrontando il TAEG di due mutui si acquisisce immediatamente l'idea di quale costi di più e di quanto.

 

Credito al consumo: Per credito al consumo si intendono tutte quelle attività di finanziamento delle persone fisiche e delle famiglie che hanno lo scopo di sostenere i consumi o di rimandare o rateizzare i pagamenti. Il credito al consumo si caratterizza per il fatto che non serve per sostenere investimenti, ma solo per finanziare la spesa corrente delle famiglie. In Italia, gli unici soggetti autorizzati a concedere il credito al consumo sono le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi registri. Gli strumenti finanziari che sono utilizzati per accedere al credito al consumo sono: • Carte di credito; • Pagamenti posticipati o rateizzati; • Prestiti personali; • Cessione del quinto dello stipendio; • Consolidamento del debito. Non rientrano invece nel credito al consumo i mutui ipotecari per l'acquisto di immobili in quanto si tratta di un investimento e il debito risulta coperto dal valore dell'immobile stesso. Gli strumenti per accedere al credito al consumo possono essere suddivisi in finanziamenti finalizzati, quali la rateizzazione dell'acquisto di un'automobile o il pagamento degli acquisti tramite carta di credito. Sono finanziamenti non finalizzati i prestiti personali e il consolidamento del debito delle famiglie.

 

Garanzie e tassi di interesse: Le garanzie che vengono chieste al consumatore per accedere al credito al consumo sono abbastanza limitate, solitamente è sufficiente che il richiedente abbia un reddito, meglio se da lavoro a tempo indeterminato o nella pubblica amministrazione, un conto corrente e non sia iscritto nella lista dei cattivi pagatori. Il tasso di interesse applicato a queste tipologie di prestiti è molto più elevato rispetto a quello applicato ai mutui. Questo perché il rischio di insolvenza del debito è più elevato e non ci sono garanzie a fronte del prestito se non il reddito del contraente. Inoltre il fatto che gli importi non sono elevati e la decisione di contrarre un debito di questo tipo non viene ponderata dai consumatori, permette alle istituzioni che concedono il credito di farsi pagare uno spread più elevato. Quando invece il prestito ha il solo scopo di incentivare l'acquisto invogliando il consumatore ad affrontare una spesa che altrimenti non sarebbe in grado di sostenere, è possibile che venga applicato un tasso molto ridotto (prestiti a tasso zero). In questi casi è possibile pensare il prestito come ad una forma di sconto, è infatti il venditore che si accolla l'onere del finanziamento verso l'istituto che concede il credito. Dunque, per credito al consumo si intende il credito per l’acquisto di beni e servizi (credito finalizzato) ovvero per soddisfare esigenze di natura personale (ad esempio: prestito personale, cessione del quinto dello stipendio) concesso ad una persona fisica (consumatore). Il credito al consumo può assumere la forma di dilazione del pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati ovvero di prestito o altra analoga facilitazione finanziaria.  Non costituisce credito al consumo il prestito concesso per esigenze di carattere professionale del consumatore (ad esempio: acquisto di un’autovettura da utilizzare per il trasporto dei dipendenti della propria impresa). Il consumatore si obbliga: a) nel caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute; b) nel caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo concesso (capitale erogato) e a pagare gli interessi calcolati sulla base di un parametro finanziario (tasso di interesse). L’adempimento dell’obbligo di restituire il capitale e di corrispondere gli interessi avviene in modo graduale nel tempo attraverso versamenti periodici (le rate), il cui pagamento è di regola mensile. Il consumatore cui è stato concesso il prestito è tenuto a pagare le spese per la chiusura del contratto.

 

Definizione del contratto: Il credito al consumo è quel contratto in base al quale si concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria, ad una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).  La dilazione di pagamento è concessa dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica. Il finanziamento è invece concesso dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 ed 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Il prestito è di regola collegato all’acquisto di un bene o di un servizio da parte del consumatore, ma può anche essere utilizzato per soddisfare esigenze di liquidità, svincolate dall’acquisto di specifici beni e servizi.

 

Durata del contratto: Il credito al consumo è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

 

Rata: La rata è la somma che il consumatore versa alla banca o all’intermediario finanziario per la restituzione del prestito. È composta di una quota capitale, a titolo di restituzione del prestito, e di una quota interessi, in ragione dell’applicazione del tasso di interesse praticato. Il rimborso avviene secondo scadenze temporali determinate dalle parti. Di regola le rate sono mensili. Il pagamento della rata rappresenta un evento importante nell’andamento dei rapporti tra banca e consumatore. Il mancato rispetto delle scadenze previste per le rate determina a carico del consumatore maggiori oneri per l’applicazione di interessi di mora, la cui misura deve essere indicata nella documentazione precontrattuale e nel contratto. Inoltre, in base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gli intermediari finanziari possono chiedere la risoluzione del contratto, evento che comporta la richiesta immediata di pagamento del capitale residuo. Peraltro, nei soli contratti di credito al consumo in cui sia stato concesso un diritto reale di garanzia (a favore della banca o dell’intermediario finanziario) sul bene acquistato dal consumatore con il finanziamento (ad esempio: nell’ipotesi di ipoteca sull’automobile), il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il consumatore conserva il diritto di pagare le somme dovute alle scadenze prestabilite.

 

Il credit scoring (punteggio di accettazione): Il credit scoring è un sistema usato dalle banche e dagli intermediari finanziari per valutare la solvibilità del consumatore. Il sistema combina tra loro una serie di informazioni al fine di pervenire ad un punteggio di accettazione (da parte del soggetto finanziatore) circa il rischio di credito del richiedente in un determinato arco di tempo. In funzione del punteggio, l'intermediario trae elementi utili per accettare o rifiutare il finanziamento, per determinare l’entità del finanziamento e il tasso di interesse applicato. Le informazioni più rilevanti utilizzate sono quattro: a) quelle relative al richiedente (ad esempio, il reddito disponibile e il lavoro svolto); b) quelle relative alle caratteristiche del finanziamento da erogare (ad esempio, durata e importo del finanziamento); c) quelle relative al bene da finanziare; d) quelle relative al grado di indebitamento del richiedente il credito, censite, ad esempio, nelle centrali dei rischi private.

 

Contenuto del contratto: I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per iscritto e il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto, pena la nullità del contratto stesso (art. 117, commi 1 e 3, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, applicabile a tutte le operazioni di credito al consumo in forza del richiamo effettuato dall’art. 124 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia medesimo). È importante verificare che il contratto contenga quanto meno i seguenti elementi: a) ammontare e modalità del finanziamento; b) numero, importo e scadenza delle rate; c) TAEG ed eventuali modalità della sua modifica; d) oneri non compresi nel TAEG; e) garanzie richieste; f) assicurazioni richieste e non incluse nel TAEG. I contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi contengono inoltre: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) l’indicazione del prezzo di acquisto in contanti, del prezzo stabilito dal contratto, l’ammontare dell’eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui questo non sia immediato. La disciplina contrattuale sul credito al consumo prevede inoltre che: a) nessuna somma possa essere pretesa se non sulla base di espresse previsioni contrattuali; b) le clausole di rinvio agli usi sono nulle; c) in caso di assenza o nullità delle clausole concernenti il TAEG o la scadenza del credito, si applicano, rispettivamente, il tasso minimo dei buoni del tesoro annuali nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e la durata di trenta mesi. I contratti di credito al consumo sotto forma di apertura di credito in conto corrente, non connessi all’utilizzo di una carta di credito, sono esclusi dagli obblighi relativi al calcolo e all’indicazione del TAEG. Tali contratti indicano, sempre a pena di nullità: a) il massimale e l’eventuale scadenza del credito; b) il tasso di interesse annuo nonché il dettaglio degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto (e le condizioni che ne possono comportare la modifica durante l’esecuzione del contratto); c) le modalità di recesso.

 

Il diritto di adempimento anticipato: Il consumatore ha facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità; non è ammesso il patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito. In particolare, l’equa riduzione del costo complessivo del credito comporta che il consumatore è tenuto al pagamento del capitale residuo, degli interessi e altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, al pagamento di un compenso per il creditore non superiore all’uno per cento del capitale residuo. Nel caso di restituzione anticipata, l’importo del capitale residuo da restituire, qualora non sia evidenziato nel contratto, si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute e rimborsate alla data della restituzione. Il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle somme dovute è quello vigente all’epoca dell’adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore. Informazioni utili in merito alle condizioni del rimborso anticipato possono essere desunte dal documento di sintesi che deve essere trasmesso al consumatore almeno una volta all’anno.

 

Indice sintetico di costo: L'Indice sintetico di costo, o Indicatore sintetico di costo (ISC), noto in precedenza come Tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. un prestito, l'acquisto rateale di beni o servizi). È espresso in percentuale ed indica il costo effettivo del finanziamento. È stato introdotto per la prima volta nel sistema normativo italiano nella Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, art. 9 comma 2, che ha demandato a Banca d'Italia di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, "comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente", debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.

 

Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.): Tutte le volte che un consumatore chiede un prestito ad una banca o ad una finanziaria oppure acquista un bene o servizio attraverso un pagamento a rate, una serie di informazioni sono trasmesse a banche dati (pubbliche o private), che vengono chiamate “centrali rischi”. Per quanto riguarda i finanziamenti superiori ai 31.245 euro, le informazioni sono gestite direttamente da centrali rischi della Banca d’Italia o sotto la sua vigilanza; per i finanziamenti inferiori, le informazioni sono gestite da centrali private, chiamate  “Sistemi di Informazioni Creditizie” (S.I.C.),  che sono tenute a rispettare le norme previste per il rispetto della privacy. Le informazioni sono trasmesse, obbligatoriamente, dalla banca o dalla finanziaria che hanno ricevuto la richiesta di finanziamento. La comunicazione dei dati ed eventuali aggiornamenti deve essere fatta ogni fine mese, fino alla conclusione del rapporto tra consumatore e banca/finanziaria. Le informazioni che possono essere trasmesse riguardano la persona che chiede il prestito, ma solo in riferimento all’operazione da effettuare (non possono essere trasmessi dati personali sensibili o dati giudiziari). Per questa ragione, i dati registrati dai S.I.C. sono: • i dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo; • i dati relativi al finanziamento: tipo di finanziamento, importo del prestito e modalità di rimborso, la data di richiesta e di concessione, banca o finanziaria destinataria della richiesta di finanziamento e che ha quindi trasmesso i dati; • dati contabili: rimborsi effettuati e debito ancora esistente, andamento dei pagamenti ed eventuali ritardi; • dati relativi ad attività di recupero o cessione credito. Per quanto riguarda le informazioni relative all’andamento dei pagamenti, possono essere: • positive, quando il consumatore paga con regolarità; • negative, quando si verificano ritardi o mancati pagamenti. I dati personali per la richiesta di credito vengono conservati: • non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta; • non oltre 30 giorni, quando il credito non viene concesso. Le informazioni relative ai ritardi nei pagamenti, chevengono poi regolarizzati, vengono conservati per: • 12 mesi, nei casi di ritardo non superiore a 2 rate o 2 mesi; • 24 mesi, nei casi di ritardo superiori. Le informazioni relative a pagamenti non effettuati sono conservate per 36 mesi dalla data di scadenza del rapporto. Le informazioni positive, che riguardano pagamenti regolari ed un rapporto che si è concluso senza problemi, vengono conservate: • non oltre 36 mesi dalla conclusione del contratto; • entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale il consumatore ritira il proprio consenso all’utilizzo delle informazioni che lo riguardano.

   L’accesso alle informazioni delle S.I.C. è possibile - oltre che al diretto interessato - solo alle banche e alle finanziarie, per l’unico fine di consultare le informazioni che riguardano un soggetto che ha chiesto un finanziamento e valutarne l’affidabilità. Per quanto riguarda la registrazione dei dati, il finanziatore deve avvisare il consumatore dell’inserimento di informazioni sul ritardo di pagamento. Queste informazioni non possono essere accessibili se non sono trascorsi almeno 15 giorni dalla spedizione dell’avviso al consumatore. Per accedere ai dati registrati nel S.I.C. e chiederne la modifica, il consumatore deve presentare richiesta all’istituto finanziario che ha concesso il credito o al gestore del S.I.C., i quali devono rispondere entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Se c’è necessità di effettuare verifiche, il consumatore deve essere informato.

 

I compiti del Garante: Tra i diversi compiti del Garante (art. 154 D.Lgs. 196/2003) rientrano quelli di: • controllare che i trattamenti siano effettuati nel rispetto delle norme di legge; • ricevere ed esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati; • vietare anche d'ufficio i trattamenti illeciti o non corretti e eventualmente disporne il blocco; • promuovere la sottoscrizione di codici di deontologia e buona condotta di determinati settori; • segnalare al Governo e al Parlamento l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore; • esprimere pareri nei casi previsti; • curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità e in materia di misure di sicurezza dei dati; • denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio conosciuti nell'esercizio delle sue funzioni; • tenere il registro dei trattamenti; • predisporre una relazione annuale sull'attività svolta da presentare al Governo e al Parlamento; • essere consultato da Governo o Ministri quando questi predispongono norme che incidono sulla materia; • cooperare con le altre Autorità Indipendenti. I membri del Garante: Il Garante (art. 153 D.Lgs. 196/2003) è costituito da quattro membri, eletti da ciascuno dei due rami del Parlamento (due ciascuno), i quali eleggono uno di loro come presidente, il voto del quale prevale in caso di parità. I membri devono essere scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti riconosciuti nelle materie del diritto o dell'informatica. Deve essere garantita la presenza di entrambe le qualificazioni. Durano in carica sette anni e il mandato non può essere rinnovato.

 

Articolo 41

 

Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

 

1. Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.

 

L’articolo 41 del Codice Del Consumo, attribuisce al CICR la possibilità di modificare i criteri per la definizione del TAEG, cioè il tasso annuo effettivo globale del credito per il consumatore.

 

 

L’Articolo 122 del TESTO UNICO BANCARIO definisce l’Ambito di applicazione delle disposizioni che si attuano in materia di contratti di credito, escludendo innanzitutto alcuni casi (finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro; alcuni contratti di somministrazione e alcuni contratti di appalto; diversi tipi di finanziamenti come: finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni, ecc. ; dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;)

 

L’Articolo 123 del TESTO UNICO BANCARIO definisce le modalità della Pubblicità in materia di credito al consumo, chiarendo che gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo (il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito; l’importo totale del credito; il TAEG; l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; la durata del contratto, se determinata; se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate). L’art. 123 del TUB chiarisce, inoltre, che la Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.

 

Calcolo finanziario: Il calcolo del TAEG/ISC consiste nel trovare quel tasso di interesse che rende uguali la somma del credito concesso al cliente, con la somma complessiva che il cliente dovrà rimborsare alla scadenza. Lo scopo è infatti dare al cliente un unico indicatore di interesse che comprenda non solo il tasso effettivo di interesse sul prestito, ma anche tutte le spese accessorie. I parametri che determinano il TAEG o ISC sono fissati per legge. In particolare, oltre alla struttura del rimborso finanziario, rientrano a far parte del calcolo di questo tasso tutte le spese accessorie obbligatorie inerenti all'atto del finanziamento, ovvero: • spese di istruttoria della pratica; • commissioni d'incasso; • assicurazioni obbligatorie. Non rientrano invece a far parte dei parametri che incidono sul TAEG: • bolli statali; • tasse; • assicurazioni non obbligatorie; •     commissioni di massimo scoperto. Il TAEG comprende: • gli interessi; • le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; • le spese di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; • le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore (intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore/consumatore); • il costo dell’attività di mediazione eventualmente svolta da un terzo; • tutte le altre spese inserite nel contratto. Sono invece escluse dal calcolo del TAEG, a titolo esemplificativo: • le spese connesse ad un eventuale inadempimento; • le spese per il trasferimento dei fondi; • le spese per assicurazioni o garanzie, ad eccezione di quelle che, imposte dal creditore, riguardano particolari eventi della vita del consumatore, quali la morte, l’invalidità e la disoccupazione.

Per il calcolo del TAEG viene utilizzata una formula che prende in considerazione l’entità del credito e la durata del rimborso. Esso viene calcolato al momento della stipula del contratto e non prende in considerazione, ovviamente, eventuali variazioni delle condizioni economiche che siano permesse dal contratto stesso (tipicamente nei contratti di durata come l’apertura di credito, abbinata o meno ad una carta). Al contratto di credito al consumo si devono applicare le regole di trasparenza e pubblicità previste dal Testo Unico Bancario. Per esempio, in tutti i locali pubblici della banca o finanziaria, devono essere pubblicizzati i tassi di interesse, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa al servizio, compresi gli eventuali interessi di mora. In particolare, per i finanziamenti, deve essere pubblicizzato il TAEG e il relativo periodo di validità. Deve altresì essere affisso un avviso contenente tutti i diritti e gli strumenti di tutela previsti dalla legge. Esso deve essere di facile identificazione e lettura, ed il cliente deve poterne ritirare copia. Per quanto riguarda gli annunci pubblicitari, con qualsiasi mezzo

effettuati (volantini, spot televisivi, etc.), devono indicare il tasso di interesse, tutti i costi del credito, il TAEG e il suo periodo di validità. La banca deve fornire ai clienti fogli informativi contenenti:  informazioni sulla banca o finanziaria: dati identificativi quali denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa, indirizzo telematico, codice ABI, numero di iscrizione nell’elenco generale, nell’elenco speciale o nell’albo degli IMEL (istituti di moneta elettronica), gruppo di appartenenza, numero di iscrizione al registro delle imprese,  capitale sociale e riserve;  caratteristiche e rischi tipici del servizio: descrizione del servizio, anche relativamente alla connessione con altri servizi resi dalla banca o da terzi. Sono specificati quindi anche tutti i servizi accessori. Vengono inoltre descritti i rischi connessi all’operazione o al servizio;  condizioni economiche: sono indicati i prezzi e ogni altro genere di onere (spesa, commissione, spese postali, contabili, istruttorie, penali, etc.) che gravano sul cliente relativamente ad ogni servizio. Per i finanziamenti vengono indicati gli interessi, la periodicità e modalità del loro calcolo ed il TAEG;  clausole contrattuali non strettamente economiche, inerenti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente. Tra di esse vi sono il diritto di ripensamento (diritto di recesso), i tempi di chiusura del rapporto, i termini per l’esercizio di facoltà o per l’adempimento di obblighi, le clausole di esclusione di responsabilità della banca.

   Il contratto di credito al consumo deve essere concluso per iscritto e una copia deve essere consegnata al cliente. Il mancato rispetto di queste disposizioni può portare all’annullamento del contratto.  Il cliente ha diritto di ottenere una copia completa del contratto (comprensiva del documento di sintesi) prima di aderire, in modo da poter fare una valutazione approfondita. Il contratto deve indicare, obbligatoriamente: • l’ammontare e le modalità del finanziamento; • il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; • il TAEG; • il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; • l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Se non possono essere indicati tali oneri deve esserne fornita una stima realistica; • le eventuali garanzie richieste; • le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG; • gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, ovvero il tasso di interesse di mora applicabile sulle rate non pagate alla scadenza; • le modalità di recesso. Al contratto è unito il documento di sintesi, che raccoglie le più significative condizioni contrattuali ed economiche applicate. Esso costituisce in pratica la copertina del contratto e riproduce lo schema del foglio informativo relativo al tipo di operazione e servizio. In caso di carte di credito revolving o di aperture di credito (contratti “di durata”) il documento di sintesi deve anche essere inviato al cliente periodicamente (con periodicità minima annuale e alla scadenza del contratto).

 

Articolo 42

 

Inadempimento del fornitore

 

1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

 

L’articolo 42 del Codice del Consumo afferma che in caso di inadempimento del fornitore, il consumatore può agire nei confronti del finanziatore, nei limiti del credito concesso. Tale diritto è subordinato a due condizioni: 1) da una parte, il consumatore deve aver già cercato, senza risultato,

di far rispettare gli accordi al fornitore; 2) dall’altra, all’esistenza di un accordo di esclusiva tra venditore e finanziatore. Questa seconda condizione è stato oggetto di lunghi dibattiti ed interpretazioni, in quanto, molti hanno sottolineato il pericolo che tale previsione potesse limitare la tutela dei consumatore.

 

Inadempimento del fornitore e responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario: Altro strumento di tutela riguarda i diritti del consumatore nei confronti del finanziatore del credito, in caso di inadempimento del fornitore del bene o del servizio. Viene in particolare previsto che, dopo aver richiesto senza successo l’adempimento al fornitore, il consumatore può agire nei confronti del finanziatore (banca o intermediario finanziario) nei limiti del credito concesso, a condizione che costui abbia un accordo con il fornitore che gli consenta di avere l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore (art. 42 del D. Lgs. 6/9/2005, n. 206, di seguito Codice del consumo).

 

Inadempimento del fornitore e responsabilità del cessionario del credito al consumo: Nell’ambito delle tutele approntate a favore del consumatore riveste particolare rilievo la previsione per la quale, in caso di inadempimento del fornitore del bene o del servizio, dopo aver richiesto senza successo l’adempimento al fornitore, il consumatore può agire nei confronti del cessionario del credito concesso dalla banca o intermediario finanziario. Il regresso avrà luogo nei limiti del credito concesso e a condizione che il finanziatore avesse un accordo con il fornitore che gli consentisse di avere l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore medesimo (art. 42 del C.D.C).

 

L’Articolo 125-quinquies del TESTO UNICO BANCARIO definisce il comportamento che può adottare il consumatore nei casi di Inadempimento del fornitore chiarendo che nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito (se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono determinate condizioni chiarite nell’art. 1455 del codice civile). L’Articolo 125-quinquies del TUB spiega, inoltre che la risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

 

È intervenuta una sentenza Corte di Giustizia Europea del 23 aprile 2009, la quale sembra aprire le porte all’ipotesi  che il debitore (acquirente) possa agire nei confronti del creditore (finanziaria) in caso di inadempimento di obbligazioni in capo al fornitore (nella specie mancata consegna dell’autoveicolo acquistato mediante operazione di credito al consumo), indipendentemente dall’esistenza di un accordo che attribuisce al creditore finanziatore l’esclusiva  per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

 

È importante sottolineare che il consumatore può rivolgersi anche al terzo cessionario, quando il finanziatore ha ceduto ad un altro soggetto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

 

Articolo 43

 

Rinvio al testo unico bancario

1. Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni.

 

L’articolo 43 è una norma di rinvio al Testo Unico Bancario. In particolare viene stabilito che per le questioni inerenti il credito al consumo, si applicano le regole dei capi II e III del TUB. Bisogna altresì sottolineare che ulteriori regole sono previste per garantire la trasparenza dei rapporti tra finanziatori e consumatori (per esempio, la Banca d’Italia ha fissato una serie di obblighi per le banche, al fine di garantire non solo i consumatori, ma anche i professionisti).

 

L’Articolo 144 del TESTO UNICO BANCARIO ci parla delle altre sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, per l'inosservanza delle norme o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie. Dette sanzioni, si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni per non aver vigilato affinché le norme fossero osservate da altri. Vengono sanzionati anche: l’inserimento nei contratti di clausole nulle (ovvero l’applicazione alla clientela di offerte di contratti in violazione delle norme); l’inserimento nei contratti di clausole aventi l’effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato (ovvero ostacolo all’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l’omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso). Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applicano sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle norme applicate nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione della banca o dell’intermediario finanziario, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, e nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonché degli altri intermediari del credito; dell’agente, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia; dell’agente in attività finanziaria, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti. Se le violazioni indicate sono gravi o ripetute, la Banca d’Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dall’elenco.

 

L’articolo 145 del TUB chiarisce, invece, la Procedura sanzionatoria applicata per le suddette violazioni, chiarendo che la Banca d’Italia o l’UIC, nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all’ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applicano le sanzioni con provvedimento motivato. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della

sanzione e delle spese di pubblicità  e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.

 

 

Nel mese di settembre del 2010 è entrato in vigore in Italia, il Decreto attuativo della Direttiva Europea 2008/48 in materia di credito al consumo. Queste alcune delle principali novità: • Le nuove regole si applicano ai finanziamenti fino a 75.000 euro, mentre prima il limite è 31.000 euro. • Il TAEG dovrà includere tutte le spese sostenute dal consumatore per avere il prestito (inclusi costi del conto corrente, assicurazione obbligatoria, imposta di bollo e spese di incasso rata). • Viene previsto un diritto di recesso per il consumatore entro 14 giorni dalla conclusione del contratto senza alcuna motivazione, pure nel caso in cui il contratto sia stato firmato in banca o nei locali della finanziaria. Il consumatore avrà l’obbligo di restituire unicamente interessi e capitale. • La pubblicità relativa al finanziamento dovrà essere più chiara: il TAEG, la durata, l’importo del credito, la rata e la somma totale dovuta dal consumatore (inclusi spese e interessi) dovranno comparire in modo chiaro e graficamente evidenziato • è prevista la consegna al consumatore di un modulo standardizzato per il credito (Ebic - European basic information consumers’ credit) che riporterà in dettaglio costi, spese e diritti.