Fisco

30/11/-0001

Guida n°4 - Fisco, cultura della legalità, fattore famiglia, statuto del contribuente, Convenzione Equitalia, assistenza alle persone e alle famiglie in difficoltà

COMPARTO FISCO

 

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

 

Con statuto dei diritti del contribuente, si indica, nell'ordinamento giuridico italiano, una serie di disposizioni normative, emanate con la legge 27 luglio 2000 n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) poste appunto a tutela dei contribuenti, nei confronti del fisco.

 

Principi fondamentali.

 

•        non-retroattività: contemplata nel diritto penale, anche al contenzioso tributario è esteso il principio per il quale l'efficacia di una norma tributaria decorre successivamente alla sua approvazione e pubblicazione.

 

•        non si possono estendere tributi esistenti o imporre nuovi tributi per decreto, senza una votazione parlamentare (art. 4).

 

•        termini perentori a pena di nullità per la notifica, prescrizione e produzione di documenti (minimo 30 gg).

 

•        limitazione dell'onere della prova: è nulla ogni norma che obbliga il contribuente a tenere prova dei pagamenti per un periodo superiore a dieci anni (art. 8, comma 3); l'amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre documenti o informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica amministrazione; deve concedere almeno 30 giorni per produrre qualsiasi documentazione.

 

•        principio di correttezza e buona fede: non possono essere irrogate sanzioni se non in presenza di violazioni sostanziali, ossia se non esiste debito di imposta; se i ritardi dipendono da errori dell'amministrazione oppure da un oggettiva incertezza della legge.

 

Contenuto.

 

Pur ponendosi dunque come una legge di principi di rilevanza costituzionale, non è comunque una legge di rango costituzionale in senso stretto, rimane legge ordinaria e guida ai fini dell'interpretazione della normativa tributaria,inoltre le deroghe o modifiche alla legge possono avvenire solo in maniera espressa(quindi non tacita) e tramite leggi aventi carattere generale e mai speciale il tutto al fine di garantire la coerenze ed omogeneità della normativa in essa disposta.

All'art.1 comma 1 viene disposto:"le disposizioni della presente legge,in attuazione degli artt. 3-23-53-97 della costituzione,costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali"(art. 1 comma 1). È inoltre contemplata la “Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie” nell’art. 2.

Così come avviene nel diritto penale, lo statuto prevede la non retroattività della norma. Viene affermato un principio fondamentale che attiene la prescrizione dei termini. L’ultimo comma dell’art. 3 avverte che “I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”. Non si possono disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti. (art.4).

L’Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente assumendo idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria (art. 5).  La conoscenza degli atti e della semplificazione normativa è contemplato dal successivo art. 6. Sono poste a carico dell’Amministrazione finanziaria diversi obblighi quali la chiarezza degli atti redatti nei confronti del contribuente. A quest’ultimo non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa. Fondamentale risulta essere l’art. 7 che prevede la chiarezza e la motivazione degli atti di accertamento pena la nullità dell’atto stesso. È confermato il principio che se un atto ne richiama un altro, quest'ultimo deve essere allegato all’atto che lo richiama; in alternativa, è possibile riprodurre il contenuto essenziale dell'atto richiamato all'interno dell'atto che effettua il richiamo. È disciplinata la tutela dell'integrità patrimoniale dall’art. 9 e dell’affidamento della buona fede art. 10. Il comma 1 recita: “ I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.” Con l’art. 11 viene introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’interpello. È data la possibilità a ciascun contribuente di inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro 120 giorni dall’inoltro della domanda - si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. L’art. 12 disciplina minuziosamente i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Dal tempo massimo di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, che non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio, ai tempi e modo di accesso, che devono avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. E’ concessa la possibilità che su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili possa essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. L’art. 13 istituisce il Garante del contribuente che provvede su richiesta del contribuente ad accertare se effettivamente vi siano state violazioni perpetrate dai Funzionari civili o militari dell’amministrazione finanziaria. Sono enunciati tutti i poteri che tale figura ha per poter espletare il compito affidatogli. I restanti articoli (artt. 14-21) trattano delle garanzie ai contribuenti all’estero al codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie. La legge pone il contenzioso tributario in analogia al diritto penale per la forte procedimentalizzazione in termini di termini perentori ed efficacia immediatamente esecutiva degli atti. Oltre ad aspetti procedurali, sorgono analogie nel merito: non-retroattività, interpretazione rigida delle norme (in merito alle sanzioni), obbligo di pubblicazione, correttezza e buona fede. Tuttavia manca l'affermazione dell'elementare principio per il quale l'onere della prova è di chi accusa: dell'amministrazione se iscrive a ruolo dei debiti di imposta; del cittadino, se chiede un rimborso. Manca inoltre un'interpretazione rigida delle norme tributarie nel merito dei debiti di imposta iscrivibili a ruolo, nel senso che in caso di dubbi interpretativi, non chiariti nei termini del contenzioso da successive disposizione normative, si applica l'interpretazione più favorevole al contribuente, mentre al momento è soltanto prevista l'assenza di sanzioni se la norma è di dubbia interpretazione. Risulta inoltre assente anche un principio di proporzionalità fra sanzione (la pena) e la gravità del "reato", solo parzialmente rimediata da una sentenza della Cassazione che vieta il pignoramento di beni immobili per somme iscritte a ruolo inferiori ai 10.000 euro. L'Ordine dei Commercialisti ha proposto a più riprese di elevare lo Statuto dei diritti del contribuente a legge costituzionale. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito questa ipotesi, richiamando lo Statuto come una fonte del diritto primaria per i principi sanciti, rispetto a norme tributarie ordinarie. Se è affermato con un Decreto del Presidente della Repubblica, lo Statuto resta derogabile da qualsiasi norma tributaria ordinaria.

 

SINTESI DI ALCUNE NORME CHE RIGUARDANO IL RAPPORTO TRIBUTARIO

Regolarizzazione di mancati versamenti di imposte e ritenute

L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva nonché I'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, possono essere rcgolarizzate seguendo spontaneamente il pagamento:

. dell'imposta dovuta

. degli interessi (dzl20l4:1% su base annua ), calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito

. della sanzione in misura ridotta.

Per le violazioni commesse la sanzione è pari:

allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza si provvede al versamento dei relativi interessi legali

al3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve)

. al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo) .

Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni)

 

Comunicazioni ed avvisi bonari

L'Amministrazione Finanziaria è in grado attraverso gli strumenti telematici di rendere più veloce il controllo delle dichiarazioni e dei versamenti nella fase di controllo delle dichiarazioni, offrendo la possibilità di sanare le irregolarità commesse entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con il versamento di una sanzione ridotta oppure nel caso in cui siano rilevate solo violazioni formali non incidenti sulla determinazione o pagamento del tributo, senza applicazioni di sanzioni.

 

 

Le comunicazioni (o avvisi bonari), se non riguardano mancati versamenti da dichiarazioni, devono necessariamente essere portate a conoscenza del contribuente, offrendo la possibilità di sanare le irregolarità commesse entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con il versamento di una sanzione ridotta ( attualmente aI10% del dovuto per i controlli automatici ed al 20% per i controlli formali) e degli interessi.

L'invio da parte dell'Amministrazione  finanziaria al contribuente del c.d. "avviso bonario" (ai sensi degli artt. I A m D.p.r. n. 600173;54 bis D.p.r. n. 633172; art. 6, comma 5,L.21212000) prima dell'iscrizione a ruolo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, costituisce un adempimento obbligatorio per I'Amministrazione, nonché adempimento indispensabile, in considerazione del fatto che rispettando tale procedura il contribuente è messo in grado di presentare la documentazione ed esprimere le motivazioni per contrastare o correggere I'operato dell'ufficio.

.o avviso di liquidazione

o provvedimento che irroga le sanzioni

. ruolo

r rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti

. diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari o ogni altro atto emanato dall'Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

 

L'atto contenente sia il ricorso che l'istanza di mediazione (di seguito, anche semplicemente (istanza) va notificato alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate competenti oppure all'ufficio provinciale - Territorio che ha emanato I'atto, con le modalità e nel termine previsti per il ricorso. Si applica, quindi, la sospensione feriale dei termini dal 1o agosto al 15 settembre. Inoltre, in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell'eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente delf istanza di accertamento con adesione.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende depositare al momento dell'eventuale costituzione in giudizio.

L'istanza è fondata sugli stessi motivi del ricorso e può contenere una motivata e documentata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Non è soggetta all'imposta di bollo. Il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione.

La presentazione dell'istanza è condizione per cui il ricorso possa avere seguito.

L'istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita ad apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano I'istruttoria degli atti impugnabili. Tali strutture sono gli Uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.

L'Ufficio legale (o la struttura di staff;, all'esito dell'istruttoria" può accogliere, anche parzialmente, o rigettare f istanza ovvero può formulare una proposta di mediazione. E' possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente in base all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell'automatica riduzione delle sanzioni amministrative del 60%.

L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell'Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo

convenuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24.

In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l'atto di mediazione

costituisce diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari o ogni altro atto emanato dall'Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

 

L'atto contenente sia il ricorso che l'istanza di mediazione (di seguito, anche semplicemente istarua) va notificato alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell'Agenzia delle entate competenti oppure all'ufficio provinciale - Territorio che ha emanato I'atto, con le modalità e nel termine previsti per il ricorso. Si applica, quindi, la sospensione feriale dei termini dal 1o agosto al 15 settembre. Inoltre, in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell'eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente delf istanza di accertamento con adesione.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende depositare al momento dell'eventuale costituzione in giudizio.

L'istanza è fondata sugli stessi motivi del ricorso e può contenere una motivata e documentata proposta di mediazione, completa della rideterminazione ell'ammontare della pretesa. Non è soggetta all'imposta di bollo. Il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione.

La presentazione dell'istanza è condizione per cui il drrl ricorso possa avere seguito. L'istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita ad apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano I'istruttoria degli atti impugnabili. Tali strutture sono gli Uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.

L'Ufficio legale (o la struttura di staff;, all'esito dell'istruttoria" può accogliere, anche parzialmente, o rigettare f istanza ovvero può formulare una proposta di mediazione.

E' possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente in base all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministativa.

La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell'automatica riduzione delle sanzioni amministrative del 60%.

L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell'Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo convenuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24.

In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l'atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

 

Cartella esattoriale

Il mancato rispetto dei termini di definizione degli avvisi bonari implica I'invio al soggetto incaricato della riscossione dell'incarico a recuperare le somme dovute all'Amministrazione frnatuiaria.

L'agente della riscossione (ora Equitalia) emette la cartella esattoriale, detta anche cartella di pagamento con la quale attiva una procedura finalizzata al recupero dei crediti

Se la cartella non viene pagata entro 60 giorni, l'incaricato della riscossione deve attivare tutte le procedure per il recupero forzoso del credito, rifacendosi sui beni del debitore con  provvedimenti come il fermo amministrativo, I'ipoteca della casa od addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta.

La sospensione immediata dell'attività di riscossione viene però disposta qualora il cittadino presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall'ente creditore, attraverso I'incaricato della riscossione, siano state interessate da: prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo; provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito

Negli altri casi il contribuente deve essere certo che la richiesta contenuta nella cartella di pagamento indirizzata dal concessionario della riscossione non sia dovuta. In tal caso deve rivolgersi all'ente creditore (Agenzia delle Entrate) per ottenere il cosiddetto 'sgravio', ossia il provvedimento che annulla, in tutto o in parte, I'ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

L'altra via è costituita dal ricorso contro la cartella esattoriale. Nel primo caso è il contribuente che può presentare richiesta di autotutela all’ente creditorie titolare della pretesa debitoria.

Se il contribuente intende impugnare la cartella di pagamento o I'avviso ricevuto presenta ricorso all'autorità giudiziaria competente, come la commissione tributaria" entro i termini temporali indicati nella stessa cartella. Contro I'accertamento esecutivo il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, 150 giorni invece se si attiva una procedura di accertamento con adesione.

Qualora la controversia non superi I'importo di 20.000 euro diviene obbligatorio aderire all'istituto della mediazione tributaria che ha lo scopo di ridurne le cause di fronte al giudice tributario.

La mediazione può riguardare le controversie relative a:

. avviso di accertamento

a titolo per la riscossione coattiva.

 

FISCO – CULTURA DELLA LEGALITA’

Il rispetto della legalità, ovvero l’osservanza delle leggi, è un fondamento che regola la convivenza civile. Legalità è anche rispetto delle regole fiscali: il dovere di contribuire secondo le proprie possibilità alle esigenze di funzionamento dello Stato affonda le radici nella nostra Costituzione e rappresenta uno strumento insostituibile di equità sociale.

Per garantire il funzionamento della macchina statale e fornire i servizi pubblici a tutta la collettività, lo Stato ha dei costi che riesce a sostenere solo grazie alla contribuzione di ogni cittadino. Buona parte delle risorse finanziarie, infatti, provengono dal prelievo fiscale, che rappresenta uno strumento indispensabile per un’equa distribuzione degli oneri tra tutti i contribuenti.

Gran parte del prelievo viene utilizzato per garantire la sicurezza attraverso le forze dell’ordine, l’istruzione attraverso la scuola pubblica, la giustizia attraverso la magistratura, la salute attraverso il Servizio sanitario nazionale, ecc.

La prestazione patrimoniale che lo Stato e gli altri enti pubblici richiedono ai cittadini per poter provvedere ai servizi generali prende il nome di tributo.

I principi fondamentali del sistema tributario

La Costituzione italiana contiene i principi base del nostro sistema tributario.

L’articolo 23 stabilisce che “Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla Legge”. In base a questo articolo, solo la Legge del Parlamento e gli atti aventi forza di Legge (decreti legge e decreti legislativi) possono creare, modificare o estinguere le norme tributarie

che stabiliscono gli adempimenti a carico dei contribuenti. In tal modo viene tutelato il cittadino.

L’articolo 53 afferma che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.

Questo articolo contiene tre principi fondamentali:

 

  • l’universalità dell’imposizione fiscale
  • la capacità contributiva
  • la progressività del sistema tributario.

Per universalità dell’imposizione fiscale si intende che tutti i cittadini hanno il dovere di contribuire alle spese pubbliche attraverso il pagamento dei tributi. Questo significa che il versamento è finalizzato a finanziare il funzionamento della macchina statale e ritorna, comunque, ai cittadini in termini di prestazioni e servizi come scuole, ospedali, polizia, esercito, tribunali, ecc.

Chi si colloca al di sotto di un reddito minimo è esonerato dall’obbligo fiscale e usufruisce ugualmente di tutti i servizi, in base al principio della solidarietà economica e sociale contenuto nell’articolo 2 della Costituzione.

Chi invece non paga le tasse pur avendone la possibilità economica è un evasore fiscale.

In base al principio della capacità contributiva, il pagamento dei tributi deve essere basato sulla possibilità economica dei cittadini, che deriva da dati oggettivi come il reddito, il patrimonio,

i consumi e i trasferimenti di ricchezza. Il rispetto di questo principio è previsto per garantire una giusta ripartizione del carico fiscale, escludendo dalla tassazione chi non ha capacità contributiva.

Infine, secondo il criterio di progressività, il prelievo economico da parte dello Stato e, quindi, il pagamento delle imposte da parte del cittadino, varia in maniera più che proporzionale rispetto al crescere della base imponibile. In pratica, ognuno versa le imposte in base alla propria possibilità

economica con una contribuzione che cresce in maniera progressiva al crescere del reddito.

I tre principi fin qui illustrati costituiscono i fondamenti giuridici del nostro sistema tributario, ma, allo stesso tempo, sono norme sociali e di convivenza civile che dovrebbero spingere ogni cittadino a contribuire allo sviluppo dello Stato attraverso l’adempimento dei propri doveri.

Chi evade pagando meno tasse o non pagandole affatto non rispetta uno dei principali doveri di cittadinanza e usufruisce indebitamente dei servizi forniti dallo Stato all’intera

collettività.

Inoltre, l’evasione determina un carico fiscale maggiore sui cittadini corretti, spesso costretti a subire un prelievo aggiuntivo per sopperire alle esigenze del bilancio pubblico.

Il corretto comportamento di tutti rende quindi il sistema fiscale più equo.

 

FATTORE FAMIGLIA

Il “fattore famiglia” costituisce una proposta di modifica del sistema tributario con la quale si  intende sancire che non sono tassabili le spese indispensabili per il mantenimento e accrescimento della famiglia.

Finora il  “fattore famiglia” non ha trovato concreta attuazione in nessun provvedimento normativo. Sul piano tecnico, il “fattore famiglia” prevede di individuare una base di reddito non tassabile, perché coincidente con il minimo vitale (la cosiddetta no tax area), cui applicare un coefficiente di carico familiare (appunto il FattoreFamiglia), parametrato sulla numerosità e sulla tipologia dei carichi familiari che gravano sul percettore di reddito. In questo modo, il livello minimo di reddito non tassabile del contribuente viene calcolato tenendo effettivamente conto del suo carico familiare. Si individua così una no tax area a misura di famiglia, sottratta all’imposizione fiscale.  Verrebbe quindi tassata solo la quota di reddito familiare che eccede il minimo vitale. Il Fattore famiglia avvantaggia le famiglie con più figli (in particolare da 3 figli in su), e le famiglie mono-genitoriali, tanto più quanto il reddito familiare è basso.

Se il reddito risulta inferiore alla no tax area familiare si applica una tassazione negativa, cioè un assegno erogato alla famiglia incapiente, pari alla detrazione non goduta. Questa sarebbe una innovazione di assoluto rilievo, che sana una situazione inaccettabile, che oggi, nel sistema attuale, impedisce ai cosiddetti “incapienti” (i redditi più bassi, in genere) di percepire i benefici legati alle detrazioni d’imposta. In questo modo, si verrebbe incontro alle famiglie più vulnerabili, che più soffrono per la crisi in atto, e che vedono con grave preoccupazione aprirsi sotto di sé il baratro della povertà.

 

 

 

CONVENZIONE EQUITALIA/CONSUMATORI

 

PROTOCOLLO D’INTESA

E

CONVENZIONE DI EROGAZIONE DI SERVIZI

TRA

 

EQUITALIA ………………..SpA

 

E

 

LEGA CONSUMATORI SEDE NAZIONALE via Delle Orchidee, 4/A 20147 Milano

 

L’anno 2014 il giorno 18 del mese di settembre presso la sede legale della Lega Consumatori in Milano via Delle Orchidee, 4/A

 

 

sono presenti

 

 Il Presidente Nazionale della Lega Consumatori, con sede legale in Milano, via Delle Orchidee,4/A

C.F. 080710301152, nella persona di Pietro Praderi in qualità di rappresentante legale della predetta Associazione, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale in Milano, via Delle Orchidee, 4/A

 

e

 

EQUITALIA ……………….. SpA, con sede legale in ……….. (C.F. ……….), nella persona di …………….., in qualità di ………………… della predetta Società, elettivamente domiciliato per la carica presso gli Uffici di Equitalia …….. SpA, siti in ……, Via ………(di seguito Equitalia ……………..).

 

(congiuntamente indicate anche come “parti”)

 

CONSIDERATO

 

1.         che la Lega Consumatori svolge funzioni di rappresentanza, tutela e assistenza dei propri iscritti/associati nel territorio Italiano;

2.         che Equitalia SpA, società a totale controllo pubblico, è incaricata per legge dell’attività di riscossione di tributi e la esercita per il tramite delle partecipate Agenti della Riscossione;

3.         che Equitalia ……………….. SpA è Agente della Riscossione per le regioni ……………………. e svolge l’attività istituzionale nel territorio di competenza con l’obiettivo di incrementare l’efficacia della riscossione, ottimizzare il rapporto con il contribuente;

4.         che in  data …………………………….. 2014 Equitalia SpA e la Lega Consumatori, hanno firmato un protocollo d’intesa mirante  a favorire la stipula di Convenzioni tra le sedi territoriali di Equitalia e le strutture territoriali di Lega Consumatori  per l’erogazione e la fruizione  di   forme di assistenza dedicata  a livello  locale;

 

 

 

 

PREMESSO

 

1.         che Equitalia ………………..SpA intende potenziare, anche attraverso lo sviluppo  di canali dedicati, l’assistenza,  in fase di riscossione, ai contribuenti e ai loro  intermediari;

2.         che gli intermediari, attraverso la propria attività di supporto, consulenza ed intermediazione degli adempimenti fiscali, contribuiscono ad un effettivo  innalzamento del livello di qualità di tali adempimenti;

3.         che la Lega Consumatori sede di Milano ed Equitalia ………..…SpA, sono entrambe interessate ad attivare un canale dedicato,  che possa prestare, a richiesta,  sostegno ai debitori e garantire loro  informazioni utili per il corretto adempimento, anche rateale,  delle proprie obbligazioni;

4.         che la collaborazione tra Equitalia S.p.A e Lega Consumatori è tesa ad ottenere  i migliori risultati possibili sul piano dell’effettiva  fruibilità della suddetta assistenza  da parte dei contribuenti;

5.         che in questo quadro di riferimento le parti reputano opportuno istituire uno specifico modello di relazioni improntato a criteri di efficacia, efficienza e correttezza reciproca che garantisca  proficue sinergie di rapporto.

 

 

 

 

QUANTO SOPRA CONSIDERATO E PREMESSO

 

Si addiviene alla stipula della presente convenzione:

 

Art. 1

PREMESSE

 

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

Art. 2

OGGETTO

 

Equitalia ……………SpA si impegna a mettere a disposizione della Lega Consumatori di Milano e/o della società di servizi di riferimento (di seguito intermediario) il canale di assistenza dedicato denominato “sportello telematico dedicato” al quale l’intermediario invierà richieste di informazioni per conto del contribuente con allegata delega.

  • A tale scopo, sul sito internet http://www.gruppoequitalia.it, all’interno dell’apposito Form contatti, è previsto un percorso di navigazione dedicato alle Associazioni convenzionate. Qualora la richiesta di intervento riguardi un ambito differente rispetto alla regione/provincia cui si riferisce la convenzione, sarà utilizzabile un apposito modulo con reindirizzo della richiesta all’ambito di competenza.
  • Tramite lo “sportello telematico dedicato”, si potrà tra l’altro:

a.         richiedere estratti di ruolo e copie di relate di notifica;

b.         richiedere informazioni su iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo e presentare istanza per la loro cancellazione;

c.         presentare richiesta di sospensione della riscossione ex Legge 228/2012.

  • Tramite lo “sportello telematico dedicato” potranno essere formulati quesiti in ordine a tematiche relative alle attività di riscossione attivate. A fronte di argomenti di particolare complessità, ovvero informazioni relative alle rateazioni, Equitalia ….……….. SpA, con risposta via mail provvederà, a fissare nel più breve tempo possibile un appuntamento con l’intermediario, munito di apposita delega del contribuente, presso la sede provinciale di Equitalia più vicina al suo domicilio. L’iter agevolato sarà consentito esclusivamente ai soggetti indicati nell’elenco di cui al successivo articolo 5.
  • Equitalia ………….…SpA si impegna a consentire la partecipazione inviando propri relatori a programmi formativi, eventualmente organizzati da Lega Consumatori di Milano, finalizzati ad approfondire aree tematiche sull’attività della riscossione, in modo da favorire uno scambio circolare di informazioni e un miglioramento della qualità complessiva dell’attività posta in essere a  servizio del cittadino contribuente.

 

Art. 3

MANCANZA DI EFFETTI INTERRUTTIVI

 

I contatti introdotti tramite lo “sportello telematico dedicato” e gli scambi di comunicazioni intercorsi ai fini dell’istruttoria e della definizione delle problematiche segnalate non producono alcun effetto interruttivo dei termini previsti dalla normativa di settore vigenti.

 

 

 

 

Art. 4

DURATA

 

4. 1      La presente convenzione avrà durata di anni due con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

4. 2      Equitalia …… SpA potrà recedere dalla presente convenzione prima della scadenza del termine, dando alla parte preavviso, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che produrrà effetti decorsi sessanta giorni dal ricevimento.

 4. 3     L’ Associazione potrà  recedere negli stessi termini di cui al comma precedente.

 

Art.5

OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE

 

5.1. la Lega Consumatori  di Milano fornisce ad Equitalia………………. SpA l’elenco delle persone facenti  capo all’ intermediario di riferimento ed autorizzate ad operare.ai sensi dell’art. 2. Eventuali modifiche all’elenco, che costituisce parte integrante della presente convenzione, dovranno essere comunicate annualmente da Lega Consumatori  di Milano ad Equitalia ………………… SpA.

5.2. Lega Consumatori  di Milano  si impegna a veicolare ai propri associati, attraverso ogni mezzo di comunicazione ordinariamente utilizzato, informazioni volte a favorire la migliore comprensione delle procedure di riscossione attuate da Equitalia, e delle modifiche normative e regolamentari che possano essere di interesse ed utilità per i contribuenti e per gli associati.

5.3. la Lega Consumatori di Milano si impegna altresì a garantire da parte delle persone che operano nella propria struttura ed in quella dell’intermediario  un comportamento deontologico conforme ai principi etici e civici in materia tributaria avverso ogni forma di evasione o elusione fiscale.

 

Art. 6

TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

 

6.1       Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della firma della presente Convenzione - le informazioni di cui all’art. 13 del suindicato decreto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la relativa sottoscrizione ed esecuzione.

6.2       Le medesime parti assicurano il rispetto di quanto disposto dal citato decreto, da tutte le altre disposizioni normative ad esso connesse, nonché dai provvedimenti ed ulteriori atti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

 

Art. 7

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

DELLE PERSONE GIURIDICHE (D.lgs. 231/2001)

 

7. 1      la Lega Consumatori  di Milano dichiara di condividere i principi del Codice di Comportamento riportato nel modello organizzativo adottato da Equitalia …………..SpA ,del quale ha preso visione, ai fini del pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 231 /01.

7. 2      Equitalia …………. SpA potrà risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. in caso di inadempimento e/o inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.

 

 

 

 

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

 

8. 1      La presente convenzione disciplina le relazioni tra le parti per l’attività di supporto  erogabile agli assistiti di Lega Consumatori  di Milano  residenti nella Regione/Provincia………………… .Per quanto concerne atti riferibili ad altro ambito si fa riferimento a quanto disposto dall’Art. 2 comma 2.2. del presente atto.

8. 2      Le parti si danno atto che, in applicazione dello Statuto del Contribuente, il rapporto attivato con questo accordo va inserito in una prospettiva di più ampia collaborazione tra Equitalia SpA e le Associazioni Nazionali di imprese.

8. 3      La collaborazione prevista dalla presente convenzione si intende attivata in via sperimentale e potrà essere modificata, di accordo tra le Parti, in considerazione dell’andamento iniziale, della frequenza e delle modalità degli accessi, nonché della rispondenza dello stessa alle reciproche aspettative di miglioramento delle relazioni.

8.4.Le parti si danno, inoltre,  reciprocamente atto che ogni clausola della presente convenzione è stata dalle stesse concordata ed approvata su di un piano di assoluta parità e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..

 

Letto, approvato e sottoscritto il ………………………………..

 

 

 

LEGA CONSUMATORI  SEDE DI MILANO                                                     EQUITALIA ………………. SpA

Il …………………………………………..                                                              Il ……………………………………….               

                                                                                                                                                        

                    

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

 

 

Le dichiarazioni da presentare  alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi può essere inviata anche per fax.  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. (Art.38 d.p.r. n. 445/2000)

 

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità  personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (Art.46 D.P.R. 445 N. 445/2000)

 

 

Lettera tipo  n. 4.1

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

 

Lettera tipo  n. 4.2

Richiesta di risarcmento danni alla Pubblica Amministrazione

                 

Lettera tipo n. 4.3

Accesso alla documentazione di una Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, ….)

 

Lettera tipo n. 4.4

Segnalazione mancata esposizione prezzi nei negozi